AIUTI DI STATO

( Agevolazioni, Credito e Finanza, Assicurazioni )

AIUTI DI STATO

La Commissione modifica il Quadro Temporaneo di Crisi per Misure di Aiuto di Stato

La Commissione europea ha emendato il Quadro temporaneo di crisi degli aiuti di Stato, adottato il 23 marzo 2022, per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione russa dell’Ucraina.

Il Quadro temporaneo di crisi modificato amplia i tipi di sostegno esistenti che gli Stati membri possono fornire alle imprese bisognose, prevedendo anche nuove misure per la decarbonizzazione poiché la Commissione ritiene che gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure supplementari per diversificare l’approvvigionamento energetico e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, in linea con gli obiettivi del Piano RepowerEU.

Di seguito sono evidenziate le sezioni del Quadro temporaneo di crisi, di maggiore interesse, che sono state oggetto di modifiche:

 

2.1 Aiuti di importo limitato

La Commissione consente agli Stati membri di concedere aiuti di importo limitato alle imprese colpite dal caro energia, con il tetto fissato a 500.000€ per impresa (precedentemente era stato fissato a 400.000€) per tutti i settori, esclusa pesca ed agricoltura.

 

2.2 Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie

Viene specificato che l’espressione “garanzie pubbliche sui prestiti” include anche determinati prodotti di factoring e il leasing finanziario.

 

2.4 Aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica

Nel contesto di ulteriori riduzioni dell’approvvigionamento di gas, viene riconosciuta l’importanza di mantenere gli incentivi alla riduzione della domanda e di preparare gradualmente le imprese a orientarsi verso la riduzione dei consumi di gas. La Commissione ritiene ancora giustificate le misure supplementari di sostegno per consentire il proseguimento delle attività delle imprese a forte consumo di energia.

Viene poi riformulato il punto 52 della sezione 2.4 introducendo maggiori dettagli in relazione alla tipologia di aiuti concedibili e ai costi ammissibili.

 

2.5 Aiuti per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e

del calore rinnovabile

Sono state individuate le categorie di aiuti che possono essere giudicate compatibili con il Mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), con le seguenti finalità:

– produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (o da altri tipi di impianti solari e da impianti eolici

– produzione di energia geotermica

– stoccaggio di energia elettrica o termica

– produzione di calore rinnovabile, anche mediante pompe di calore

– produzione di idrogeno rinnovabile

– produzione di biogas e biometano ottenuti da rifiuti e residui

Tali aiuti possono assumere la forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, prestiti, garanzie o agevolazioni fiscali. Non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

Possono essere concessi al più tardi entro il 30 giugno 2023. Gli impianti beneficiari devono essere completati ed entrare in funzione entro 24 mesi dalla data di concessione dell’aiuto (30 mesi per impianti a idrogeno rinnovabile ed eolici offshore). Se gli aiuti sono concessi sotto forma di contratti per pagamenti di aiuti in corso, tali contratti non devono avere una durata superiore ai 15 anni dall’inizio dell’attività dell’impianto sovvenzionato.

Gli aiuti possono essere concessi per investimenti per cui l’avvio dei lavori è avvenuto a partire dal 20 luglio 2022. Per i progetti avviati prima di tale data, sono ammissibili solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o di ampliamento della portata dell’investimento.

 

2.6 Aiuti per la decarbonizzazione dei processi di produzione industriale

Sempre ai sensi ai dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), la Commissione considera compatibili gli aiuti di stato volti ad agevolare gli investimenti nella decarbonizzazione delle attività industriali, in particolare mediante l’elettrificazione e le tecnologie che utilizzano l’idrogeno rinnovabile e quello elettrolitico. Tali investimenti dovranno comportare una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra prodotte da attività industriali che si avvalgono attualmente dei combustibili fossili come fonti di energia o come materia prima oppure una riduzione sostanziale del consumo energetico associato alle attività e ai processi industriali.

 

 

FI 35 – 26.07.2022

 


Allegato

Rif.

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