FONDO CENTRALE DI GARANZIA – SCADENZA VALIDITA’ DELLE MISURE EMERGENZIALI

( Agevolazioni, Credito e Finanza, Assicurazioni )

FONDO CENTRALE DI GARANZIA – SCADENZA VALIDITA’ DELLE MISURE EMERGENZIALI

Stabiliti i termini di validità delle “misure emergenziali” di intervento temporaneo della garanzia del Fondo Centrale

Con circolare del 24 maggio 2022 il Fondo Centrale di Garanzia comunica la “data ultima” per l’applicazione e benefici delle “misure emergenziali” temporanee entro la quale dovranno essere “congelate” (completate) le richieste di garanzia; la data stabilita è il 23 giugno 2022.

 

Dal giorno 24 giugno 2022, si tornerà all’operatività corrente dei periodi pre-Covid, con applicazione del modello delle fasce di rating per il calcolo del merito creditizio, e con conseguenti diverse percentuali di garanzia e controgaranzia (cioè di riassicurazione della garanzia in caso di utilizzo di Confidi).

 

Di seguito un elenco delle “misure” più rilevanti coinvolte:

– termine gratuità dell’intervento del Fondo anche per le operazioni di finanziamento a sostegno di comprovate esigenze di liquidità conseguenti ai maggiori costi derivanti dall’aumento del costo dell’energia (DL Energia),

– termine maggiori percentuali di controgaranzia (riassicurazione) nei casi di utilizzo di Confidi;

– termine dell’ammissibilità delle operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento su stessa banca e/o Gruppo bancario di operazioni non già garantite dal Fondo;

– termine dell’ammissibilità al Fondo per le imprese che presentano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate;

– termine dell’ammissibilità alle imprese che sono state ammesse, in data successiva al 31 dicembre 2019, alla procedura di concordato con continuità aziendale, ovvero hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato un piano di rientro;

– termine della non applicabilità della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite;

– termine della cumulabilità della garanzia del Fondo con altre garanzie di tipo reale per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, aventi una durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00;

– termine della proroga di 3 mesi per tutti gli adempimenti amministrativi;

– termine dell’ammissibilità, in garanzia diretta, delle operazioni già perfezionate;

– termine dell’ammissibilità delle imprese che hanno ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà;

 

Per tutte le operazioni “congelate” (completate) a far data dal 24 giugno 2022, così come quelle deliberate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, saranno applicate le disposizioni introdotte dall’Art. 1, comma 55, della Legge di Bilancio 2022; in particolare:

– importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria rimane pari a euro 5 milioni;

– definizione della fascia di valutazione dell’impresa beneficiaria attraverso l’applicazione modello di valutazione del Fondo (calcolo merito creditizio), il quale dovrà essere necessariamente alimentato, in fase di presentazione della richiesta di ammissione, sia con i dati economico-finanziari che con i dati “andamentali” dell’impresa;

– ammissibilità delle imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 di rating di cui al modello di valutazione del Fondo (calcolo merito creditizio);

– il Fondo concederà l’80% di garanzia su finanziamenti a copertura di programmi di investimento (in caso di presenza di un Confidi lo stesso potrà concedere una garanzia comunque non superiore all’80%);

– per le fasce di rating 3 – 4 – 5, di cui al modello di valutazione del Fondo, lo stesso Fondo concederà indipendentemente dalla forma tecnica una garanzia fino all’80% dell’importo (in caso di presenza di un Confidi lo stesso potrà concedere una garanzia del valore massimo dell’80%);

– per le fasce di rating 1 – 2, di cui al modello di valutazione del Fondo, lo stesso Fondo concederà, indipendentemente dalla forma tecnica (ad esclusione degli investimenti) una garanzia del valore massimo del 60% (in caso di presenza di un Confidi lo stesso potrà concedere una garanzia del valore massimo dell’80%).

  

FI 27 – 01.06.2022

Rif.

Andrea Brocchi – Tel. 0575399467 – e-mail: a.brocchi@confindustriatoscanasud.it