BONUS EDILIZI: OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEL CCNL

( Edilizia, Infrastrutture, Territori, Appalti) ( Fisco e Diritto d’Impresa )

BONUS EDILIZI: OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEL CCNL

Il riconoscimento dei bonus fiscali relativi agli interventi edilizi d’importo superiore a 70.000 euro, sono subordinati all’applicazione dei contratti collettivi del settore edile

Dal 27 maggio, l’art. 28-quater del D.L. n. 4/2022, convertito con modificazioni nella legge n. 25/2022,  prevede, per i lavori edili e di ingegneria civile di importo superiore a 70.000 euro, che i benefici fiscali e la cessione dei crediti, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori sarà indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’elenco dei lavori interessati (allegato X D.lgs. n. 81/2008) sono i seguenti: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Si rileva, inoltre, che l’indicazione del limite di 70.000 euro comporterà la conseguente applicazione ai suddetti lavori anche dell’istituto della congruità (cosiddetto Durc di congruità).

I crediti d’imposta interessati sono quelli disciplinati dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121, D.L. n. 34/2020, nonché quelli previsti dall’art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013, dall’art. 1, comma 12, legge n. 205/2017, e dall’art. 1, comma 219, legge n. 160/2019.

Si tratta, degli incentivi per: superbonus 110%; detrazione fiscale per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche; credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali; detrazione fiscale per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione; detrazione fiscale per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili; detrazione fiscale per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, dovrà essere riportato anche nelle fatture emesse per l’esecuzione dei lavori ed è previsto che gli intermediari fiscali abilitati che procedono al rilascio del visto di conformità abbiano un obbligo di verifica al riguardo.

Oltre all’Agenzia delle Entrate, specifici controlli in questo ambito saranno affidati anche all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e alle Casse edili; i nuovi vincoli si applicano dal 27 maggio 2022 e ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it

Massimiliano Bucaletti – Tel. 0575399429 – e-mail: m.bucaletti@confindustriatoscanasud.it