RIFIUTI: REQUISITI PER I SOTTOPRODOTTI

( Ambiente )

RIFIUTI: REQUISITI PER I SOTTOPRODOTTI

Pubblicato il provvedimento sui criteri per individuare le tipologie dei sottoprodotti.

È stato recentemente pubblicato, il decreto n. 264 del 13 ottobre 2016 (G.U. n. 38 del 15-2-2017) concernente il “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

Il regolamento, composto da 11 articoli e 2 allegati, è entrato in vigore il 2 marzo ed ha come oggetto la definizione di alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare le condizioni generali riportate nell’articolo 184bis del T.U. 152/2006 (“Sottoprodotto”) allo scopo di facilitare l’utilizzo di sostanze/oggetti derivanti da un processo di produzione come sottoprodotti, nel rispetto di criteri specifici.

Tale provvedimento si applica ai residui di produzione e presenta le seguenti caratteristiche:

  • è emanato tenendo conto degli articoli 184bis e 185 del D.Lgs. 152/06, come anche dell’art. 2bis del DL 171/2008 (“Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione”);
  • riporta le condizioni generali da dimostrare “in ogni fase della gestione del residuo” (art. 4, comma 1);
  • indica “alcune modalità con cui provare la sussistenza delle circostanze riportate” all’art. 4 comma 1, fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto (artt. 5 – 6 – 7 – 8);
  • dispone, all’articolo 10, che le “Camere di Commercio istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti”;
  • riporta, in allegato 1, “per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l’impiego dei residui medesimi, nonché una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali”. L’allegato 1 ha per oggetto “le biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di biogas e le biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione”;
  • introduce, all’allegato 2, i contenuti minimi della “scheda tecnica e la dichiarazione di conformità di cui agli articoli 5 (“certezza dell’utilizzo”) e 7 (“requisiti di impiego e di qualità ambientale”).

Evidenziamo che, come specificato all’articolo 4, i soggetti coinvolti nella filiera del sottoprodotto possono continuare ad utilizzare le modalità che ritengono più consone, senza per forza dover seguire le modalità contenute nel decreto.

Il testo è consultabile al seguente link

AM 4 – 6.3.2017

Rif.
M. Bernardini – tel. 0575 399430 – e-mail:
m.bernardini@confindustriatoscanasud.it
C. Gattuso – tel. 0575 399427 – e-mail: c.gattuso@confindustriatoscanasud.it