TURCHIA – RICHIESTA DI PROVA DI ORIGINE ANCHE IN PRESENZA DI ATR

( Europa e Internazionalizzazione )

TURCHIA – RICHIESTA DI PROVA DI ORIGINE ANCHE IN PRESENZA DI ATR

certificato di origine

In virtù dell’unione doganale tra Turchia e UE, i prodotti c.d. immessi in libera pratica in una parte e importati nell’altra parte godono di abbattimento daziario se scortati dal certificato ATR, a prescindere dall’effettiva origine dei prodotti. Un prodotto importato in UE da un Paese con cui l’UE abbia un accordo di libero scambio, con riduzione/abbattimento daziario, può, analogamente, essere successivamente esportato verso la Turchia godendo del dazio nullo.

La Turchia non ha però concluso gli stessi accordi di libero scambio conclusi dall’UE (ad es. quelli con Messico e Canada). In Turchia potrebbero quindi entrare prodotti che, se provenienti direttamente da Canada o Messico, sconterebbero dazio in Turchia.

Anche alla luce dei dazi aggiuntivi introdotti negli ultimi anni dalla Turchia su vari prodotti, originari di Paesi extraUE o che non hanno concluso accordi con la Turchia, le autorità doganali turche, facendo riferimento al Comunicato del Ministero dell’Economia turco, stanno richiedendo che i prodotti provenienti dall’UE siano accompagnati da un documento attestante l’origine non preferenziale dei prodotti, anche in presenza di ATR. La prova dell’origine può consistere, alternativamente, in:

1.  Exporter’s declaration (modello fornito dalle autorità turche): autocertificazione compilata dall’esportatore UE che attesta l’origine UE o turca dei prodotti e consente quindi di beneficiare dell’esenzione dai dazi aggiuntivi imposti in Turchia e dell’abbattimento daziario garantito dall’unione doganale da UE e Turchia. Va allegata alla dichiarazione doganale di importazione, accompagnata dall’ATR quando questo sia stato emesso. Non è richiesta se l’importatore presenta i sotto riportati due documenti, cioè il certificato di origine o la dichiarazione del fornitore.

2.  Certificato di origine: rilasciato dalla Camera di Commercio competente per l’azienda UE esportatrice, attesta l’origine non preferenziale dei prodotti esportati. L’art. 2 del citato comunicato ministeriale turco, al comma 3 dice che: “In caso di dubbi sulla base di motivi gravi e concreti relativi all’origine delle merci ricevute nell’ambito della dichiarazione dell’esportatore, è possibile eseguire tutti i tipi di verifiche e verifiche, compresa l’ispezione in loco per quanto riguarda l’autenticità di detti documenti. Tuttavia, se la società esportatrice non collabora, può essere deciso di richiedere un certificato di origine“.

3.  Dichiarazione del fornitore: attesta l’origine preferenziale dei prodotti. Per la Turchia, è valida esclusivamente ai sensi della Convenzione regionale, limitata quindi ai soli Paesi aderenti all’accordo Paneuromediterraneo e, in più nel dettaglio, ai soli Paesi con cui è consentito il cumulo diagonale dell’origine con Unione europea e Turchia.

 

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