DPCM 28/12/2017 RECANTE IL NUOVO MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)

( Ambiente )

DPCM 28/12/2017 RECANTE IL NUOVO MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)

Nuova modulistica MUD 2018 – Scadenza 30 aprile 2018

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28\12\2017 (Gazzetta Ufficiale) è stato approvato il MUD per l’anno 2018, che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente, sino alla piena entrata in operatività del SISTRI.

Tale modello sostituisce quello precedente (D.P.C.M. del 17/12/2014).

Il DPCM 28/12/2017 contenente la nuova modulistica è composto da un articolo e quattro allegati:

  • Allegato 1 – Articolazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
  • Allegato 2 – Scheda rifiuti semplificata;
  • Allegato 3 – MUD;
  • Allegato 4 – Indicazioni per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) via telematica.

Di seguito le principali novità:

La comunicazione rifiuti semplificata dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l’apposita applicazione disponibile sul sito MUD semplificato.

A seguito delle modifiche apportate non è quindi più possibile compilare manualmente la dichiarazione MUD né inviare la comunicazione con spedizione postale.

Tale dichiarazione semplificata deve essere firmata dal dichiarante, trasformata in formato pdf e quindi successivamente trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it

Al riguardo, si ricorda che i soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono:

  1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  2. Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
  3. Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
  4. Imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi;
  5. Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (art. 184 comma 3 lettere c, d e g).

Tra le categorie di soggetti sopra elencati, possono scegliere di avvalersi della comunicazione semplificata solo i produttori di rifiuti (numeri 4 e 5) che “nella propria unità locale, producono non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.”

Rif.

Mario Bernardini – Tel. 0575399430 – e-mail: m.bernardini@confindustriatoscanasud.it

Carolina Gattuso – Tel. 0575399427 – e-mail: c.gattuso@confindustriatoscanasud.it