ACE – AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA – NOTA DI AGGIORNAMENTO

( Fisco e Diritto d’Impresa )

ACE – AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA – NOTA DI AGGIORNAMENTO

 

Nota di analisi relativa all’utilizzo dell’ACE da parte dei soggetti IRPEF (imprenditori individuali e società di persone)

L’articolo 1 del decreto “Salva Italia” (D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella L. n. 214 del 2011) ha introdotto nel nostro ordinamento l’ACE (aiuto alla crescita economica o rallowance for corporate equity), un’agevolazione tesa a promuovere la capitalizzazione delle imprese, rendendo al tempo stesso più equilibrato il trattamento fiscale tra capitale proprio e capitale di debito.

L’ACE consente una deduzione dal reddito imponibile commisurata, per i soggetti IRES, al rendimento nozionale del nuovo capitale immesso nella società (sotto forma di conferimento in denaro o destinazione di utili a riserva), rispetto a quello esistente alla data del 31 dicembre 2010. Per i soggetti IRPEF, la deduzione è stata commisurata, fino al periodo di imposta 2015, al rendimento nozionale dell’intero patrimonio netto al termine di ciascun esercizio. Solo a decorrere dal periodo di imposta 2016, anche per questa categoria, l’incentivo è stato ricondotto alla differenza tra incrementi e decrementi patrimoniali (cfr. articolo 1, comma 550, lettera e), della L. n. 232/2016).

L’ACE è applicabile a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011. Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto “Salva Italia” ha inizialmente stabilito, per il primo triennio di applicazione (2011-2013), un’aliquota del rendimento nozionale pari al 3%; per gli esercizi successivi, si sarebbe dovuto provvedere ad una rideterminazione di tale coefficiente, mediante un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

La legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) è intervenuta sospendendo quest’ultimo sistema di calcolo per un ulteriore triennio, rideterminando il rendimento nozionale in misura pari al 4% per il periodo d’imposta 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il 2016.

La legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016), oltre a superare il meccanismo duale di calcolo tra soggetti IRPEF e IRES, come sopra ricordato, ha poi definitivamente abrogato il meccanismo di determinazione del coefficiente nozionale mediante decreto ministeriale e ha ridotto l’aliquota ACE, in via transitoria, al 2,3% nel 2017, fissandola al 2,7% a decorrere dal 2018.

In seguito, con il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovrina) sono sopraggiunte nuove modifiche: nel corso dell’iter di conversione dei decreto in legge è stata disposta l’ennesima rimodulazione dei rendimenti nozionali ACE, fissati all’1,6% per l’anno 2017 e all’1,5% a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Oltre le modifiche citate, relative all’entità del coefficiente nozionale e al meccanismo di calcolo dell’incentivo, in anni recenti, la disciplina ACE ha subito altri interventi: l’articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), ad esempio, ha introdotto una c.d. “super-ACE” per le società che quotano le proprie azioni in mercati regolamentati dell’Unione Europea (o dello Spazio Economico Europeo). La super-ACE avrebbe dovuto consentire un incremento del 40% delle variazioni in aumento del capitale proprio su cui viene applicato il rendimento figurativo. La misura, dopo essere rimasta tre anni in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea (ex art. 108 TFUE), è stata definitivamente abrogata con la legge di Bilancio 2017.

Un secondo rilevante intervento sulla disciplina, anch’esso contenuto nel DL 91/2014, ha riguardato la possibilità per i soggetti IRES e IRPEF di trasformare le eccedenze ACE non utilizzate (c.d. surplus ACE) in un credito d’imposta fruibile in abbattimento dell’IRAP, in 5 quote annuali di pari importo. Quest’ultima disposizione è entrata in vigore a decorrere dal periodo di imposta 2014.

 

Fonte dei dati

Le informazioni statistiche di seguito fornite sono tratte dai dati del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), che ne effettua annualmente la pubblicazione nell’ambito dell’analisi delle dichiarazioni fiscali delle persone fisiche e delle società di capitali.

I dati delle dichiarazioni presentate nel 2016 (anno d’imposta 2015) sono stati resi disponibili dal MEF in due fasi: per le persone fisiche il 9 maggio 2017. Per le società di capitali restano i dati aggiornati al 17 gennaio 2017.

 

Utilizzo dell’ACE da parte dei soggetti IRES

Per quanto concerne i soggetti IRES, nel periodo d’imposta 2014 hanno maturato diritto alla deduzione ACE 279.632 società (su 1.122.215 dichiaranti). Si osserva un sostanziale incremento (+7.6%) rispetto al 2013, periodo che a sua volta aveva fatto registrare un robusto aumento sul 2012 (+8.8%).

Il 45% delle società ha ottenuto I’ACE per l’intero quadriennio 2011-2014 (c.a. 126.000 società), il 17% invece ha maturato il diritto alla deduzione per la prima volta nel 2014.

Per quanto concerne il totale delle deduzioni accordate, nel 2014 il dato ha registrato un nuovo record (su cui impatta in maniera sostanziale l’innalzamento di 1 punto percentuale dell’aliquota del rendimento nozionale): 12.3 miliardi di euro (+79.8 % rispetto al 2013, anno in cui, con 6.8 mld, si era registrato un +63% rispetto al 2012).

