FONDO PER IL CREDITO ALLE AZIENDE VITTIME DI MANCATI PAGAMENTI

( Agevolazioni, Credito e Finanza, Assicurazioni )

FONDO PER IL CREDITO ALLE AZIENDE VITTIME DI MANCATI PAGAMENTI

Avvio operatività.

È operativo il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, istituito dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi da 199 a 202). Sono stati, infatti, pubblicati il Decreto MISE del 17 ottobre 2016 (Decreto) e la Circolare n. 127554 del 22 dicembre 2016 del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del MISE che stabiliscono criteri e modalità di funzionamento del Fondo.

Il Fondo – istituito presso il MISE – ha l’obiettivo di ripristinare, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati, la liquidità delle PMI (così come definite dalla Commissione europea) che entrano in crisi a causa di mancati pagamenti da parte di altre imprese debitrici imputate per i reati di truffa, estorsione, insolvenza fraudolenta, false comunicazioni sociali.

Dal 3 marzo 2017 è possibile accedere alla piattaforma informatica – sezione “Finanziamenti agevolati a PMI vittime di mancati pagamenti” del sito internet del MISE – per compilare la domanda di finanziamento.

Terminate le attività di compilazione, le domande potranno essere inviate – esclusivamente attraverso la medesima piattaforma – a partire dal 3 aprile 2017 e fino alla chiusura dello sportello disposta con Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.

Per ottenere i finanziamenti, le PMI devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

  • un rapporto non inferiore al 20% tra l’ammontare dei crediti non incassati nei confronti delle imprese debitrici e il totale della voce “Crediti verso clienti” dell’attivo circolante dello stato patrimoniale;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
  • non essere in stato di scioglimento o liquidazione;
  • non essere sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi della legge fallimentare o ad accordi di ristrutturazione dei debiti.

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

La concessione del finanziamento da parte del MISE è condizionata alla verifica della regolarità contributiva, così come risultante dal DURC. In caso di domanda di finanziamento agevolato di importo superiore a 150mila euro, il Ministero acquisisce la documentazione antimafia relativa alla PMI richiedente.

Ciascuna PMI può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato, corredata da una Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti che:

  • la PMI beneficiaria che richiede il finanziamento agevolato è parte offesa in un procedimento penale a carico dell’impresa debitrice in corso al 1° gennaio 2016;
  • gli estremi del procedimento penale di cui al punto precedente;
  • l’ammontare, risultante dagli atti del procedimento penale, delle somme dovute e non pagate alla PMI beneficiaria da parte dell’impresa debitrice;
  • l’ammontare alla data di presentazione della domanda delle somme dovute e non pagate alla PMI beneficiaria da parte dell’impresa debitrice.

finanziamenti sono concessi in un’unica soluzione, sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, quindi a esaurimento risorse, e secondo l’ordine cronologico di presentazione o completamento a seguito di integrazioni richieste dal MISE.

Gli stessi non potranno eccedere l’importo massimo di 500mila euro e comunque non potranno essere superiori:

  • alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dalla PMI beneficiaria nei confronti delle imprese debitrici alla data di presentazione della domanda;
  • alla capacità di rimborso della stessa PMI beneficiaria. In proposito si fa riferimento al flusso di cassa rilevato dall’ultimo bilancio approvato; per il calcolo di tale flusso si veda l’articolo 6, comma 7, lettera b) del Decreto.

I finanziamenti dovranno essere rimborsati a tasso zero secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni.

Le agevolazioni sono concesse a titolo de minimis e saranno integralmente revocate nel caso in cui le imprese debitrici siano assolte – con sentenza passata in giudicato, intervenuta prima del completo rimborso del finanziamento agevolato – per i delitti di cui sono state imputate nel procedimento penale in cui la PMI beneficiaria è risultata parte offesa.

Nel caso di revoca dell’agevolazione – che è pari all’ammontare dell’Equivalente Sovvenzione Lordo del finanziamento agevolato – il Ministero definirà un nuovo piano di ammortamento e le PMI beneficiarie saranno tenute a corrispondere al Ministero le rate non ancora rimborsate, come definite dal nuovo piano.

Tale piano sarà regolato a un tasso d’interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni. Il tasso di riferimento è pari al “tasso di base” (pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) maggiorato in considerazione del rating delle PMI beneficiarie ai sensi di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Per le PMI costituite da meno di 24 mesi la maggiorazione è pari a 400 punti base.

Si ricorda, infine, che il Fondo ha una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e che il 10% delle risorse annue sarà riservato alle PMI in possesso del rating di legalità.

FI 10 – 8.3.2017

Rif.
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