EUR1 – POSTICIPATA ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

( Europa e Internazionalizzazione )

EUR1 – POSTICIPATA ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

90 gg ulteriori rispetto al 22 gennaio 2020

Con riferimento alle modifiche introdotte dall’Agenzia delle Dogane (nota prot. n. 91956 del 26 luglio 2019) sulle procedure di rilascio dei certificati di circolazione (sostanzialmente, non più possibile fare ricorso alla procedura di previdimazione di Eur1, in coerenza con il vigente quadro normativo doganale unionale), l’entrata in vigore delle disposizioni era prevista per il 22 gennaio 2020.

L’entrata in vigore é stata tuttavia posticipata, con Nota n. 200901 del 3 dicembre 2019, di ulteriori 90 giorni, decorrenti dalla sopra richiamata scadenza del 22 gennaio 2020

 

I certificati di circolazione sono documenti cartacei da richiedere ad hoc prima della spedizione della merce. Per tale motivo, tali documenti mal si conciliano con le caratteristiche degli attuali scambi commerciali internazionali ed infatti gli ultimi Accordi commerciali sottoscritti dall’Unione europea con Paesi terzi contengono modalità differenti per le prove dell’origine.

La procedura connessa al rilascio dei certificati prevede un controllo, da parte dell’Ufficio territoriale, sulla richiesta e sulla documentazione a corredo della stessa. La stessa Agenzia Dogane ha disposto a riguardo, sempre nella nota n. 91956, che l’attività istruttoria venga calibrata in funzione delle peculiarità dei locali flussi in esportazione, riducendo al minimo i termini per il rilascio dei certificati di circolazione. Il rilascio dei certificati potrà avvenire contestualmente alla presentazione della richiesta, nei casi in cui la documentazione presentata sia esaustiva, avvalendosi a tal fine di riscontri già effettuati, come nei casi di operazioni di carattere ripetitivo.

In alternativa ai certificati di circolazione, è possibile fare ricorso alla dichiarazione di origine rilasciata dall’esportatore, secondo le modalità previste nei singoli Accordi commerciali sottoscritti dall’Unione europea. Per spedizioni di valore superiore a € 6.000, l’esportatore dovrà essere munito di un’apposita autorizzazione allo status di esportatore autorizzato.

Si sta riscontrando un notevole aumento di richieste per tale autorizzazione, proprio perché lo status di esportatore autorizzato consente di superare il ricorso ai certificati di circolazione e problemi connessi.

Molte aziende segnalano informative scorrette o allarmanti da parte di consulenti e/o operatori doganali.

I ns. uffici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento, verifica e supporto nell’ottenimento dello status di EA, anche al fine di razionalizzare e velocizzare le procedure doganali aziendali interne.

 

 

 

Rif.

Alessandra Amato – Tel. 0577257230 – e-mail: a.amato@confindustriatoscanasud.it