L’ammontare totale delle deduzioni non utilizzate nell’anno, riportabili ai periodi successivi, è anch’esso cresciuto, passando da oltre 2 miliardi di euro del 2013 a 3,8 mld nel 2014.

Focalizzando l’attenzione sulle modalità di utilizzo, si evidenzia che oltre 204.300 società hanno fruito dell’ACE individualmente (non partecipando al consolidato fiscale), per un totale di 3,9 mld di euro. Circa 9.500 società, invece, hanno usato l’incentivo nell’ambito del consolidato fiscale, direttamente (8.400 società, per un controvalore di 3,3 mld) o mediante trasferimento dell’eccedenza alla consolidante (oltre 1.100 consolidanti, per circa 1 mld di deduzione).

Nei dati 2014 è possibile osservare anche il ricorso al meccanismo di trasformazione dell’eccedenza ACE in un credito di imposta ai fini IRAP, opzione introdotta con il D.L. n. 91/2014. Vi hanno fatto ricorso poco più di 2.600 soggetti, per un ammontare complessivo di 285,6 mln di euro. Si ricorda che tale credito di imposta può essere utilizzato in abbattimento dell’IRAP in 5 rate annuali di pari importo.

Geograficamente, in termini di frequenza, anche nel 2014 si consolida il trend che vede un incidenza maggiore tra le società localizzate nel nord-ovest del Paese (38,86% del totale) e nel nord-est (30,14%); l’incentivo è utilizzato in misura relativamente inferiore al centro (19,37%), e marginalmente al sud e nelle isole (rispettivamente 8,36% e 3,28%). Per quanto concerne l’ammontare, le imprese del nord-ovest hanno maturato il diritto al 46,97% dell’importo deducibile complessivo, quelle del centro si attestano al 27,96%, del nord-est al 20,32%, mentre al sud e isole, va rispettivamente il 3,28% e l’1,48% del totale.

A livello regionale la Lombardia si conferma regione leader, canalizzando il 37,5% dell’ACE 2014, seguita dal Lazio con il 20%.

In chiave dimensionale, la quota dei soggetti che utilizzano l’ACE tende a crescere al crescere dei ricavi. Un dato significativo, sebbene poco sorprendente (maggiori ricavi inducono a considerare una maggiore capacità di reinvestire utili e attrarre capitali). Più della metà dei soggetti con ricavi superiori a 5 milioni di euro l’anno ha fatto ricorso all’ACE nel 2014; alle società con ricavi superiori a 50 milioni di euro va ricondotto il 48,5% dell’ACE complessiva (la concentrazione dell’ACE su questa classe di fatturato è aumentata dello 0,7% rispetto ai dati 2013).

Riguardo l’andamento settoriale, sotto il profilo della frequenza numerica, i soggetti che hanno fatto maggiormente ricorso all’agevolazione operano nei seguenti comparti:

 

Attività 2014 2013 2012 2011
Commercio (ingrosso e dettaglio) 19,2% 19,3% 19,5% 20,3%
Manifatturiero 18,1% 18,3% 18,5% 18,8%­
Attività immobiliari 16% 16% 16% 16%
Costruzioni 12,6% 12,9% 13,7% 13,7%

 

Analizzando i volumi di deduzione spettanti, i settori maggiormente interessati all’incentivo mutano radicalmente. Nel 2014 il settore finanziario e assicurativo ha assorbito il 37% del totale delle deduzioni (attestandosi a 4,5 mld, +1,9 miliardi rispetto alla quota 2013) contro il 23,6% del settore manifatturiero (2,9 miliardi, +1,3 mld sul 2013), nonostante il primo, in termini di soggetti coinvolti, abbia un’incidenza nettamente minore rispetto al secondo (circa 3% del totale, ovvero 8.374 società, contro il 18,1% del secondo, 50.773 società).

 

Utilizzo dell’ACE da parte dei soggetti IRPEF

Quanto ai soggetti IRPEF (società di persone ed imprenditori individuali), dai dati disponibili per l’anno d’imposta 2015 si rileva un incremento nel numero dei soggetti che hanno maturato diritto alla deduzione (circa 235.000, +2,3% rispetto al 2014), per un ammontare complessivo di circa 1,5 miliardi di euro (+17,3% rispetto al 2014), crescita in parte imputabile all’innalzamento dell’aliquota di mezzo punto percentuale (4,5% per il 2015).

Per le persone fisiche, la deduzione nel 2015 continua ad essere associata principalmente a partecipazioni in società di persone (circa 1,2 miliardi di euro, +17,3% rispetto al 2014) ed in misura più contenuta allo svolgimento diretto di attività d’impresa (298 milioni di curo, +17,6% rispetto al 2014).

Le attività da cui proviene principalmente I’ACE sono in questo caso: commercio all’ingrosso e al dettaglio (42,0%), costruzioni (15,8%) e attività immobiliari (5,0%).

Le eccedenze non utilizzate ammontano a circa un miliardo, riportabili all’esercizio successivo o trasformabili in un credito d’imposta in diminuzione dell’IRAP.

 

Rif.

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