ACCORDI PER L’INNOVAZIONE

( Agevolazioni, Credito e Finanza, Assicurazioni )

ACCORDI PER L’INNOVAZIONE

Il Decreto ministeriale 31 dicembre 2021 ridefinisce le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con i soggetti proponenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 31 dicembre 2021, ha approvato la Ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto 24 maggio 2017, in favore di progetti di ricerca e sviluppo, realizzati nell’ambito di accordi per l’innovazione, di rilevante impatto tecnologico e in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall’Unione europea.

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca.

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle linee di intervento “Sistemi alimentari”, “Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione” e “Sistemi circolari”, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c.

Iniziative ammissibili

Progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle seguenti aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa”, di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021:

   Tecnologie di fabbricazione;

   Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche;

   Tecnologie abilitanti emergenti;

   Materiali avanzati;

   Intelligenza artificiale e robotica;

   Industrie circolari;

   Industria pulita a basse emissioni di carbonio;

   Malattie rare e non trasmissibili;

   Impianti industriali nella transizione energetica;

   Competitività industriale nel settore dei trasporti;

   Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili;

   Mobilità intelligente;

   Stoccaggio dell’energia;

   Sistemi alimentari;

   Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione;

   Sistemi circolari.

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero dello sviluppo economico.

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto le spese e i costi relativi a:

a)  il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Le spese per il personale dipendente sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale di cui al decreto 24 gennaio 2018 citato nelle premesse del decreto;

b)  gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d’uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Ministero;

c)   i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

d)  le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall’articolo 35 del regolamento (UE) n. 2021/695;

e)  i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 1303/2013 e dell’articolo 74 paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/1060, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un’adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti nell’ambito delle attività di ricerca industriale.

Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.

Contributi

Per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto sono utilizzati euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00).

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:

   il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;

   il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.

Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014, una maggiorazione del contributo diretto fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.

Fermo restando l’ammontare massimo delle agevolazioni, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche possono cofinanziare l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.

Procedure e termini

Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale.

Le risorse finanziarie sono rese disponibili tramite l’apertura di due sportelli agevolativi. Il Ministero, con provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, procede a definire le modalità e i termini di apertura di ciascuno degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazioni. Il termine per la presentazione delle domande a valere sul secondo sportello non può essere antecedente a centottanta giorni dalla chiusura del primo sportello agevolativo.

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 31 dicembre 2021 è necessario che sia definito l’Accordo per l’innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell’iniziativa.

Per l’attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo per l’innovazione i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico la domanda di agevolazioni corredata della scheda tecnica, del piano di sviluppo del progetto e, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, del contratto di collaborazione.

Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta:

   le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;

   la coerenza del progetto con le finalità dichiarate e con quelle di cui al presente decreto;

   la conformità del progetto alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento;

   la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto di ricerca e sviluppo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso;

   la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo.

Nel caso in cui le valutazioni istruttorie si concludano con esito positivo si procede alla definizione dell’Accordo per l’innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al sostegno del progetto di ricerca e sviluppo.

FI 7 – 24.02.2022

Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it

Francesco Giustarini – Tel. 0577257249 – e-mail: f.giustarini@confindustriatoscanasud.it