CETA – fissata l’entrata in vigore per il 21 settembre 2017

( Europa e Internazionalizzazione )

CETA – fissata l’entrata in vigore per il 21 settembre 2017

Procedure operative per usufruire delle relative esenzioni daziarie

Come comunicato nei giorni scorsi in occasione del G20, la data per l’entrata in vigore del Comprehensive Economic and Trade Agreement-CETA è stata concordata per il 21 settembre 2017. Il comunicato stampa della Commissione UE è disponibile al seguente link.

 

Di seguito alcune procedure operative per usufruire dell’esenzione daziaria relativa all’Accordo.

 

Sin dal primo giorno dell’entrata in vigore del CETA, le imprese UE potranno usufruire dell’esenzione daziaria nelle operazioni di import/export con il Canada.

 

Per esportare o importare dal Canada, similmente a quanto accade nell’accordo con la Corea, non è previsto l’EUR 1 ma la DICHIARAZIONE DI ORIGINE (contenuta nell’Allegato 2 del Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine, Sez.C artt. 18-19), disponibile a pag.45 del seguente link.

 

La dichiarazione può essere rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale, riferibile alla spedizione in oggetto, da TUTTI per spedizioni di beni inferiori o uguali a € 6.000, mentre per spedizioni maggiori di € 6.000 solo da un Esportatore Registrato nella Banca Dati REX, un sistema di certificazione dell’origine dei beni istituito dalla Commissione Europea e reso disponibile dal 1 gennaio 2017.

Il Sistema REX ha l’obiettivo di sostituire in maniera progressiva il sistema di certificazione dell’origine basato su documenti rilasciati dalle autorità governative. Il CETA rappresenta il primo accordo di libero scambio bilaterale per cui è prevista la registrazione nel sistema REX.

Le disposizioni relative al sistema REX (contenute nel Regolamento di esecuzione UE 2447/2015) prevedono che nel periodo transitorio – decorrente dal 1° gennaio 2017 e fino alla data limite del 31 dicembre 2017 – siano pienamente applicabili le procedure relative agli esportatori autorizzati. Con l’entrata in vigore, il 14 giugno scorso, del Regolamento 2017/989, l’articolo 68 del Reg. di esecuzione è stato modificato prevedendo, esplicitamente e per tutti i Paesi dell’Unione europea, che fino al 31 dicembre 2017 un documento relativo all’origine può essere compilato da un esportatore non registrato, purché sia un esportatore autorizzato nell’Unione

 

Al riguardo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito che, dall’entrata in vigore dell’Accordo, le aziende che vorranno esportare in esenzione daziaria dovranno richiedere lo status di Esportatore Autorizzato-AE (certificazione ottenibile con richiesta all’Ufficio delle Dogane competente per territorio) mentre quelle che ne siano già in possesso potranno richiedere l’estensione della certificazione al Canada.

Una volta attivata la registrazione alla banca dati REX (entro il 31 dicembre 2017), sarà la stessa Agenzia delle Dogane a provvedere alla registrazione dell’azienda, fermo restando che l’Agenzia potrebbe richiedere informazioni supplementari per la registrazione.

Alla luce di tali disposizioni, per usufruire dei benefici dell’Accordo CETA fin dalla sua entrata in vigore è opportuno iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la richiesta di estensione dello status AE o di quanto necessario per la richiesta dello status ex-novo. Sebbene sia possibile presentare tali istanze solo una volta entrato in vigore l’Accordo, in tal modo saranno ottimizzati i tempi previsti per l’estensione/rilascio della certificazione.

 

Per informazioni ulteriori sull’Accordo e sulle procedure operative, contattare i nostri uffici al riferimento sotto riportato.

 

Rif.
A. Amato – Tel. 0577 257230 – e-mail: a.amato@confindustriatoscanasud.it