“NUOVA SABATINI” – DICITURA DA RIPORTARE NELLE FATTURE ELETTRONICHE

( Agevolazioni, Credito e Finanza, Assicurazioni )

“NUOVA SABATINI” – DICITURA DA RIPORTARE NELLE FATTURE ELETTRONICHE

Chiarimenti del MISE

Il MISE ha recentemente pubblicato nelle FAQ alcuni chiarimenti sulle modalità con le quali deve essere apposta la dicitura “Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69″.

Di seguito il testo della Faq 10.15

“Per le fatture emesse in formato cartaceo, la dicitura in questione deve essere riportata dall’impresa

sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.

In caso di investimento in leasing, si precisa che la dicitura sulle fatture dovrà essere apposta da parte della società di leasing, che resta in possesso delle fatture stesse, mentre, in caso di investimento in ordinario, la medesima dicitura dovrà essere apposta da parte dell’impresa beneficiaria.

Con specifico riferimento all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, la predetta dicitura deve essere apposta sui titoli di spesa attraverso una delle le seguenti modalità:

1. inserendo nell’oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura di cui all’articolo 10, comma 6, decreto interministeriale 25 gennaio 2016;

2. inserendo la medesima dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico;

3. qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista dall’articolo 10, comma 6, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, è sufficiente l’inserimento del CUP all’interno della fattura o nella causale del pagamento; in quest’ultimo caso, è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all’indicazione del CUP, ci sia anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.

Si ricorda, infine, che la fattura trovata sprovvista di tale dicitura nel corso dei controlli e delle verifiche, come previsti dalla normativa di riferimento, non è considerata valida e determina, pertanto, la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria (art. 10, decreto interministeriale 25 gennaio 2016). Nel caso della fattura elettronica, qualora la predetta dicitura non sia stata apposta secondo le modalità sopra descritte, è possibile procedere alla regolarizzazione, mediante l’emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto”.

FI 26– 15.11.2019

 

Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it