CERTIFICATI DI ORIGINE RILASCIATI DALLE CCIAA – NUOVE LINEE GUIDA

( Europa e Internazionalizzazione )

CERTIFICATI DI ORIGINE RILASCIATI DALLE CCIAA – NUOVE LINEE GUIDA

domanda di rilascio online e possibilità di stampa direttamente in azienda

Con circolare n.62321 il Ministero dello Sviluppo Economico ha dettato le nuove disposizioni in merito al rilascio dei certificati di origine non preferenziale da parte della Camere di Commercio.

Sono state predisposte da MiSE e Unioncamere le linee guida per allineare le procedure di richiesta e di rilascio dei certificati al Codice Doganale dell’Unione (CDU) – Regolamento (UE) 952/2013, in vigore dal 1 maggio 2016 – ed alle linee guida di Eurochambres (Associazione delle Camere di Commercio europee) del gennaio 2016.

Le nuove disposizioni non si discostano significativamente dalla prassi fino ad oggi utilizzata. Ci sono tuttavia alcune novità di particolare importanza:

  • il certificato di origine può essere rilasciato – “qualora le esigenze del commercio lo richiedano” – sulla base delle regole di origine del Paese di destinazione o su altri metodi di individuazione del Paese di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale (ex art. 61, par. 3 CDU). In tutti gli altri casi, o quando non venga fatta dall’esportatore specifica richiesta di applicazione del suddetto art. 61, par.3, CDU, vale la normativa unionale in materia di acquisizione dell’origine non preferenziale.
  • Le aziende – titolari di autorizzazione AEO, status di Esportatore Autorizzato, registrazione alla banca dati REX – possono stampare in azienda il certificato di origine
  • Le Camere di Commercio potranno decidere di concedere la stampa in azienda anche ad imprese non AEO/EA/registrate al REX, purché presentino dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di condanne per reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente, e purché non siano state rifiutate domande di autorizzazione o sospese/revocate autorizzazioni esistenti per AEO e/o Esportatore Autorizzato a causa di violazioni delle norme doganali negli ultimi 3 anni.

Le linee guida forniscono istruzioni circa la compilazione delle diverse caselle del formulario. Con riferimento alla casella 3 “Paese di origine”:

  • per merci originarie di uno Stato membro dell’UE, indicare la dicitura “Unione europea” (e non Comunità europea) seguita, se necessario, dal nome ufficiale dello Stato membro (ad es. “Unione europea – Repubblica Italiana” e non “Unione europea – Italia”);
  • per merci originarie di un Paese extra-UE, indicare il nome del Paese terzo;
  • per merci di origine multipla, indicare i diversi Paesi di origine in casella 3 ed in casella 6, “descrizione della merce”, indicare il nome del Paese di origine a fianco di ogni singolo articolo, separando in maniera evidente le merci di origine UE da quelle di origine extra-UE.

È possibile il rilascio di un certificato di origine attestante l’origine non preferenziale “Unione europea” (in inglese, made in EU), nonostante l’origine non preferenziale si riferisca ai singoli Stati membri e non all’UE nel suo insieme.

 

Dal 1 giugno 2019, la domanda di rilascio del certificato di origine deve essere presentata alla propria CCIAA solo con modalità telematica, utilizzando l’applicativo InfoCamere Cert’O (Dimostrazione per invio telematico CERTO).

 

Si ricorda che i certificati di origine (non preferenziale) rilasciati dalle CCIAA sono destinati esclusivamente a provare l’origine delle merci sulla base di documentazioni probatorie/dichiarazioni rese dalle imprese. Non sono inoltre da considerarsi un documento accompagnatorio della merce. 

Per qualsiasi dubbio o necessità in materia di origine contattare i ns. uffici.

 

Rif.

Alessandra Amato – Tel. 0577257230 – e-mail: a.amato@confindustriatoscanasud.it