DECRETO SOSTEGNI – FONDO GRANDI IMPRESE

( Agevolazioni, Credito e Finanza, Assicurazioni )

DECRETO SOSTEGNI – FONDO GRANDI IMPRESE

Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 novembre 2021, sono stati definiti nuovi termini per la presentazione delle domande di accesso al Fondo.

Il “Decreto Sostegni” (Dl n. 41 del 22 marzo 2021) all’art. 37, prevede l’istituzione di un apposito Fondo per il sostegno delle grandi imprese.

Con Decreto interministeriale 5 luglio 2021 sono stati approvati criteri, modalità e condizioni per l’accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui all’art. 37, del suddetto decreto.

Di seguito si riportano, pertanto, i contenuti integralmente aggiornati della misura.

Beneficiari

Possono beneficiare degli interventi del Fondo previsti dal decreto le grandi imprese operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell’art. 5 del Decreto, che, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo, si trovano nelle seguenti condizioni:

a)   versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, come definita al comma 3 dell’art. 5 del Decreto;

b)   presentano prospettive di ripresa dell’attività, valutate ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto;

c)   devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;

d)   devono avere sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;

e)   non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

f)     devono aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero.

Possono altresì beneficiare dell’intervento del Fondo le grandi imprese che si trovano in amministrazione straordinaria, fermo restando quanto previsto al comma 3 dell’art. 5 del Decreto.

Ai fini dell’accesso al Fondo, le imprese sono considerate in stato di temporanea difficoltà finanziaria qualora presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ovvero quando si trovano in situazione di difficoltà come definita all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, fermo restando quanto previsto al comma 4, lettera b) del Decreto.

Iniziative ammissibili

Il Fondo opera concedendo, in favore delle grandi imprese, finanziamenti finalizzati a sostenere la ripresa o la continuità dell’attività, da assicurare esclusivamente nell’ambito di piani, realistici e credibili, di rilancio dell’impresa o di un suo asset.

Il predetto piano deve contenere dettagliate informazioni in ordine a:

a)   la compagine societaria dell’impresa richiedente, con particolare riferimento alle capacità imprenditoriali della compagine sociale;

b)   la situazione di temporanea difficoltà finanziaria in essere, con indicazione delle sue cause connesse o aggravate dalla crisi economica scaturita dal diffondersi dalla pandemia da Covid-19, alle debolezze dell’impresa richiedente, al mercato di riferimento e alla collocazione attuale e prospettica dell’impresa sul medesimo;

c)   le azioni che si intendono porre in essere per sostenere la ripresa o la continuità dell’attività d’impresa al fine di ripristinare la redditività nel medio periodo e consentire il rimborso del finanziamento del Fondo a scadenza, nonché per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea difficoltà finanziaria;

d)   i fabbisogni e i tempi previsti per l’attuazione delle predette azioni, con indicazione specifica delle finalità di utilizzo del finanziamento, connesse a investimenti e/o ad esigenze di capitale di esercizio;

e)   le ulteriori azioni che si intendono intraprendere ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, ivi inclusi la cessione dell’impresa o di suoi asset a soggetti industriali o finanziari che abbiano già manifestato interesse alla rilevazione, ovvero alle azioni che si intende porre in essere per trovare un possibile acquirente.

Agevolazione

All’attuazione degli interventi del Fondo sono destinate, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021 e dell’articolo 24, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, risorse pari a euro 400.000.000,00 per l’anno 2021, comprensive degli oneri di gestione.

I finanziamenti sono concessi ai sensi e nei limiti della sezione 3.3 del quadro temporaneo e sono regolati alle seguenti condizioni:

a)   hanno durata massima di 5 anni;

b)   sono concessi entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il maggior termine eventualmente previsto da successive modifiche e integrazioni al quadro temporaneo;

c)   sono concessi per un importo complessivo per ciascuna impresa beneficiaria, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell’art. 7 del Decreto, non superiore, alternativamente:

i.     al doppio della spesa salariale annua dell’impresa beneficiaria per il 2019 o per l’ultimo esercizio disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

ii.    al 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

d)   sono concessi a un tasso agevolato pari al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione europea) disponibile al momento della notifica, incrementato del margine per il rischio di credito fissato in 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per il secondo e terzo anno e 200 punti base per il quarto e quinto anno, in conformità con quanto previsto al punto 27, lettera a), del quadro temporaneo, ovvero secondo i parametri eventualmente aggiornati in funzione di eventuali modifiche che dovessero essere apportate per tale aspetto al quadro temporaneo.

L’importo complessivo dei finanziamenti concessi dal Fondo non può, in ogni caso, eccedere, con riferimento a ciascuna impresa beneficiaria, l’importo di 30 milioni di euro. Nel caso di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi, il predetto limite si applica con riferimento all’intero gruppo.

L’importo di cui sopra può essere incrementato, fermi restando i limiti previsti, nel caso in cui al sostegno del piano aziendale partecipino, con proprie risorse, anche la Regione interessata dal piano medesimo ovvero altre amministrazioni o Enti.

I finanziamenti concessi dal Fondo sono restituiti dalle imprese beneficiarie a decorrere da 12 mesi successivi alla data di prima erogazione all’impresa, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.

I crediti del Fondo connessi alla restituzione dei finanziamenti sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell’articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Le somme restituite dalle imprese beneficiarie sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale, in conformità con quanto previsto dall’articolo 37, comma 3, del decreto-legge n. 41/2021, sono riassegnate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

L’aiuto sotteso al finanziamento concesso dal Fondo non è cumulabile con gli aiuti concessi per il medesimo finanziamento sotto forma di garanzia ai sensi della sezione 3.2 del quadro temporaneo.

L’aiuto concesso può essere cumulato con gli aiuti concessi per finanziamenti diversi, a condizione che l’importo complessivo dei finanziamenti per beneficiario non superi le soglie di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del Decreto.

Procedure e termini

L’istanza di accesso al Fondo può essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021 e, comunque, non oltre le ore 11:59 del giorno 2 novembre 2021.

La domanda deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la procedura informatica, accessibile dal sito www.invitalia.it.

La modulistica necessaria per la presentazione della domanda sarà resa disponibile sul sito internet della medesima Agenzia prima dell’apertura dei termini di presentazione delle domande.

Per l’accesso alla piattaforma, è richiesta l’identificazione del compilatore della domanda, legale rappresentante del soggetto proponente, tramite l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Invitalia esegue l’attività di valutazione nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

Nuovi termini di apertura

Le domande potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 13 dicembre 2021 e fino alle ore 11:59 del 29 aprile 2022 utilizzando la piattaforma informatica, che sarà raggiungibile dal sito web dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia (www.invitalia.it).

 

Riferimenti normativi

“Decreto Sostegni” (Dl n. 41 del 22 marzo 2021), art. 37

Decreto Interministeriale 5 luglio 2021

Decreto direttoriale 3 settembre 2021

Decreto direttoriale 30 novembre 2021: riapertura

 

FI 32– 04.08.2021 – aggiornamento 08.09.2021 -aggiornamento 03.12.2021

Rif.

Andrea Brocchi – Tel. 0575399467 – e-mail: a.brocchi@confindustriatoscanasud.it

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it