BONUS 2020 SU INVESTIMENTI PUBBLICITARI

( Fisco e Diritto d’Impresa )

BONUS 2020 SU INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Previsto un credito d’imposta straordinario nella misura del 50% su tutti gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020.

Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa e con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il  modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, l’art. 98 del DL n. 18/2020 ha introdotto, per il 2020, un regime straordinario per il credito di imposta già vigente ai sensi dell’art. 57-bis del DL 50/2017, prevedendolo nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati. L’art. 186 del DL 34/2020 ha poi nuovamente modificato la norma, innalzando la misura al 50%. L’art. 96 del DL 104/2020 ha, da ultimo, incrementato a 85 milioni il tetto di spesa disponibile.

In merito ai requisiti per beneficiare del credito d’imposta nell’anno 2020, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 20 agosto 2020 n. 25 (§ 4.1), ha chiarito che, limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso, ai medesimi soggetti previsti dalla norma istitutiva dell’agevolazione, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti del regime “de minimis”, nel rispetto dello stanziamento previsto per l’anno 2020 pari a 85 milioni (risorse così incrementate dall’art. 96 del DL 104/2020).

Si ricorda che l’agevolazione spetta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. L’Agenzia evidenzia che l’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.

Il credito d’imposta per il 2020 spetta in relazione agli investimenti effettuati, per cui non è necessario aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione – requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta “a regime” – unitamente alla condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell’1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente; cfr. istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione, comunicato Dipartimento per l’informazione e l’editoria 23 marzo 2020 e notizia 4 maggio 2020.

Ciò comporta che, limitatamente al 2020, possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, i soggetti che nell’anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari e i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020. Continuano ad applicarsi, per i profili non derogati, le norme previste dal DPCM 16 maggio 2018 n. 90.

Per l’accesso all’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare mediante l’apposito modello:

– la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;

– la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di accesso al credito va presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2020, ferme restando le precedenti modalità. 
Pertanto, la comunicazione sarà presentata al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (la procedura è accessibile nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare”), direttamente o da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, oppure tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario.

Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante.

Restano comunque valide, per espressa disposizione, le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020 (periodo di presentazione previsto in via “ordinaria”), sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2020.

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it