AUMENTATI I LIMITI PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO

( Fisco e Diritto d’Impresa )

AUMENTATI I LIMITI PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO

In sede di conversione del Decreto c.d. “Sblocca cantieri” sono stati rivisti (in aumento) i limiti per la nomina dell’organo di controllo /revisore nelle srl, che sono stati raddoppiati

Nell’ambito del D.Lgs. n. 14/2019 contenente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il Legislatore, modificando l’art. 2477, C.c., ha ampliato le ipotesi in cui nelle srl sussiste l’obbligo di nomina dell’organo di controllo, prevedendo la riduzione dei limiti di attivo patrimoniale, ricavi e dipendenti.

Recentemente, è stata pubblicata sulla G.U. 17.6.2019, n. 140 la Legge n. 55/2019 di conversione del DL n. 32/2019, c.d. “Sblocca cantieri”, che prevede una nuova modifica (ora in aumento) dei predetti limiti.

LIMITI (PRECEDENTI) STABILITI DAL DECRETO “CRISI D’IMPRESA”

L’art. 379, D.Lgs. n. 14/2019, modificando il citato art. 2477, ha confermato la previsione del comma 1 in base alla quale l’atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo / revisore; qualora lo statuto non disponga diversamente, lo stesso è costituito da un solo membro effettivo ed ha ridotto i limiti stabiliti dal comma 3, prevedendo che la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria se la società  è tenuta a redigere il bilancio consolidato, controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti ed ha superato per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:

– totale dell’attivo dello Stato patrimoniale à € 2.000.000
– ricavi delle vendite / prestazioni à € 2.000.000
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio à 10 unità

La previgente disposizione richiedeva la nomina dell’organo di controllo in caso di superamento, per due esercizi consecutivi, di 2 dei 3 limiti previsti.

Il citato art. 379, D.Lgs n. 14/2019 ha inoltre stabilito che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo / revisore cessa se per 3 esercizi (in precedenza, 2) non è superato alcuno dei predetti limiti ed ha disposto, mediante la revisione del comma 5, che:

–   se l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti non provvede, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo / revisore, la stessa è effettuata dal Tribunale oltre che su richiesta di qualsiasi interessato anche “su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”;

–   alle srl sono applicabili le disposizioni dell’art. 2409, C.c. in materia di controllo giudiziario sulla gestione (anche se la società è priva dell’organo di controllo).

Di fatto è stata normativamente riconosciuta anche in tali società la possibilità di denuncia dei soci al Tribunale delle violazioni commesse dagli amministratori che possono arrecare danno alla società, risolvendo così l’ampio dibattito sviluppatosi sul tema in dottrina e in giurisprudenza.

I predetti limiti assumono rilevanza anche ai fini della verifica dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle società cooperative costituite in forma di srl, per effetto del rinvio all’art. 2477 da parte dell’art. 2543, C.c..

NUOVI LIMITI STABILITI DAL DECRETO “SBLOCCA CANTIERI”

Come accennato, in sede di conversione del citato DL n. 32/2019 è stato introdotto l’art. 2-bis che ha (ri)modificato i commi 2 e 3 dell’art. 2477. In particolare, mentre sono state confermate le prime due fattispecie alla cui sussistenza si determina l’obbligo di nomina dell’organo di controllo, ossia qualora la srl  sia tenuta a redigere il bilancio consolidato, ovvero controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti, il Legislatore ha nuovamente rivisto, raddoppiandoli rispetto a quelli stabiliti dal D.Lgs. n. 14/2019, i limiti “dimensionali” per la nomina dell’organo di controllo / revisore.

Ora detto obbligo sussiste per le srl che hanno superato per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:

– totale dell’attivo dello Stato patrimoniale à € 4.000.000
– ricavi delle vendite / prestazioni à € 4.000.000
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio à 20 unità

OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE DI SRL

 

Parametri di riferimento

 

Vecchi limiti

Nuovi limiti

D.Lgs. n. 14/2019

DL

n. 32/2019

 

Attivo Stato patrimoniale

€ 4.400.000

 

Se per 2 esercizi consecutivi, sono superati 2

dei 3 limiti

€ 2.000.000

€ 4.000.000

Se per 2 esercizi consecutivi, è superato almeno 1 dei 3 limiti

Ricavi vendite / prestazioni

€ 8.800.000

€ 2.000.000

€ 4.000.000

Dipendenti occupati in media nell’esercizio

 

50 unità

 

10 unità

 

20 unità

Nell’ambito del citato art. 2-bis il Legislatore ha altresì confermato le previsioni contenute nell’art. 2477 al comma 5, in materia di mancata nomina dell’organo di controllo, con conseguente intervento del Tribunale, e di controllo giudiziario sulla gestione e al comma 3, in base alle quali la nomina dell’organo di controllo / revisore cessa se per 3 esercizi non è superato alcuno dei predetti limiti.

Resta altresì ferma la previsione contenuta nel citato comma 1 dell’art. 2477.

DECORRENZA ED EFFETTI DEI NUOVI LIMITI

In merito alla decorrenza dei nuovi limiti, va innanzitutto evidenziato che il citato art. 379, D.Lgs. n. 14/2019 ha previsto che le srl e le società cooperative costituite al 16.3.2019, al superamento dei limiti (€ 2.000.000 di attivo / ricavi, 10 dipendenti) “devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto … entro nove mesi dalla predetta data”.

Fino alla scadenza di tale termine (16.12.2019) resta(va)no valide le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo / statuto, ancorché non conformi alle nuove previsioni.

L’adeguamento:

·   si rende(va) necessario, ad esempio, nell’ipotesi in cui lo statuto non prevede alcunché in termini di organo di controllo ovvero subordina la nomina al superamento dei limiti di cui art. 2435-bis, C.c.;
·   non dovrebbe (avrebbe dovuto) riguardare le società il cui statuto rinvia genericamente all’art. 2477, C.c.;
·   ai fini della prima applicazione dei “nuovi” limiti è necessario avere riguardo ai parametri dimensionali dei due esercizi antecedenti al suddetto termine, ossia al 2017 e 2018.

Le suddette previsioni hanno determinato l’insorgere di alcune questioni operative collegate al momento in cui è (era) necessario procedere alla nomina dell’organo di controllo per le società che ne sono attualmente prive, nonché all’adeguamento dello statuto. Infatti, la predetta disposizione fissa il termine entro il quale provvedere all’adeguamento mentre non stabilisce un termine specifico per la nomina dell’organo di controllo. La questione interessa(va) le srl che, con riferimento al 2017 e 2018, soddisfano i nuovi limiti, il cui statuto risulta “in linea” con le nuove disposizioni. In tale contesto la società potrebbe (avrebbe potuto / dovuto) quindi nominare l’organo di controllo in sede di approvazione del bilancio d’esercizio chiuso il 31.12.2018.

Va evidenziato che nella Relazione illustrativa al citato Decreto è precisato che “il comma 3 … fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate all’evento dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo. Un termine più ampio non garantirebbe il pieno funzionamento degli organi alla data di entrata in vigore della riforma [14.8.2020] e, soprattutto, dei sistemi di allerta”.

Da quanto sopra si potrebbe evincere che anche la nomina dell’organo di controllo possa (avrebbe potuto) intervenire entro dicembre 2019.

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it