ENERGIA ELETTRICA E GAS – IL DL N. 21 DEL 21/03/2022

( Energia )

ENERGIA ELETTRICA E GAS – IL DL N. 21 DEL 21/03/2022

Si fornisce di seguito un dettaglio degli aggiornamenti normativi introdotti dal DL 21 del 21/03/2022 in vigore dal 22/03/2022

Facciamo seguito alle più recenti comunicazioni per fornire un dettaglio degli aggiornamenti normativi che il nuovo DL in oggetto prevede in campo energetico.

 

CREDITO D’IMPOSTA ESTESO ANCHE ALLE AZIENDE NON ENERGIVORE (art. 3)

Come già previsto per le aziende energivore, il DL in oggetto ha introdotto anche per le aziende non energivore un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta pari al 12% delle spese sostenute per la componente di energia elettrica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Per poter beneficiare di tale credito d’imposta, il prezzo medio della componente energia del primo trimestre 2022 deve aver subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Inoltre è stata introdotta la possibilità di cedere tale credito a banche o intermediari finanziari.

 

CREDITO D’IMPOSTA ESTESO ANCHE ALLE AZIENDE NON GASIVORE (art. 4)

Come già previsto per le aziende gasivore, il DL in oggetto ha introdotto anche per le aziende non gasivore un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale effettivamente utilizzato nel secondo trimestre 2022.

Per poter beneficiare di tale credito d’imposta, il prezzo medio del gas naturale del primo trimestre 2022 pubblicato dal GME, deve risultare superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio dell’anno 2019.

Inoltre è stata introdotta la possibilità di cedere tale credito a banche o intermediari finanziari.

Vogliamo precisare che tale descrizione del confronto di costo primo trimestre 2022 vs primo trimestre 2019, risulta dubbioso in quanto sembra estendere a tutti tale beneficio; pertanto siamo in attesa di chiarimenti normativi.

 

CREDITO D’IMPOSTA POTENZIATO PER LE AZIENDE ENERGIVORE E GASIVORE (art. 5)

Prima dell’entrata in vigore del DL in oggetto, le aziende energivore potevano beneficiare di:

  • Credito d’imposta del 20% per il primo trimestre 2022;
  •  Credito d’imposta del 20% per il secondo trimestre 2022.

Con l’entrata in vigore del DL in oggetto è stato rideterminato nella misura del 25% il credito d’imposta per il secondo trimestre 2022 e pertanto gli attuali benefici per le aziende energivore sono:

  • Credito d’imposta del 20% per il primo trimestre 2022;
  • Credito d’imposta del 25% per il secondo trimestre 2022.

Passando invece alle aziende gasivore, prima dell’entrata in vigore del DL in oggetto, le aziende gasivore potevano beneficiare di un credito d’imposta del 15% per il secondo trimestre 2022. Adesso, con l’entrata in vigore del DL in oggetto, tale credito d’imposta è stato rideterminato nella misura del 20%.

 

RATEIZZAZIONE PER LE BOLLETTE

A livello nazionale, ciascuna azienda ha la possibilità di richiedere al proprio fornitore la rateizzazione in massimo 24 rate mensili degli importi dovuti per i consumi energetici dei mesi di maggio e giugno 2022 (quindi delle bollette che verranno emesse a giugno e luglio 2022).

Rif.

Carolina Gattuso – Tel. 0575399427 – e-mail: c.gattuso@confindustriatoscanasud.it