SALVAGUARDIA ACCIAIO – MODIFICHE AL SISTEMA VIGENTE E PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2024

( Europa e Internazionalizzazione )

SALVAGUARDIA ACCIAIO – MODIFICHE AL SISTEMA VIGENTE E PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2024

pubblicato il Reg. UE 2022/978

E’ stato pubblicato in GUCE il Reg. UE 2022/978 recante modifica alle vigenti misure di salvaguardia su prodotti siderurgici, a seguito della procedura di riesame avviata il 17 dicembre scorsoLa misura di salvaguardia, con le nuove modifiche introdotte, sarà effettiva a decorrere dal 1° luglio 2022 fino al 30 giugno 2024.

 

Le principali variazioni – in estrema sintesi – riguardano:

 

  • mantenimento dell’attuale sistema di gestione trimestrale delle quote, (in base al modello “standard” di quote specifiche paese + quota residua), con alcuni adeguamenti, che si sono resi necessari dal punto di vista tecnico, riguardanti le categorie di prodotto 7 (lastre quarto) e 17 (angoli, forme e sezioni), al fine di tener conto della presumibile carenza delle importazioni di tali prodotti provenienti in larga parte dall’Ucraina. 
  • in merito al fattore sostituzione (crowding-out) dei flussi commerciali tradizionali, è stata riconfermata la validità del raggruppamento nei 3 tipi di regime di accesso (stabiliti con la revisione del 2020), tuttavia, sulla base dei dati relativi ai flussi commerciali dall’1.4.2020 al 31.3.2022, sono modificate le tipologie di prodotto da includere in ciascuno dei 3 raggruppamenti, nel modo seguente:

– non sarà più consentito l’accesso alla parte rimanente del contingente tariffario per le categorie di prodotti 5 (fogli a rivestimento organico), 9 (fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili) e 21 (profilati cavi);

– sarà consentito accesso limitato a un volume specifico per le categorie di prodotti 12 (profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati), 13 (barre di rinforzo), 14 (profilati leggeri e barre di acciai inossidabili), 16 (vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati), 20 (tubi per gas) e 27 (barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai);

– nessuna limitazione per le categorie di prodotti 2 (fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati), 3° e 3B (lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientali GOES), 4A (fogli rivestiti di metallo), 6 (prodotti stagnati), 10 (lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili), 15 (vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati), 18 (palancole), 19 (materiale ferroviario), 22 (tubi di acciai inossidabili senza saldatura), 24 (altri tubi senza saldatura), 25B (grandi tubi saldati), 26 (altri tubi saldati) e 28 (fili di acciai non legati).

  • riguardo all’elenco dei PVS soggetti o esclusi dalla misura, il relativo allegato è stato aggiornato con l’inclusione di nuovi Paesi e di nuove categorie di prodotto per ciascun Paese.
  • previsto un lieve incremento della soglia di liberalizzazione – obbligo giuridico previsto dall’OMC e dalla UE – dall’attuale 3% al 4%, in considerazione del fatto che, alla data del 1° luglio 2022, la misura entrerà nel quinto anno di applicazione.

 

Per info, a.amato@confindustriatorscanasud.it