DIAGNOSI ENERGETICA PER SOGGETTI OBBLIGATI

( Energia )

DIAGNOSI ENERGETICA PER SOGGETTI OBBLIGATI

Le grandi imprese e le imprese energivore devono effettuare la diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2019

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 102/2014 le imprese italiane sono chiamate a predisporre una diagnosi energetica, conforme alla normativa, ogni 4 anni.

I soggetti obbligati a svolgere le diagnosi energetiche sono le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia (energivore).

Le aziende dovranno ottemperare all’obbligo entro il 5 dicembre 2019 ovvero quattro anni dopo la prima scadenza (5 dicembre 2015).

Mentre le diagnosi redatte nel 2015 sono state effettuate attraverso stime, calcoli e misure indirette dei vettori energetici analizzati, per il prossimo ciclo di diagnosi è necessario aver misurato nel 2018 gran parte dei vettori energetici oggetto di analisi, attraverso l’installazione di un sistema di monitoraggio.

Sanzioni

Le imprese obbligate che non effettuano la diagnosi energetica incorrono ad una sanzione amministrativa compresa tra i 4.000 ai 40.000 euro.

Se la diagnosi energetica non è conforme, la sanzione va dai 2.000 ai 20.000 euro. Permane l’obbligo di diagnosi per le imprese che hanno pagato la sanzione.

Da chi può essere effettuata la diagnosi?

Le diagnosi devono necessariamente essere eseguite da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici certificati.

Confindustria Toscana Sud, attraverso Assoservizi srl, può dare supporto alle aziende associate nel rispetto della normativa che disciplina gli obblighi di diagnosi energetica.

Rif.

Carolina Gattuso – Tel. 0575399427 – e-mail: c.gattuso@confindustriatoscanasud.it