ACCORDO PER IL CREDITO 2015 – PROSSIMA CHIUSURA

( Agevolazioni, Credito e Finanza, Assicurazioni )

ACCORDO PER IL CREDITO 2015 – PROSSIMA CHIUSURA

Il 31 dicembre 2017 cesserà la validità dell’Accordo per il Credito sottoscritto il 31 marzo 2015

L’Accordo per il Credito firmato il 31 marzo 2015 da Confindustria, ABI e le altre organizzazioni imprenditoriali cesserà la sua validità il prossimo 31 dicembre.

Al momento non ci sono indicazioni riguardo ad una proroga dei termini o ad un rinnovo dell’intesa che, ricordiamo, ripropone le misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti previste dai precedenti accordi volti ad alleggerire le PMI nei loro fabbisogni di liquidità. Le aziende interessate ad usufruire delle disposizioni previste sono pertanto invitate ad attivarsi quanto prima con gli istituti finanziari.

L’Accordo è articolato su tre iniziative:

  1. Imprese in ripresa in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti
  2. Imprese in sviluppo, per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento ed il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese
  3. Imprese e PA, per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Possono beneficiare degli interventi previsti dall’Accordo, le PMI di tutti i settori classificate “in bonis” dall’istituto bancario che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano posizioni classificate dalla banca come sofferenze, partite incagliate o operazioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni né procedure esecutive in corso.

Le operazioni oggetto dell’Accordo punto A sono:

  • Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei mutui e delle operazioni di leasing immobiliare (6 mesi per il leasing mobiliare).

Tali operazioni si realizzano a tasso invariato rispetto all’originario e senza garanzie aggiuntive per le PMI che non registrano difficoltà nel rimborso del prestito e per le PMI con difficoltà nel rimborso qualora sia presente (o possa essere richiesta) la copertura del Fondo Centrale di Garanzia (o garanzia equivalente). Negli altri casi la banca potrà applicare una maggiorazione massima al tasso di interesse di 75 punti base (0,75%); trascorsi 24 mesi al finanziamento tornerà ad essere applicato il tasso d’interesse originario qualora l’impresa sia stata regolare nel rimborso del debito.

Sono ammessi alla sospensione i mutui in essere al 31 marzo 2015 per i quali non sia stata richiesta la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sospensione (ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale). Le rate devono essere in scadenza o già scadute da non più di 90 giorni.

Inoltre sono ammesse anche le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, assimilabili ai mutui.

In linea con i precedenti accordi, sono ammessi alla richiesta di sospensione anche i mutui e le operazioni di leasing assistiti da contributo pubblico qualora l’ente erogante abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione.

  • Allungamento della durata dei mutui per un periodo pari al 100% della durata residua, ma in ogni caso non oltre 3 anni per i mutui chirografari e 4 per quelli ipotecari.

Per la realizzazione di tali operazioni la banca potrà valutare eventuali modifiche del tasso di interesse. In caso di incremento, la variazione non potrà comunque superare l’aumento del costo di raccolta della banca, rispetto a quello sostenuto al momento dell’erogazione del finanziamento, e di norma non potrà essere superiore a 100 punti base (1%).

In presenza di garanzie aggiuntive la banca potrà ridurre o annullare l’incremento di tasso.

Inoltre, l’operazione sarà effettuata a tasso invariato nel caso in cui l’impresa richiedente avvii, entro 12 mesi dall’ottenimento dell’allungamento, processi di rafforzamento patrimoniale o di aggregazione volti al rafforzamento economico e/o patrimoniale.

È esclusa la possibilità di allungare mutui che abbiano già beneficiato dell’allungamento o della sospensione nei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di allungamento; i mutui devono risultare in essere al 31 marzo 2015.

  • Allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve per esigenze di cassa derivanti dalle operazioni di anticipazione bancaria di crediti certi ed esigibili e rimasti insoluti tra quelli anticipati dalla banca.
  • Allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali

Le operazioni relative agli ultimi due punti dell’elenco saranno realizzate al tasso originario se le stesse non determinano oneri patrimoniali aggiuntivi per la banca.

L’Accordo prevede, inoltre:

  • l’impegno delle banche a non ridurre i fidi in essere alle imprese ammesse alle operazioni dell’Accordo qualora queste mantengano prospettive di continuità aziendale;
  • alle PMI non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza;
  • qualora il finanziamento o i finanziamenti originari siano assistiti da garanzie, l’estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell’operazione.

Oggetto dell’Accordo punto B è:

l’istituzione del plafond “Imprese in Sviluppo” per la concessione di finanziamenti e leasing per la copertura di investimenti in beni materiali e immateriali strumentali all’attività di impresa diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa stessa.

Possono essere oggetto di finanziamento anche gli investimenti avviati nei 6 mesi precedenti al momento di presentazione della domanda e per finanziare il capitale circolante necessario a rendere operativi gli investimenti stessi.

Il tasso di interesse delle operazioni sarà definito dalla banca sulla base del costo della raccolta, dello spread legato al merito creditizio e delle eventuali garanzie presenti.

L’operazione è compatibile con la Nuova Sabatini, pertanto il Plafond, risultato della raccolta delle singole banche presso BCE, CDP e altre fonti, può essere utilizzato per finanziare l’acquisto dei beni strumentali agevolabili ai sensi della misura (art. 2 DL 69/2013).

Oggetto dell’Accordo punto C è:

l’istituzione del plafond “Imprese e PA” per lo smobilizzo di crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione secondo una delle seguenti forme tecniche:

  • Sconto pro soluto anche con garanzia dello Stato
  • Anticipazione del credito, con cessione dello stesso (realizzata anche nella forma dello sconto pro solvendo)
  • Anticipazione del credito, senza cessione dello stesso.

Per le imprese con sconfinamenti superiori a 90 giorni (ma entro i 180 giorni), la banca può valutare la realizzazione dell’operazione qualora il ritardo di pagamento sia imputabile al mancato incasso di crediti vantati nei confronti della PA per i quali l’impresa chiede l’attivazione del plafond.

Anche in questo caso il tasso di interesse delle operazioni sarà definito dalla banca sulla base del costo della raccolta, dello spread legato al merito creditizio e delle eventuali garanzie presenti.

 

FI 27 – 14.9.2017

Rif.

Andrea Brocchi – Tel. 0575 399467 – e-mail: a.brocchi@confindustriatoscanasud.it

Alessandro Coppi – Tel. 0577 257209 – e-mail: a.coppi@confindustriatoscanasud.it