CETA – ATTIVATO IL SISTEMA REX

( Europa e Internazionalizzazione )

CETA – ATTIVATO IL SISTEMA REX

Istruzioni fornite dall’Agenzia delle Dogane

L’Agenzia delle Dogane ha emanato, il 16 novembre 2017, la nota n. 61168/RU e la circolare 13/D relative all’operatività del sistema degli esportatori registrati (REX – Registered Exporter) con istruzioni sia per il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) sia per gli scambi con il Canada.

In relazione agli scambi tra UE e Canada, la nota dispone che “gli uffici procedono in via prioritaria e senza indugio all’attribuzione del codice e alla registrazione in REX […], per gli operatori economici che hanno già ottenuto a partire dallo scorso mese di settembre l’autorizzazione o l’estensione dello status di esportatore autorizzato in ambito CETA, senza che gli interessati presentino ulteriori istanze”.

Già con nota n. 118064/RU del 18 ottobre 2017, l’Agenzia delle Dogane aveva informato gli operatori circa l’utilizzo di uno specifico modulo di domanda per la registrazione al sistema REX in ambito CETA, confermando, allo stesso tempo, la validità delle domande compilate sulla base del modello di cui all’allegato 22-06 del Regolamento di Esecuzione (RE) e presentate agli uffici delle Dogane competenti territorialmente prima del 18 ottobre 2017. La versione in lingua italiana di tale modulo, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Dogane, è riportata in allegato alla circolare 13/D (Allegato 2).

 

Coloro che hanno già ottenuto l’autorizzazione o l’estensione dello status di esportatore autorizzato in ambito CETA (con domanda di registrazione su modulo di cui all’allegato 2 della circolare 13/D o su modulo di cui all’allegato 22-06 RE) saranno registrati al sistema REX dagli Uffici competenti, senza la necessità di presentare ulteriori istanze. Gli operatori già esportatori autorizzati verso altri Paesi e che hanno ottenuto l’estensione dello status in ambito CETA o che hanno ottenuto la qualifica di esportatore autorizzato in ambito CETA ma non tramite il modello dell’allegato 2 alla circolare 13/D o quello dell’allegato 22-06 RE, dovranno presentare domanda di registrazione sulla base del modulo di cui allo stesso allegato 2 della circolare 13/D (perché i dati richiesti per l’iscrizione al REX potrebbero parzialmente differire da quelli forniti agli uffici per l’ottenimento dello status o l’estensione dello stesso). 

Gli operatori già esportatori autorizzati verso il Canada potranno, per le spedizioni contenti materiale originario di valore superiore a € 6.000, compilare una dichiarazione di origine utilizzando il numero di esportatore autorizzato come se fosse un numero REX. Dal 1 gennaio 2018, sarà invece indispensabile utilizzare il numero di registrazione che, nel frattempo, sarà stato comunicato dall’ufficio doganale competente.

La domanda può essere presentata in formato cartaceo (a mano o a mezzo posta) o con e-mail non PEC; occorrerà presentare il documento di identità del richiedente o allegarne una copia quando la presentazione avvenga a mezzo posta o e-mail. È, inoltre, possibile presentare domanda di registrazione in formato elettronico, con firma autenticata elettronicamente. E’ inoltre in via di realizzazione un’applicazione WEB sul Portale Unico dell’Agenzia (PUD), attraverso il quale gli operatori potranno presentare istanza di richiesta di registrazione (non sono state tuttavia ancora fornite le date di avvio di tale applicazione).

La circolare 13/D prevede, poi, i casi di modifica o revoca della registrazione.

Di seguito lo schema riassuntivo dei principali casi nei quali potrebbero trovarsi gli operatori interessati a godere dello status di esportatore autorizzato nell’ambito CETA o ad ottenere la registrazione nel REX:

Il numero di registrazione attribuito a un operatore è unico e valido sia nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) sia nell’ambito degli scambi con il Canada; ciò non toglie che gli esportatori che intendano operare sia in ambito SPG sia nell’ambito del CETA dovranno presentare due istanze di registrazione distinte: in ambito SPG, con modello di cui all’allegato 22-06 RE; in ambito CETA, con modulo di cui all’allegato 2 della circolare 13/D.

Infine, proprio l’unicità del numero di registrazione fa sì che esso sia attribuito ai singoli codici EORI: un operatore che dovesse operare in diversi stati membri con lo stesso codice EORI, utilizzerà lo stesso numero di registrazione; se, invece, i codici EORI corrispondenti alle diverse unità produttive o commerciali fossero differenti, allora ognuna delle unità dovrà procedere alla presentazione della domanda di registrazione al REX.

 

 

Rif.

Alessandra Amato – Tel. 0577257230 – e-mail: a.amato@confindustriatoscanasud.it