PESATURA CONTAINER – ULTERIORI PRECISAZIONI SULL’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SOLAS 74

( Europa e Internazionalizzazione )

PESATURA CONTAINER – ULTERIORI PRECISAZIONI SULL’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SOLAS 74

Obbligo di dichiarazione della VGM (Verified Gross Mass).

Si segnala per opportuna conoscenza che a seguito dell’ultima comunicazione di Confindustria riguardo alla tematica in oggetto (v. ns. news del 21 giugno), il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha fornito alcune precisazioni interpretative e rassicurazioni sul loro attento monitoraggio circa l’attuazione della disciplina in oggetto quanto segnalato (CGCCP) (v. allegato).

Con l’esigenza di procedere, pur nella massima chiarezza dei rispettivi ruoli e responsabilità, in una proficua e continuativa collaborazione tra le imprese industriali esportatrici e le imprese della filiera logistica maggiormente coinvolte in questa problematica fase di avvio (anche per le oggettive difficoltà operative che la nuova disciplina produrrà ad entrambe le categorie, indipendentemente dalla loro volontà e dalla loro efficienza), Confindustria ha avuto vari contatti e svolto incontri a livello tecnico tra le rappresentanze di Confindustria, Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) e la sua associata Fedespedi (Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali), per cercare di definire un’interpretazione applicativa se non completamente condivisa, almeno rispettosa delle rispettive posizioni ed esigenze.

Sulla base delle informazioni raccolte e dei chiarimenti acquisiti, riportiamo di seguito ulteriori precisazioni, al fine di dare alle imprese industriali venditrici/esportatrici indicazioni utili per l’applicazione della disciplina, sulla base dei seguenti elementi:

–    l’individuazione dello shipper, cioè il soggetto tenuto a effettuare e dichiarare la VGM, direttamente o delegando terzi, è data dalla definizione prevista dall’articolo 2.1.12 delle Guidelines IMO, ossia: “Shipper means a legal entity or person named on the bill of lading or sea waybill or equivalent multimodal document (e.g. “through” bill of lading) as shipper and/or who (or whose name or on whose behalf) a contract of carriage has been concluded with a shipping company”;

–    in caso di FCL – Full Container Loaded (container completo, chiuso e sigillato dal venditore/esportatore) operato in forme contrattuali diverse da quelle con resa Ex Works (Franco Fabbrica) o FCA (Free Carrier o Franco Vettore), l’adempimento della VGM compete al venditore/esportatore, che in tali forme è individuabile come shipper e potrà adempiere direttamente o con delega a terzi;

–    in caso di FCL con resa Ex Works o FCA, il venditore/esportatore è estraneo al contratto del trasporto e non è tenuto a dichiarare la VGM né a dare alcuna indicazione allo spedizioniere circa la determinazione della stessa e l’attribuzione dei relativi costi. L’adempimento della VGM (con il Metodo delle Guidelines IMO) compete esclusivamente alle parti contraenti il contratto di trasporto – cioè in polizza di carico (Bill of Lading) o in altro documento di trasporto previsto dalle suddette Guidelines IMO (sea waybill or equivalent multimodal document) – o a eventuali soggetti da esse incaricati, salvo che il venditore/esportatore figuri per sua espressa volontà come shipper nel contratto di trasporto (polizza di carico ecc.);

–    nel caso di spedizioni a qroupaqe/LCL (less than container load) non può esistere una VGM del singolo collo di merce; il venditore/esportatore è tenuto a indicare nei documenti di carico il peso del collo di merce conferito, fermo restando l’onere dell’adempimento della VGM del container completo in capo al consolidatore (con il Metodo 2 o con il Metodo 1 delle Guidelines IMO);

–    gli eventuali obblighi (e conseguenti oneri) derivanti dalla pesatura ai fini delta VGM – chiarito il quadro nei termini sopra esposti – restano comunque nella libertà contrattuale delle parti commerciali e logistiche interessate, le quali si regoleranno nel modo che riterranno reciprocamente più opportuno e conveniente e sulla base della massima collaborazione possibile per gestire questa fase di avvio, anche nella prospettiva della successiva fase a regime.

Vi invitiamo a segnalarci eventuali dubbi o difficoltà in merito.

IN 55 – 29.6.2016

Rif.
A. Amato – Tel. 0577 257230 – e-mail: a.amato@confindustriatoscanasud.it

Allegato