APPROVATI I COEFFICIENTI PER L’IMU 2021 DEI FABBRICATI “D” DELLE IMPRESE

( Fisco e Diritto d’Impresa )

APPROVATI I COEFFICIENTI PER L’IMU 2021 DEI FABBRICATI “D” DELLE IMPRESE

Il Dipartimento delle Finanze, con il decreto del 7 maggio 2021ha aggiornato i coefficienti per la determinazione della base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo D non iscritti in Catasto o comunque privi di rendita catastale.

Il Dipartimento delle Finanze, con il decreto del 7 maggio 2021  ha aggiornato i coefficienti per la determinazione della base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo D (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali ecc.), non iscritti in Catasto o comunque privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati da utilizzare ai fini dell’IMU e della IMPI.  Tale aggiornamento è stato definito tenendo conto dei dati ISTAT sull’andamento del costo di costruzione di un capannone.

Questo particolare metodo di determinazione della base imponibile si applica esclusivamente ai fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita, classificabili nel gruppo catastale “D” (immobili a destinazione speciale) quali gli opifici, che nello stesso tempo risultino interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati nei loro bilanci ai sensi dell’art. 1 comma 746 della L. n. 160/2019.

Per tali immobili la base imponibile è determinata applicando ai costi storici di acquisto o di costruzione dell’immobile risultanti dalle scritture contabili (inventario) alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, ovvero, se successiva, alla data del loro acquisto determinati “coefficienti di aggiornamento”.

I costi vengono suddivisi in ragione dell’anno di formazione e rivalutati, con riferimento all’anno 2021, sulla base dei seguenti coefficienti: anno 2021 = 1,01; anno 2020 = 1,01; anno 2019 = 1,02; anno 2018 = 1,03; anno 2017 = 1,04; anno 2016 = 1,04; anno 2015 = 1,04; anno 2014 = 1,04; anno 2013 = 1,05; anno 2012 = 1,07; anno 2011 = 1,11; anno 2010 = 1,12; anno 2009 = 1,13; anno 2008 = 1,18; anno 2007 = 1,22; anno 2006 = 1,25; anno 2005 = 1,29; anno 2004 = 1,36; anno 2003 = 1,41; anno 2002 = 1,46; anno 2001 = 1,49; anno 2000 = 1,54; anno 1999 = 1,57; anno 1998 = 1,59; anno 1997 = 1,63; anno 1996 = 1,68; anno 1995 = 1,73; anno 1994 = 1,79; anno 1993 = 1,82; anno 1992= 1,84; anno 1991 = 1,87; anno 1990 = 1,96; anno 1989 = 2,05; anno 1988 = 2,14; anno 1987 = 2,32; anno 1986 = 2,50; anno 1985 = 2,68; anno 1984 = 2,86; anno 1983 = 3,04 e anno 1982 = 3,21.

Dallo scorso anno i coefficienti si utilizzano anche per la determinazione del valore delle piattaforme marine ai fini della nuova imposta immobiliare IMPI introdotta dall’art. 38 del DL 124/2019, la cui base imponibile è mutuata dall’IMU.

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it

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