BILANCI – PROROGA DEI TERMINI DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

( Fisco e Diritto d’Impresa )

BILANCI – PROROGA DEI TERMINI DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

Il DL 18/2020 (“Cura Italia”), ha prorogato sia i termini per l’approvazione del bilancio 2019, che le misure volte a facilitare lo svolgimento delle assemblee, a prescindere dall’argomento posto all’ordine del giorno e a prescindere da quanto sia previsto negli statuti di spa, srl e società cooperative.

In forza dell’art. 106 del DL 18/2020 (“Cura Italia”), a prescindere da quanto sia previsto negli statuti di spa, srl e società cooperative, le assemblee che sono convocate entro il 31 luglio (o, comunque, fino a quando permarrà lo stato di emergenza da COVID-19), potranno svolgersi:
– con le modalità “tradizionali”, e cioè quelle con le quali si sono sempre finora tenute (ma nel rispetto della normativa che prescrive di non provocare assembramenti), e, quindi, sia “fisicamente” che in modalità di audio-video conferenza, quale disciplinata dallo statuto di ciascuna società;
– in modalità full audio/video conference, e cioè con tutti gli intervenuti online, compresi il segretario e il presidente. Per procedere secondo questa modalità occorre indicarlo nell’avviso di convocazione, al quale la nuova normativa dà il potere di derogare a qualsiasi clausola statutaria sul punto. Tutti possono stare online senza vedersi fisicamente, il segretario e il presidente possono non essere nello stesso luogo, diviene irrilevante il luogo di convocazione dell’assemblea ed il verbale può essere firmato dal solo segretario.
È anche possibile abilitare:
– il “voto elettronico” (ad esempio via PEC);
– il “voto per corrispondenza” (con voto espresso prima dell’assemblea su proposte di deliberazione preconfezionate dalla società e trasmesse al socio).
Nell srl, inoltre, è possibile il ricorso al metodo del consenso scritto o della consultazione per iscritto.

L’utilizzo del termine più ampio, come precisato anche da Assonime, si presenta quale mera facoltà. Le società, quindi, possono tenere l’assemblea nella data più adeguata rispetto alle proprie esigenze (per il pagamento dei dividendi o per l’adozione di decisioni ulteriori rispetto all’approvazione del bilancio). Ad ogni modo, l’utilizzo del termine più ampio non deve essere motivato dalla società. Esso, inoltre, dovrebbe essere riferito alla data di prima convocazione dell’assemblea e pertanto tali previsioni dovrebbero valere anche per le assemblee di approvazione del bilancio 2019 che, in prima convocazione, non dovessero raggiungere i prescritti quorum costitutivi (da riconvocare entro trenta giorni dalla data della prima convocazione).

 

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it