DECRETO LEGGE RILANCIO – CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E L’ACQUISTO DI DPI

( Agevolazioni, Credito e Finanza, Assicurazioni) ( Fisco e Diritto d’Impresa )

DECRETO LEGGE RILANCIO – CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E L’ACQUISTO DI DPI

Modalità di fruizione – Cessione del credito – Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 259854/2020 del 10 luglio 2020 e Circolare 20/E del 10 luglio 2020

Il decreto legge n. 34/20 cd. “Rilancio” all’art. 125 riconosce alle imprese un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 60 mila euro, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri strumenti per garantire la salute dei lavoratori. Inoltre, ai sensi dell’art. 122 dello stesso decreto legge, il predetto credito rientra tra quelli per i quali le imprese – in luogo dell’utilizzo diretto – possono cedere, anche parzialmente, ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, fino al 31 dicembre 2021.

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 259854/2020, allegato, ha definito i criteri e le modalità per la fruizione del credito d’imposta in oggetto nonché le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito, stabilendo quanto segue.

1 – Comunicazione dell’ammontare delle spese ammissibili – da presentare dal 20 luglio al 7 settembre – Risposta dell’Agenzia entro 5 giorni

Le imprese comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020, utilizzando il modello “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”, allegato alla presente circolare.

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario mediante:

– il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

– i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Successivamente alla presentazione della comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

La comunicazione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020 e, in tale periodo, è possibile inviare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente, ovvero presentare rinuncia integrale del credito d’imposta precedente comunicato.

Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese risultati dalla comunicazione validamente presentata e in ogni caso non può eccedere il limite di 60 mila euro.

2 – Fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

– in compensazione. In tal caso il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 

3 – Cessione del credito d’imposta

Secondo l’art. 122 del decreto rilancio, fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tra l’altro il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità rese disponibili dall’Agenzia nell’area riservata del proprio sito.

L’Agenzia, inoltre, ha emanato la circolare n. 20/E, anch’essa allegata, con cui ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sul predetto credito d’imposta.

E’ bene innanzitutto specificare che la circolare tratta l’argomento in commento dal punto 2.2 in avanti, dove viene specificato quanto segue:

Ambito oggettivo di applicazione: sono individuate due categorie di spese: quelle legate alla sanificazione degli ambienti di lavoro o la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito delle attività aziendali e quelle sostenute per l’acquisto di DPI (mascherine, guanti, visiere, ecc.), prodotti detergenti e disinfettanti, termometri, termoscanner, pannelli protettivi;

Spese di sanificazione: la circolare chiarisce che l’attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli anticontagio. In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari.

Spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti: l’Agenzia ricorda che con la Circolare del 13 aprile 2020, n. 9/E è stato già fornito un primo chiarimento per cui i dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Inoltre, per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, l’Agenzia ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Pertanto è opportuno e necessario che le imprese conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.

Modalità e termini di utilizzo: l’Agenzia precisa inoltre che l’agevolazione spetta nel caso in cui il sostenimento del costo sia avvenuto nel corso dell’anno e, quindi, anche antecedentemente alla data del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto legge n. 34 istitutivo del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva (i.e. sull’imponibile), laddove dovuta.

Opzioni di utilizzo del credito d’imposta: come detto, il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione con modello F24, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa, ovvero entro il 31 dicembre, può essere ceduto ad altri soggetti, anche parzialmente. Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa alla sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta. L’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma, in assenza di una espressa indicazione nell’articolo 125 del decreto Rilancio, non potrà essere richiesto a rimborso. Con riferimento all’utilizzo in compensazione del credito, sia da parte del beneficiario del credito, sia da parte dei successivi cessionari, non si applicano i limiti stabiliti dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (250.000 euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Ricordiamo infine che il comma 3 dell’articolo 125 in commento dispone altresì che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

FI 42 – 15.7.2020


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Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it