REVISIONE DEI DAZI COMPENSATIVI ALL’IMPORT NEGLI USA DI PRODOTTI UE (CASO AIRBUS)

( Europa e Internazionalizzazione )

REVISIONE DEI DAZI COMPENSATIVI ALL’IMPORT NEGLI USA DI PRODOTTI UE (CASO AIRBUS)

seconda modifica in vigore dal 1° settembre 2020

Con decreto del 12/08/2020 lo United States Trade Representative ha modificato per la seconda volta le misure compensative sull’import dall’UE entrate in vigore dal 18/10/2019 a seguito della pronuncia WTO sul caso Airbus (la prima revisione è datata 14/02/2020). Questa seconda review of action – che entrerà in vigore in data 01/09/2020 – lascia inalterato quasi tutto l’elenco dei prodotti sottoposti a dazi aggiuntivi, determinando modifiche minori ai Paesi che ne sono colpiti (nessuna di queste impatta in maniera diretta sui beni prodotti in Italia). Di seguito le modifiche:

  • dalla cd. Part 4 della lista originaria di beni sottoposti a misure compensative viene eliminato il codice doganale 0406.90.99 (Formaggi diversi dai freschi o fermentati, con grassi, in peso, > 40%, ed acqua, in peso, della materia non grassa, > 72%). La voce riguarda anche l’Italia, il cui export di tale tipologia di prodotto negli USA è stato nel 2018 pari a $5,46. Il medesimo codice viene tuttavia reinserito in una nuova Part (la n. 17) applicabile ai seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Gran Bretagna. Tale modifica non comporta pertanto alcun effetto per l’Italia, ma solo l’esclusione della Grecia dai paesi oggetto delle nuove tariffe;
  • il codice 1905.31.00 (Biscotti con l’aggiunta di dolcificanti) viene eliminato dalla Part 13 e inserito nella Part 11, determinando l’abolizione dei dazi compensativi su quelli prodotti in Gran Bretagna;
  • nella Part 16 (applicabile a Germania e Francia) vengono infine aggiunti i codici doganali 2007.99.05, 2007.99.10, 2007.99.15, 2007.99.20, 2007.99.25, 2007.99.35, 2007.99.60 (Marmellate di ciliegie, albicocche, pesche, fragole e mirtilli) per le quali a partire dal 1° settembre sarà applicato un dazio ad valorem del 25%.

Il decreto non incide sulle tariffe del 15% in vigore sugli aeromobili realizzati nei 4 quattro Paesi membri del consorzio Airbus e su quelle del 25% che gravano su prodotti alimentari e manifatturieri provenienti dai 27 paesi UE, che continueranno pertanto a rimanere in vigore.

Contattare i ns. uffici per l’elenco consolidato dei codici doganali interessati dai dazi Airbus aggiornato al decreto del 12 agosto.

 

EFFETTI PER L’ITALIA – alla luce della seconda review of action e al netto di alcuni aggiornamenti formali, la posizione dell’Italia non appare nella sostanza mutata rispetto al decreto che dal 18/10/2019 ha imposto dazi su circa $7,5 miliardi di import dall’UE e che colpito con tariffe del 25% prodotti iconici del made in Italy alimentare come formaggi, liquori e alcune categorie di salumi. Il nostro Paese è coinvolto in 9 delle 17 Parts in cui sono suddivisi i beni oggetto dei dazi compensativi, risultando il 5° paese UE più penalizzato, per un valore di beni importati dagli USA nel 2018 pari a $468 milioni (meno dell’1% del nostro export totale nel mercato USA). In base alle ultime statistiche disponibili, l’import in USA di tali prodotti nei primi 6 mesi successivi all’entrata in vigore delle misure (nov2019-apr2020) ha subìto una flessione del 32% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, passando da $240 milioni a $163, a fronte di una media generale di-3,9%.

BACKGROUND – la decisione dello USTR modifica solo in una minima parte i dazi compensativi in vigore sulle merci europee varati ad ottobre 2019 e aggiornati a febbraio 2020. Lo scenario che si era manifestato lo scorso 23 giugno, quando era stata avviata la seconda consultazione pubblica in vista dell’ulteriore review of action, appariva invece ben più preoccupante in particolare per l’Italia. Il nostro Paese, al pari dello scorso febbraio, era infatti teoricamente esposto ad un duplice rischio. Da un lato, l’incremento dal 25% attuale fino anche al 100% delle tariffe che già colpiscono i nostri prodotti alimentari; dall’altro, l’ampliamento dei prodotti colpiti, attingendo all’elenco dell’Annex 2 della consultazione. L’ammontare complessivo dell’import UE negli USA di tali beni nel 2018 era pari a $21,7 mld. L’Italia era coinvolta in 7 delle 17 sezioni previste per un valore totale di $4,59 miliardi, corrispondenti a circa l’8,3% delle nostre vendite totali negli USA. I prodotti più importanti in termini di incidenza sull’import totale sarebbero stati nell’ordine: vini e spumanti (40% del totale), borse in pelle (14%), olio d’oliva (11%), pasta (6%), prodotti in maglieria (5%), caffè e formaggi (entrambi 2%).

PROSSIME SCADENZE – La normativa statunitense prevede che lo USTR possa ulteriormente rivedere ed eventualmente modificare i dazi relativi alla sentenza Airbus fra 180 giorni (metà febbraio 2021). E’ attesa invece a breve la pronuncia del Dispute Settlement Body del WTO sul parallelo caso Boeing, per la quale gli analisti prevedono tuttavia una sanzione a favore dell’UE di importo inferiore rispetto a quella comminata nel caso Airbus ($7,49 mld).

 

 

Rif.

Alessandra Amato – Tel. 0577257230 – e-mail: a.amato@confindustriatoscanasud.it