TRATTAMENTO DA PARTE DELLE BANCHE DELLE ESPOSIZIONI OGGETTO DI PROROGA DELLA MORATORIA AI SENSI DEL DL SOSTEGNI BIS

( Agevolazioni, Credito e Finanza, Assicurazioni )

TRATTAMENTO DA PARTE DELLE BANCHE DELLE ESPOSIZIONI OGGETTO DI PROROGA DELLA MORATORIA AI SENSI DEL DL SOSTEGNI BIS

La riclassificazione “forborne” non produce effetti in Centrale dei Rischi per tutta la durata della moratoria di legge.

La Banca d’Italia ha oggi pubblicato una comunicazione (disponibile al seguente link https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/proroghe-misure-sostegno.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it)

in merito al trattamento delle moratorie di cui all’articolo 56 del DL 18/2020 (Cura Italia), prorogate al 31 dicembre 2021 dal DL 73/2021 (Sostegni bis), confermando che una eventuale riclassificazione “forborne” delle esposizioni sospese non produce effetti in termini di segnalazione alla Centrale dei Rischi (vengono segnalate, invece, eventuali situazioni di sofferenza su altre esposizioni non oggetto di moratoria).

Si ricorda che la proroga della sospensione dei pagamenti rateali (cd. moratoria), per la sola quota capitale, deve essere richiesta alla banca entro il 15 giugno.

Rif.

Andrea Brocchi – Tel. 0575399467 – e-mail: a.brocchi@confindustriatoscanasud.it

Alessandro Coppi – Tel. 0577257209 – e-mail: a.coppi@confindustriatoscanasud.it