DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE – OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL CAMPO 2 E PROROGHE CONCESSE

( Europa e Internazionalizzazione )

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE – OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL CAMPO 2 E PROROGHE CONCESSE

obbligo a partire dal 5 maggio 2020

Con nota n. 121851 del 20 aprile 2020, disponibile in allegato, l’Agenzia Dogane e Monopoli ha confermato che dal 5 maggio 2020 è obbligatoria la compilazione del campo 2 (Speditore/Esportatore) e di tutti i relativi sottocampi nelle dichiarazioni doganali di importazione, fornendo anche alcuni chiarimenti in merito al nuovo adempimento procedurale. La decorrenza dell’obbligatorietà di compilazione di tale campo era stata già comunicata dall’Agenzia con nota n. 32879 del 20 febbraio 2020. Lo scopo di tale misura è migliorare l’analisi automatizzata del rischio e produrre, di conseguenza, una riduzione dell’incidenza dei controlli allo sdoganamento.

L’obbligo in questione riguarda la compilazione di tutti i sottocampi della casella 2 della dichiarazione doganale di importazione, relativi, in particolare, a:

  • codice del paese di rilascio del numero di identificazione dell’esportatore (sottocampo 2.1);
  • codice EORI dell’esportatore (sottocampo 2.2.) – se non fosse registrato in EORI, occorre indicare, se noto, il codice di identificazione attribuito dal Paese Terzo di appartenenza (TIN), in caso contrario il codice “0”;
  • nome o ragione sociale del cedente estero che ha emesso la fattura allegata al DAU (sottocampo 2.3);
  • indirizzo (sottocampo 2.4), codice di avviamento postale (sottocampo 2.5), città (sottocampo 2.6) e paese (sottocampo 2.7).

Come riportato nella nota del 20 febbraio, “in assenza dei dati dello Speditore/Esportatore, fino ad oggi opzionali, le dichiarazioni di importazione della specie non saranno accettate/acquisite a sistema“.

 

L’Agenzia stessa riconosce che la compilazione della casella 2 del DAU può rivelarsi problematico per il dichiarante specialmente in alcuni casi: difficoltà di reperimento dei dati necessari nel caso di dichiarazione di importazione per merci estratte da un deposito doganale, in quanto le transazioni commerciali che hanno dato origine all’introduzione in deposito potrebbero risalire a periodi molto antecedenti nel tempo; onerosità legata alla redazione di distinte dichiarazioni doganali di importazione quando varie partite di merce, provenienti e fatturate da diversi soggetti cedenti esteri, devono essere estratte insieme dal deposito, oppure arrivano dal Paese terzo consolidate in un’unica spedizione. Al riguardo, nella nota del 20 aprile, l’Agenzia ha chiarito che “in entrambi i casi prospettati dovranno pertanto essere predisposte più dichiarazioni doganali, a fronte delle diverse transazioni economiche intercorse con i cedenti/fornitori esteri“.

Gli operatori avranno tuttavia dei vantaggi della misura:

  • l’acquisizione a sistema e il trattamento immediato dei dati dei soggetti esteri che esportano verso l’UE consentiranno agli operatori di non ricevere richieste o verifiche a posteriori aventi ad oggetto i dati in questione, con conseguente risparmio di tempi e di costi;
  • con l’ulteriore affinamento dell’analisi di rischio sulla base di flussi informativi celeri, completi e costantemente aggiornati, gli operatori potranno anche beneficiare di un sensibile alleggerimento del numero dei controlli.

 

Si ricorda che l’introduzione dell’obbligo di compilazione della casella 2 del DAU era stata inizialmente prevista nel 2018 e poi sospesa dall’Agenzia Dogane, accogliendo le richieste di associazioni ed operatori economici, cercando di sciogliere alcuni dubbi applicativi e tenendo conto delle difficoltà riscontrate nell’adeguamento dei sistemi informatici.

 

PROROGA PER LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA, VENETO

E’ stata prevista, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, una proroga al 31 luglio 2020 della decorrenza dell’obbligo in questione per le regioni Lombardia e Emilia Romagna e Veneto. La proroga NON ha efficacia relativamente alle operazioni doganali riconducibili all’emergenza COVID-19.

 

 

 


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