MASCHERINE – CHIARIMENTI PER L’IMPORTAZIONE

( Europa e Internazionalizzazione )

MASCHERINE – CHIARIMENTI PER L’IMPORTAZIONE

tipologie di marcherine, possibilità di requisizione e aspetti doganali e autorizzativi

TIPOLOGIE DI MASCHERINE

  • mascherine a utilizzo DPI (dispositivo di protezione individuale) tra cui, secondo la circolare del Ministero della Salute 4373/2020, le ‘mascherine di tipo almeno FFP2’ – non sono classificate come dispositivi medici e non necessitano quindi del nulla osta sanitario (NOS), non rientrando tra le merci da sottoporre a sorveglianza sanitaria da parte dell’USMAF-SASN (Min. Sal. circ., 8506/2020).
    Devono però soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e recare la marcatura CE;
  • mascherine chirurgiche – sono dispositivi medici e necessitano sia del NOS che della marcatura CE.

Le norme tecniche applicabili, in questo contesto emergenziale,  sono disponibili e liberamente scaricabili sui siti UNI CEN

 

POSSONO ESSERE REQUISITE DALLA PROTEZIONE CIVILE

A causa dell’emergenza sanitaria, e per 6 mesi decorrenti dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre la requisizione in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, delle mascherine di vario genere, occorrenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria (art. 6, D.L.18/2020, in parziale deroga all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 639/2020). Ai proprietari di tali beni sarà corrisposta una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione, pari al 100% del valore che la merce aveva al 31 dicembre 2019 (escluse quindi le successive variazioni di prezzo e le spese di trasporto e sdoganamento).

 

PROFILO DOGANALE

In deroga alle vigenti disposizioni, l’Agenzia Dogane, con Direttiva n.4 del 17 marzo 2020, ha individuato 3 scenari:

1. Import di privati a favore di Enti Pubblici Italiani o enti benefici

Le mascherine, che siano a uso DPI o dispositivi medici, destinate all’utilizzo da parte della Protezione Civile, Enti di Stato, Istituzioni impegnate in compiti di sanità pubblica, Croce Rossa Italiana, non devono essere sottoposte a controllo sanitario all’importazione da parte dell’USMAF-SASN territorialmente competente, né al rilascio del relativo NOS. L’operazione sarà in franchigia dazio ed esenzione IVA.

Sarà compito dei destinatari munirsi del parere favorevole da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) prima dell’utilizzo delle mascherine in questione (art. 34,D.L. n. 9/2020).
All’atto dello sdoganamento, dovrà essere evidenziata in dichiarazione la specifica finalità della merce, indicando il codice 17YY nel campo 44 del DAU. Mediante tale codice l’operatore attesterà che si tratta di “importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonché di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, non aventi alcun intento di carattere commerciale, destinati, in ragione
dell’emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi ospedalieri ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (Ordinanza Ministero Salute del 15/03/2020)”.

 

2. Import da Ente Pubblico Italiano o ente di beneficienza per donazione da parte di soggetto Pubblico o Privato estero

Lo speditore extra-UE dovrà spedire la merce intestando i documenti di viaggio (lettera di vettura) al destinatario.
All’arrivo della merce in Italia, l’ente pubblico nazionale comunicherà l’arrivo alla dogana inviando la lettera di vettura per identificare il carico con la dichiarazione della volontà di sdoganare la partita a firma del dirigente delegato e rappresentante legale dell’ente. Trattandosi di donazione, non sarà presente una fattura ma una dichiarazione dello speditore da cui si evinca la natura non commerciale della spedizione. Comunicato all’Ufficio Doganale il numero del volo, all’arrivo della merce la Dogana procederà allo sdoganamento rapido in franchigia dazio ed esenzione IVA.

3. Importazione da Privato italiano da produttore estero per destinazioni private (es. azienda per i propri operai o per la messa in commercio)

L’importatore deve presentare a mezzo spedizioniere una dichiarazione doganale di importazione secondo le procedure ordinarie, inviando una mail alla Dogana interessata circa l’arrivo delle spedizioni al fine di ottenere un celere svincolo. In relazione a tale merce, dovranno essere assolti dazio e IVA.

Le mascherine a utilizzo DPI e le mascherine chirurgiche, prive della marcatura CE, potranno essere immesse sul mercato solo previa valutazione positiva da parte, rispettivamente, di INAIL e di ISS.

– gli importatori delle mascherine a utilizzo DPI possono immettere in commercio i prodotti privi della marcatura CE inviando all’INAIL un’autocertificazione in cui, sotto la propria responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei beni e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza. Entro e non oltre 3 gg dalla trasmissione dell’autocertificazione, gli importatori devono trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL ha quindi  3 gg di tempo dalla ricezione di tutti i documenti per pronunciarsi sulla rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti (art. 15, c. 3, D.L. n. 18/2020).

– gli importatori delle mascherine chirurgiche, ex art. 34, c. 3, D.L. n. 9/2020, possono immetterle in commercio previa valutazione da parte dell’ISS. E’ quindi necessario inviare all’ISS un’autocertificazione in cui, sotto la propria esclusiva responsabilità, si attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e si dichiara che le stesse rispettano i requisiti di sicurezza (art.15, c. 2 del D.L. n. 18/2020).
Entro e non oltre 3 gg dalla autocertificazione, gli importatori devono trasmettere all’ISS ogni elemento utile alla validazione delle
mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’ISS ha 3 gg di tempo dalla ricezione dei documenti per pronunciarsi sulla rispondenza dei prodotti alle norme vigenti.

Se della valutazione di INAIL o ISS le mascherine a uso DPI o quelle chirurgiche risultassero non conformi, rimane impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e all’operatore economico è fatto divieto di immissione in commercio.

VARIAZIONE O NUOVA ATTIVITÀ ECONOMICA 

Se necessario, andrà denunciata la variaziazione di attività al Registro Imprese ed analoga e contestuale denuncia all’Agenzia delle Entrate.

 

 

Rif.

Alessandra Amato – Tel. 0577257230 – e-mail: a.amato@confindustriatoscanasud.it