DPI – PROROGATO L’OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE ALL’EXPORT

( Europa e Internazionalizzazione )

DPI – PROROGATO L’OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE ALL’EXPORT

Nuovo provvedimento UE – modificato l’elenco dei prodotti soggetti ad autorizzazione

In virtù dell’emergenza epidemiologica in corso, l’Unione Europea, con i Regolamenti 402/2020 del 14 marzo e 426/2020 del 19 marzo, aveva sottoposto ad autorizzazione obbligatoria, per 6 settimane, alcune merci e prodotti correlati al contrasto al COVID-19.

In considerazione del protrarsi della crisi epidemiologica e della necessità di assicurare all’Unione la disponibilità di dispositivi di protezione individuale, con Regolamento (UE) n. 568 del 23 aprile 2020, emanato in data odierna, l’UE ha prorogato per ulteriori 30 gg dal 26 aprile 2020 l’autorizzazione obbligatoria per l’esportazione (verso Paesi extra UE) dei DPI, anche non originari UE, indicati nell’Allegato I del Reg. 568/2020.

Rispetto ai provvedimenti precedenti, il Reg. 568/2020 riduce la lista di prodotti soggetti ad autorizzazione ed amplia il numero di Paesi per cui detta autorizzazione non sarà necessaria, includendo quelli dell’area balcanica. Le merci interessate dal provvedimento sono:

  • Occhiali e visiere o schermi protettivi
  • Dispositivi per la protezione di bocca e naso
  • Indumenti protettivi

Si rimanda all’Allegato I per la verifica della tipologia di merce, con descrizione e relativo codice doganale.

Non è necessaria l’autorizzazione per le spedizioni verso: Albania, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Isole Fær Øer, Gibilterra, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Macedonia del Nord, San Marino, Serbia, Svizzera, Città del Vaticano, PTOM, Büsingen, isola di Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla (si veda in proposito l’art. 2, co. 4 e co. 5 del Regolamento).

 

Per l’Italia, le domande di autorizzazione dovranno essere inviate al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) secondo il modello di autorizzazione riportato nell’Allegato II del Reg. 568/2020 – unitamente ai documenti specificati dal MAECI al seguente link – ed esclusivamente con PEC a: dgue.10@cert.esteri.it 

In presenza dei necessari presupposti elencati all’art. 3 co. 3 del citato Regolamento (UE) n. 568/2020, il rilascio delle autorizzazioni avverrà – come già in precedenza – (salvo casi eccezionali in cui il termine può essere esteso di ulteriori 5 gg) entro 5 gg lavorativi dalla ricezione della PEC, in coordinamento con il Dipartimento di Protezione Civile. Nel caso in cui, tuttavia, i dispositivi di protezione si trovino in un altro Stato UE diverso dall’Italia, dovrà essere previamente acquisito dal MAECI il nulla osta dello Stato membro, che potrà accordarlo o negarlo entro 10 gg dalla richiesta. Qualora si tratti di esportazione di prodotti per questioni umanitarie, la procedura autorizzativa sarà conclusa in 2 gg lavorativi.

Le aziende associate sono invitate a segnalare l’eventuale presentazione di domanda di autorizzazione ai ns. uffici al riferimento sotto riportato, a disposizione anche per chiarimenti e supporto.

 

 

Rif.

Alessandra Amato – Tel. 0577257230 – e-mail: a.amato@confindustriatoscanasud.it