AL VIA LE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO “DECRETO SOSTEGNI”

( Fisco e Diritto d’Impresa )

AL VIA LE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO “DECRETO SOSTEGNI”

A partire dal 30 marzo oggi e fino al 28 maggio 2021 è possibile presentare le istanze per accedere al contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (c.d. “Sostegni”).

Con il DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), pubblicato sulla G.U. 22.3.2021 n. 70, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Il DL 41/2021 è entrato in vigore il 23.3.2021, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per nu­merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

L’art. 1 del DL 41/2021 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario e sono residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Sono in ogni caso esclusi dal contributo i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL 41/2021) e i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021.

Il contributo spetta a condizione che i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro (con un incremento rispetto al limiti dei 5 milioni previsti nei precedenti  “decreti ristori”) e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’am­montare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019:

  • 60%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
  • 50%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
  • 40%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 30%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
  • 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 5 e 10 milioni di euro.

Il contributo non può comunque superare 150.000,00 euro  ed è inoltre previsto un contributo minimo, pari a 1.000,00 euro, per le persone fisiche e 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione sono stati definiti con il provv. 23.3.2021 n. 77923.

L’istanza deve essere presentata dal 30.3.2021 al 28.5.2021, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il contributo, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto direttamente tramite bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate, ovvero sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.

Tanto premesso, non essendo previste erogazioni automatiche come per i precedenti contributi del DL “Ristori”, la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che intendono beneficiare del contributo e che soddisfano i requisiti richiesti. L’istanza va trasmessa solo in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia.

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti (es. l’esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita IVA attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori). Successivamente alla ricevuta di presa in carico, l’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli sulle informazioni contenute nell’istanza (es. il controllo di coerenza di alcuni dati, la verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente sia effettivamente l’intestatario o cointestatario dell’IBAN indicato).

In caso di superamento, l’Agenzia comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo, ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. Successivamente alla comunicazione viene inviata una seconda ricevuta.

Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei suddetti controlli, l’Agenzia comunica l’eventuale scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto.
Nella guida dell’Agenzia viene precisato che nel caso di scarto dell’istanza il soggetto richiedente può trasmettere una nuova istanza entro e non oltre il 28 maggio 2021. Se l’istanza è scartata per invalidità dell’IBAN indicato, il contribuente deve verificare l’esattezza dell’IBAN indicato nell’istanza. Se l’IBAN risultasse corretto, è necessario approfondire il motivo del mancato riscontro mediante contatto con il proprio istituto di credito (secondo l’Agenzia, i motivi più frequenti che possono portare a scarto per invalidità dell’IBAN sono: IBAN non più valido a seguito di fusione tra banche, conto corrente chiuso, conto corrente non intestato al soggetto richiedente).

Secondo la guida, in caso di incongruenza dei dati dell’istanza rispetto ai dati dichiarativi presenti nel sistema dell’Anagrafe Tributaria, l’Agenzia “sospende” l’istanza per ulteriori controlli. In merito alla sospensione dell’istanza, le cause possono derivare da verifiche effettuate sulle dichiarazioni dei redditi 2020 per il 2019 (es. assenza di dichiarazione, dichiarazione con ammontare di ricavi o compensi superiore a quello inserito nell’istanza, ecc.) o sulle comunicazioni di liquidazione periodica IVA o sulle dichiarazioni IVA riferite agli anni 2019 e 2020 ovvero sui dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate mediante i processi di fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici.

A fronte di ogni motivazione di sospensione, il contribuente deve valutare se ha indicato dati errati nell’istanza o se invece ad essere errati sono gli adempimenti dichiarativi. Nel primo caso potrà procedere ad inviare una nuova istanza con dati corretti. Nel secondo caso l’Agenzia suggerisce di procedere a regolarizzare la posizione fiscale prima di inviare nuovamente l’istanza.

In linea generale, in caso di errori, prima che al link “Consultazione esito” risulti esposto l’esito finale di riconoscimento del contributo (l’istanza deve quindi risultare “in lavorazione” o “sospesa”) è possibile inviare un’istanza sostitutiva entro il 28 maggio 2021, valida per correggere errori contenuti nella prima istanza, inclusa l’indicazione della diversa modalità di erogazione (accredito in conto corrente o attribuzione di credito d’imposta). È inoltre possibile presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. Tale rinuncia può essere trasmessa anche oltre il 28 maggio 2021.

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it