AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO EMERGENZA COVID AL 30 NOVEMBRE

( Fisco e Diritto d’Impresa )

AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO EMERGENZA COVID AL 30 NOVEMBRE

L’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente previsto la proroga al 30 novembre 2022 della scadenza per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato COVID ex DM 11 dicembre 2021.

Con il provvedimento n. 233822 del 22 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate è stata prorogata al 30 novembre 2022 la scadenza per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato COVID ex DM 11 dicembre 2021. Il provvedimento interviene, nello specifico, sui punti 2.3 e 2.4 del precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 143438 del 27 aprile 2022 (nonché sulle relative motivazioni) – che ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato – sostituendo le parole “30 giugno 2022”, ovunque ricorrano, con le parole “30 novembre 2022”.  Pertanto, in linea generale, l’autodichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2022, anziché entro il 30 giugno 2022.  Per i soggetti che si avvalgono della definizione agevolata degli “avvisi bonari” di cui all’art. 5 commi da 1 a 9 del DL 22 marzo 2021 n. 41, l’autodichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 novembre 2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.  Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 comma 13 del DL 41/2021 sono tenuti a presentare  una prima dichiarazione entro il 30 novembre 2022 e una seconda dichiarazione, oltre il 30 novembre 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione. La decisione dell’Agenzia delle Entrate di differire il termine di presentazione dell’autodichiarazione dal 30 giugno al 30 novembre 2022 è stata resa possibile dal DL “Semplificazioni fiscali” Nelle motivazioni al provvedimento n. 233822 di ieri si fa infatti espresso riferimento all’art. 35 del DL 21 giugno 2022 n. 73 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022 n. 143), con il quale sono stati prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all’art. 10 comma 1 secondo periodo del DM 31 maggio 2017 n. 115, al fine di concedere ai beneficiari dei predetti aiuti un più ampio lasso di tempo per compilare e inviare l’autodichiarazione prevista dall’art. 3 del DM 11 dicembre 2021. Il citato art. 35, nello specifico, dispone che, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’art. 10 comma 1 secondo periodo del DM 31 maggio 2017 in scadenza,  dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023,  dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
Tale proroga si applica alla registrazione nell’RNA (nonché nei registri aiuti di Stato SIAN e SIPA) degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID.
Nell’ambito dell’art. 35 del DL 73/2022 è inoltre prevista la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 della disposizione di cui all’art. 31-octies del DL 137/2020, secondo cui l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi.  Si osserva che il provvedimento di ieri conferma, di fatto, l’obbligo di presentare l’autodichiarazione secondo quanto già previsto dal provvedimento n. 143438/2022, anche se concedendo più tempo per la predisposizione e l’invio della stessa.

 

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it