DECRETO SOSTEGNI-BIS – FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE

( Agevolazioni, Credito e Finanza, Assicurazioni) ( Fisco e Diritto d’Impresa )

DECRETO SOSTEGNI-BIS – FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2021, che definisce contenuto informativo, modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo

 

L’articolo articolo 2, commi 1-4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ( cd. “Decreto Sostegni-bis”), ha istituito un apposito fondo finalizzato a favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure restrittive di prevenzione e di contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto “Decreto Sostegni-bis”, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 7 ottobre 2021 il decreto interministeriale 9 settembre 2021 che individua i soggetti beneficiari, l’ammontare e le modalità di erogazione del contributo di cui all’articolo 2, commi 1-4, del “Decreto Sostegni-bis” – Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 29 novembre 2021, ha definito contenuto informativo, modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo.

Beneficiari e iniziative ammissibili

Possono beneficiare degli aiuti a valere sul Fondo i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni-bis”, svolgono, come prevalente, un’attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell’allegato 1 al decreto interministeriale 9 settembre 2021 e che hanno registrato, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.

Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, svolgono, come attività prevalente, quella identificata dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili” è prevista una maggiorazione del contributo, in ragione di quanto disposto dall’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021.

Agevolazione

La dotazione complessiva del Fondo è di euro 140.000.000,00. Ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, una quota del Fondo, pari a euro 20.000.000,00, è destinata, in via prioritaria, ai soggetti esercenti attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

L’aiuto riconosciuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto.

Dei 140.000.000,00 euro del Fondo:

   euro 20.000.000,00 sono prioritariamente ripartiti, in egual misura, tra i soggetti esercenti, in via prevalente, l’attività di discoteche, sale da ballo night-club e simili (codice ATECO 2007 “93.29.10”), con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, di euro 25.000,00;

   euro 120.000.000,00, unitamente a eventuali economie derivanti dalla distribuzione di cui al precedente punto, sono ripartiti tra i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che hanno subito una chiusura di almeno cento giorni nel periodo individuato dall’articolo 2, commi 1-4, del “Decreto Sostegni-bis” con le seguenti modalità:

a)  euro 3.000,00, per i soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000,00;

b)  euro 7.500,00, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;

c)   euro 12.000,00, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000,00.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di euro 3.000,00, il contributo è ridotto in modo proporzionale sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili inviate, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

Procedure e termini

La domanda va inviata, anche da un intermediario delegato alla consultazione del cassetto fiscale o provvisto di specifica delega, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. La trasmissione può essere effettuata a partire dal 2 dicembre fino al 21 dicembre 2021.

Riferimenti normativi

Art. 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 

Art. 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105

Decreto interministeriale 9 settembre 2021

Provvedimento del 29 novembre 2021

FI 46– 01.12.2021

 

 

Rif.

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