ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI – ALCUNI CHIARIMENTI

( Ambiente )

ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI – ALCUNI CHIARIMENTI

Circolari e delibere riguardo iscrizione e cancellazione.

In riferimento all’albo Gestori Ambientali, il Comitato Nazionale ha emanato di recente due circolari che chiariscono alcuni aspetti relativi al rinnovo delle iscrizioni:

  • Circolare 411/ALBO/PRES (Allegato 1);
  • Circolare 413/ALBO/PRES (Allegato 2).

La Circolare 411/ALBO/PRES “Rinnovo dell’iscrizione nelle categorie 1, 4, 5 e rapporti in essere dell’impresa” specifica che la domanda di rinnovo dell’iscrizione ai sensi della delibera n. 5 del 3 novembre 2016 per le categorie 1, 4, 5, la cui applicazione comporti l’inserimento dell’impresa in una classe e sottocategoria specifica diversa dalle precedenti, non produce effetti risolutivi per il soggetto iscritto relativamente ai rapporti già in essere con i terzi fino al termine dei rapporti stessi.

La Circolare 413/ALBO/PRES “Presentazione delle domande di rinnovo dell’iscrizione” ribadisce che le domande di rinnovo per tutti i soggetti iscritti alle diverse categorie dell’Albo Gestori Ambientali possono essere accolte solo se presentate nell’arco temporale uguale o inferiore al termine di cinque mesi, previsto dal DM 120/2014 all’art. 22, comma 2.

Tuttavia la circolare chiarisce che se le domande sono presentate successivamente ai suddetti cinque mesi, potrebbe non essere possibile espletare il procedimento di rinnovo entro il termine di scadenza dell’iscrizione con la conseguenza che, una volta scaduta tale iscrizione e fino alla notifica del provvedimento di rinnovo, le attività oggetto di iscrizione non potranno essere svolte.

In aggiunta ai due documenti sopra citati, sono stati emanati altri due provvedimenti:

  • Circolare 412/ALBO/PRES (Allegato 3);
  • Delibera n. 4/ALBO/CN (Allegato 4).

Con la Circolare 412/ALBO/PRES “Decadenza iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 67, D.lgs 159/2011” il Comitato Nazionale ritiene di conformare il proprio orientamento a quello espresso di recente dal TAR Campania e pertanto di ritenere abrogata la circolare n. 1072 del 18 dicembre 2015.

In tal modo il Comitato sollecita le sezioni regionali a cancellare le imprese per cause di decadenza previste dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011 solo dopo aver espletato il procedimento disciplinare previsto dall’art. 21 del DM 120/2014.

Infine, con la Deliberazione n. 4/ALBO/CN “Modifica prescrizioni provvedimenti d’iscrizione” il Comitato Nazionale ha modificato le prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione (disciplinati dalla Delibera 2/2013, così come modificata dalla Delibera 1/2016):

  • Per le categorie 1,2-bis, 3-bis, 4, 5, 6 → Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento di iscrizione corredato dall’autocertificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) del legale rappresentante, con la quale si attesa che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali;
  • Per l’iscrizione alla categoria 1, relativamente ai centri di raccolta → Il provvedimento di iscrizione corredato dall’autocertificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) del legale rappresentante, con la quale si attesa che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali, deve essere conservato presso il centro di raccolta stesso;
  • Per l’iscrizione alla categoria 8, intermediazione e commercio senza detenzione → Il provvedimento di iscrizione, corredato dall’autocertificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) del legale rappresentante con la quale si attesa che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali, deve essere conservato presso la sede legale del soggetto iscritto;
  • Per l’iscrizione alla categoria 9, bonifiche di siti → il provvedimento di iscrizione, corredato dall’autocertificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) del legale rappresentante con la quale si attesa che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere dove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell’iscrizione;
  • Per l’iscrizione alla categoria 10, bonifiche di amianto → il provvedimento di iscrizione, corredato dall’autocertificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) del legale rappresentante con la quale si attesa che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere dove si svolgono le attività di bonifica oggetto dell’iscrizione.

A tali nuove prescrizioni sono soggette anche le imprese già in possesso di provvedimenti emessi e notificati ai sensi della Delibera 2/2013, così come modificata dalla Delibera 1/2016.

AM 12 – 19.4.2017

Rif.
M. Bernardini – tel. 0575 399430 – e-mail:
m.bernardini@confindustriatoscanasud.it
C. Gattuso – tel. 0575 399427 – e-mail: c.gattuso@confindustriatoscanasud.it

Allegato