ORDINANZA REGIONE TOSCANA N.38 DEL 18 APRILE 2020

( Attività associative) ( Coronavirus )

ORDINANZA REGIONE TOSCANA N.38 DEL 18 APRILE 2020

Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro

Il presidente della Toscana Enrico Rossi ha firmato l’Ordinanza n.38 del 18 aprile 2020 che prevede nuove misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Le nuove raccomandazioni e prescrizioni riguardano sia le attività già aperte (esclusi ambienti sanitari, cantieri ed aziende dei servizi pubblici locali, per cui vale il protocollo condiviso il 14 marzo) sia le attività che dovranno riaprire.  Si applicano anche a tutte quelle imprese che nel frattempo, in deroga ai codici Ateco autorizzati, hanno riaperto con il via libera delle Prefetture, anche mediante silenzio-assenso.

Di seguito le principali regole previste dall’ordinanza:

1)   Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa sui mezzi pubblici, è fatto obbligo di usare mascherine, raccomandato l’utilizzo di guanti monouso e pulizia delle mani prima e dopo l’utilizzo. Consigliato dove possibile l’uso di bicicletta e mezzi elettrici. Raccomandata la mascherina nell’auto propria, se con due persone a bordo.

2)   La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri. Se nella riorganizzazione dei processi produttivi questa distanza non potrà essere garantita, dovranno essere inseriti elementi di separazione tra le persone oppure usate mascherine FFP2 senza valvola (o due mascherine chirurgiche contemporaneamente) per chi lavora all’interno di uno stesso ambiente.

3)   Le mascherine saranno obbligatorie sempre e dovranno essere fornite dal datore di lavoro: negli spazi chiusi in presenza di più persone, ma anche negli spazi aperti quando non è garantito il mantenimento della distanza personale.

4)   Chi ha febbre od altri sintomi influenzali, suggestivi di Covid-19, dovrà rimanere a casa: il datore di lavoro potrà misurare la temperatura ai dipendenti all’ingresso oppure raccogliere una loro dichiarazione sostitutiva.

5)   La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività lavorativa e non solo a inizio turno: per questo dovranno essere installati appositi dispenser.

6)   Gli ambienti dovranno essere sanificati almeno una volta al giorno, pulendo con candeggina o altri prodotti simili porte, maniglie, tavoli e servizi igienici e annotando il tutto su appositi registri.

7)  Dovrà essere garantito, per quanto possibile, anche il ricambio di aria e la sanificazione periodica, secondo precise indicazioni, degli impianti di aerazione, che altrimenti dovranno rimanere spenti.

8)   Il servizio mensa dovrà essere riorganizzato mettendo attenzione alla distanza tra le persone e alla sanificazione dei tavoli dopo ogni pasto.

Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anticontagio, in cui si impegnano a mettere in pratica le misure previste dall’ordinanza, impiegando la scheda tipo in allegato, da spedire alla Regione entro trenta giorni dal 18 aprile per le aziende attualmente aperte ed entro 30 giorni dalla riapertura per le altre attività (non attualmente aperte).

L’adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell’attività. Controlli saranno previsti da parte dei servizi di igiene e da chi si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In allegato l’Ordinanza n.38 e lo schema protocollo di sicurezza anticontagio da questa previsto


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