DECRETO RISTORI E DECRETO RISTORI BIS

( Agevolazioni, Credito e Finanza, Assicurazioni) ( Fisco e Diritto d’Impresa )

DECRETO RISTORI E DECRETO RISTORI BIS

Contributo a fondo perduto per i settori economici interessati dalle misure restrittive.

Di seguito le caratteristiche delle due misure: 

Decreto Ristori

Il Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (c.d. Decreto Ristori) prevede all’art. 1 la concessione di un “Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive”.

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato  1  al decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell’Allegato 1 al decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra ai soggetti riportati nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui sopra è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui sopra è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: 

  1. per i soggetti di cui al comma 5 art. 1, come quota del contributo già erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  2. per i soggetti di cui al comma 6 art. 1, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali  soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’Allegato 1 al decreto.

In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00.

Per i soggetti di cui al comma 5 art. 1, in possesso dei requisiti di cui al comma 4 art. 1, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 al decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 art. 1.

Decreto Ristori Bis

Il Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. “Decreto Ristori Bis”) prevede all’art. 2 la concessione di un “Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020”.

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell’epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto in oggetto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Con riferimento al contributo a fondo perduto, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori).

Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell’Allegato 2 al decreto Ristori bis.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze.

FI 70– 19.11 .2020

Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it