ACCONTO IVA 2016

( Fisco e Diritto d’Impresa )

ACCONTO IVA 2016

Scade il 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA 2016, determinato applicando uno dei tre metodi a disposizione (storico, previsionale, operazioni effettuate). Il versamento non è dovuto qualora l’importo dovuto risulti inferiore a € 103,29.

L’acconto IVA per il 2016, da versare entro il 27.12.2016, va determinato utilizzando uno dei seguenti metodi e precisamente il metodo “Storico”, quello “Previsionale” e il metodo delle “Operazioni effettuate”.

Il metodo Storico prevede che l’acconto è pari all’88% della base di riferimento (saldo a debito) individuata secondo la periodicità di liquidazione adottata dal soggetto.

Periodicità di liquidazione Base di riferimento Mod. IVA 2016

(anno 2015)

Mensile Saldo a debito liquidazione dicembre 2015 VH12
Mensile “posticipato”

 

Saldo a debito liquidazione dicembre 2015 effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2015 VH12
Trimestrale speciale (autotrasportatore, distributore di carburante) Saldo a debito liquidazione quarto trimestre 2015 VH12
Trimestrale

(saldo annuale

a debito)

Saldo a debito della dichiarazione relativa al 2015 (saldo+acconto). Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 23.12.2004, n. 157/E, la base di riferimento va individuata senza considerare gli interessi dell’1% VL38 – VL36

+ VH13

 

Trimestrale

(saldo annuale

a credito)

 

Saldo a debito senza considerare il maggior acconto 2015 (ossia quanto effettivamente dovuto per il 2015, pari alla differenza tra l’acconto versato e il credito IVA annuale) VH13 – VL33

 

VARIAZIONE DELLA PERIODICITÀ DI LIQUIDAZIONE

In presenza di una diversa periodicità delle liquidazioni IVA 2016 rispetto al 2015, per la determinazione dell’acconto IVA sono previste le seguenti specifiche disposizioni.

Periodicità

Determinazione acconto 2016

2015 2016
Trimestrale Mensile L’acconto va commisurato ad 1/3 del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2015 (saldo + acconto). Con riferimento al mod. IVA 2016 relativo al 2015: (VL38 – VL36 + VH13): 3
Mensile Trimestrale L’acconto va commisurato alla somma dei saldi delle liquidazioni di ottobre, novembre e dicembre 2015.

Con riferimento al mod. IVA 2016 relativo al 2015:

VH10 + VH11 + VH12

L’adeguamento agli studi di settore/parametri per il 2015 non influenza il calcolo dell’acconto IVA 2016 (l’adeguamento è stato infatti effettuato “fuori dichiarazione”).

In presenza di contabilità separata ex art. 36, DPR n. 633/72 per opzione, le liquidazioni periodiche IVA sono cumulative per tutte le attività, con riferimento ad un unico volume d’affari.

Per il contribuente che gestisce 2 o più attività con contabilità separata per obbligo (con diversa periodicità di liquidazione) l’acconto va commisurato all’importo dovuto in sede di liquidazione del dicembre 2015per l’attività mensile, ovvero della dichiarazione IVA relativa al 2015 (mod. IVA 2016) per l’attività trimestrale.

Per i soggetti (ex minimi / forfetari) che nel 2016 hanno adottato il regime IVA ordinario con effettuazione delle liquidazioni IVA mensili / trimestrali, non avendo una base di riferimento per il 2015, non è tenuto al versamento dell’acconto IVA 2016.

In presenza di operazioni straordinarie, come specificato nelle istruzioni al mod. IVA 2016 (trasformazioni, fusioni, conferimento d’azienda in società, donazione d’azienda, successione ereditaria, scioglimento società di persone con proseguimento dell’attività sotto forma di ditta individuale, ecc.) si verifica, in linea generale, una continuità tra i soggetti partecipanti all’operazione.

Tenendo presente tale principio si ritiene che il soggetto che “nasce” dalle predette operazioni straordinarie debba versare l’acconto IVA 2016 sulla base della situazione esistente nel 2015 in capo al soggetto “dante causa”. È comunque possibile utilizzare anche uno dei metodi di calcolo successivamente esaminati.

METODO PREVISIONALE

Il contribuente può, in ogni caso, commisurare l’acconto al “dato previsionale” del 2016 anziché al “dato storico” del 2015. Utilizzando tale metodo è necessario porre attenzione al fatto che l’acconto versato per il 2016 non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2016 (mod. IVA 2017).

METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE

Utilizzando il metodo in esame è possibile determinare l’“effettivo” ammontare dell’acconto dovuto tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72, fino al 20 dicembre,  e non soltanto di quelle fatturate e registrate, come di seguito schematizzato:

IVA relativa alle annotazioni effettuate nel registro delle fatture emesse e corrispettivi, al netto dell’IVA a credito risultante dal registro degli acquisti (compresa quella relativa alle operazioni assoggettate a reverse charge, ad esempio, acquisti di beni intraUE), tenendo conto della relativa periodicità di liquidazione. In particolare, il contribuente:

–    mensile, dovrà fare riferimento al periodo 1.12 – 20.12.2016;

Le fatture differite emesse entro il 15.12.2014 relative a consegne/spedizioni effettuate nel mese di novembre non rilevano nel calcolo dell’acconto;

–    trimestrale, dovrà fare riferimento al periodo 1.10 – 20.12.2016.

Anche tali soggetti non devono considerare le fatture differite emesse entro il 15.10.2016 relative alle consegne / spedizioni effettuate nel mese di settembre.

I soggetti che utilizzano il regime“IVA per cassa”, ex art. 32-bis, DL n. 83/2012,  devono applicare le regole ordinarie. In particolare l’applicazione del metodo delle operazioni effettuate consente di non tener conto dell’IVA relativa alle operazioni attive non incassate effettuate nel periodo 1.12 – 20.12.2016 o 1.10 – 20.12.2016, ferma restando l’impossibilità di considerare l’IVA relativa alle operazioni passive annotate nel medesimo periodo ma non ancora pagate.

L’acconto IVA non è dovuto nei seguenti casi:

base di riferimento a credito (storico 2015 o presunto 2016)
importo dell’acconto dovuto inferiore a € 103,29
inizio dell’attività nel corso del 2016
cessazione dell’attività entro il 30.11.2016 (contribuente mensile)
cessazione dell’attività entro il 30.9.2016 (contribuente trimestrale)
produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, DPR n. 633/72)
soggetti esercenti attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72)
Contribuenti forfettari (art. 1,comma 58, Leggen.190/2014.
Contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011)
soggetti usciti dal regime dei minimi/forfettari dall’1.12016 con applicazione del regime ordinario
soggetti che adottano il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, DL n. 98/2011)
soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell’acconto IVA va effettuato tramite il mod. F24, con le consuete modalità telematiche,  utilizzando il codice tributo:

–    “6013” (contribuente mensile)

–    “6035” (contribuente trimestrale)

e indicando quale periodo di riferimento “2016”.

Si fa presente che per i soggetti trimestrali l’Acconto non va maggiorato degli interessi dell’1% e per tutti i contribuenti, quanto dovuto può essere compensato con i crediti tributari e/o contributivi ancora disponibili.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Al mancato o insufficiente versamento dell’acconto IVA è applicabile la sanzione del 30%. La violazione può essere sanata utilizzando il ravvedimento operoso, con il versamento della sanzione ridotta, così individuata.

    Sanzione ridotta               Termine entro il quale si effettua il versamento della regolarizzazione

(codice tributo “8904”)

    da 0,1% a 1,4%                  Entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%.

     1,5%                                  Tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza.

     1,67%                                Entro 90 giorni dalla scadenza.

     3,75%                                Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno
della violazione (per l’acconto IVA 2016, entro il 28.2.2017).

In sede di regolarizzazione, oltre all’imposta dovuta e alla sanzione ridotta, vanno versati anche gli interessi nella misura dello 0,2% annuo (codice tributo “1991”).

Si rammenta infine che a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015 è stato aumentato da € 50.000 a € 250.000 l’importo dell’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale, con rilevanza penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni). Il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo. Entro il 27.12.2016 è pertanto opportuno monitorare l’omesso versamento risultante dal mod. IVA 2016, relativo al 2015.

Merita evidenziare, così come sancito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze 19.2.2016, n. 6710 e 17.3.2016, n. 11359, che a seguito della nuova disposizione, più favorevole rispetto alla precedente, è applicabile il favor rei ex art. 2, comma 4, C.p. anche con riferimento ai fatti posti in essere anteriormente al 22.10.2015 (data di entrata in vigore del citato Decreto).

FD 45 – 22.12.2016

Rif.
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