AUTOVEICOLI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI – DETERMINAZIONE FRINGE BENEFIT.

( Fisco e Diritto d’Impresa )

AUTOVEICOLI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI – DETERMINAZIONE FRINGE BENEFIT.

Dal 1° luglio auto in uso promiscuo ai dipendenti tassate in base all’inquinamento.

L’art. 1 co. 632 della L. 160/2019 ha riformulato la disciplina relativa alla determinazione del fringe benefit riguardante i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR). Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall’1.7.2020, la percentuale da utilizzare ai fini del calcolo del fringe benefit è ora stabilita in base ai valori di emissione di anidride carbonica.
L’Agenzia delle entrate non ha ancora fornito chiarimenti sulla nuova disposizione e sono pertanto ancora molti i dubbi applicativi. La nuova misura peraltro potrebbe avere degli effetti anche sulla base imponibile IVA dell’operazione, in quanto:
– per la messa a disposizione del personale dipendente dei veicoli, la base imponibile IVA è costituita dal valore normale dei servizi, se è dovuto un corrispettivo inferiore al predetto valore (art. 13 co. 3 lett. d) del DPR 633/72);
– non essendo stato sinora emanato il decreto ministeriale previsto dall’art. 14 co. 3 del DPR 633/72, è assunto come valore normale quello del fringe benefit determinato ai sensi dell’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al lavoratore dipendente e al netto dell’IVA compresa in detto importo (art. 24 co. 6 della L. 88/2009).

 

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it