DICHIARAZIONE DI INTENTO – ABROGATO L’OBBLIGO DI CONSEGNARLA AL FORNITORE

( Europa e Internazionalizzazione )

DICHIARAZIONE DI INTENTO – ABROGATO L’OBBLIGO DI CONSEGNARLA AL FORNITORE

sul fornitore l’onere di verifica dell’avvenuta presentazione alle Entrate della dichiarazione

Dal 01.01.2020, per gli esportatori abituali, è stato abrogato l’obbligo di consegnare al fornitore o alla Dogana la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (così come era previsto dall’art. 1, c. 1, lett. c) D.L. 746/1983). La consegna della dichiarazione da parte dell’esportatore rimane in ogni caso opportuna perché:

  • sul fornitore permane l’onere di verificare – tramite banca dati o Fisconline/Entratel – l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento, e
  • è stato introdotto l’obbligo di indicare il protocollo di ricezione della dichiarazione sulla fattura emessa in base alla dichiarazione stessa o sulla dichiarazione doganale (prima dovevano essere riportati gli estremi della dichiarazione di intento).

È stato inoltre soppresso l’obbligo di numerare progressivamente le dichiarazioni di intento, di annotarle in un registro e conservarle ex art. 39 D.P.R. 633/1972. Facilitazione che riguarda sia l’esportatore abituale che il fornitore. I fornitori non saranno più tenuti nemmeno a indicare il protocollo delle dichiarazioni ricevute in apposito quadro della dichiarazione Iva.

 

Il trattamento sanzionatorio invece è stato inasprito: non più sanzioni in misure fissa ma proporzionali per effetto del decreto Crescita (chi effettua operazioni senza addebito d’imposta, in mancanza della dichiarazione d’intento, è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta, fermo restando l’obbligo del pagamento del tributo).

 

 

Rif.

Alessandra Amato – Tel. 0577257230 – e-mail: a.amato@confindustriatoscanasud.it