BONUS CARBURANTE 2023 DA ASSOGGETTARE A CONTRIBUTI INPS

( Fisco e Diritto d’Impresa )

BONUS CARBURANTE 2023 DA ASSOGGETTARE A CONTRIBUTI INPS

Nel Ddl. di conversione del DL 5/2023 è stata introdotta la rilevanza ai fini contributivi dell’importo dei buoni benzina

Nel Disegno di legge di conversione del DL 5/2023, che dovrà essere definitivamente approvato entro il 15 marzo p.v, è stata introdotta una modifica con la quale si prevede l’assoggettamento a contribuzione previdenziale e assistenziale del bonus carburante previsto per l’anno 2023 dall’art. 1 comma 1 del citato DL 5/2023.

Si ricorda che il DL 5/2023 ha previsto, anche per l’anno 2023, il bonus carburante di 200 euro esentasse che pertanto, fermo restando quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR  non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore.

Tale agevolazione è posta in via aggiuntiva rispetto al regime generale di esenzione ex art. 51 comma 3 del TUIR, in base al quale non concorrono alla formazione del reddito i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore se di importo complessivo non superiore a 258,23 euro (ovvero 3.000 euro per l’anno di imposta 2022).

Nell’ipotesi in cui il valore dei buoni benzina riconosciuti al lavoratore nel corso del 2023 sarà superiore al limite di 200 euro, l’intero importo dovrà essere assoggettato a tassazione (cfr. la Relazione illustrativa al DL 5/2023).
La Camera ha tuttavia approvato una modifica della norma in esame, prevedendo che “L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi”.

In sostanza, il valore dei buoni benzina, o di analoghi titoli, ceduti nel 2023 ai lavoratori dipendenti:
– non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF, se di valore non superiore a 200 euro;
– dovrebbero invece concorrere alla formazione della base imponibile previdenziale e dovrebbero quindi essere sottoposti a contribuzione INPS, a prescindere dal loro ammontare.

Se tale modifica dovesse essere confermata, sull’importo del buono o dei buoni benzina riconosciuti al dipendente il datore di lavoro dovrà determinare la quota contributiva a proprio carico, effettuare la trattenuta della quota a carico del dipendente e versare entro le ordinarie scadenze previste.

La novità dovrebbe avere un impatto solamente per il bonus o i bonus carburante riconosciuti nel corso del 2023. La norma che ha previsto il medesimo bonus per l’anno 2022 (ovverosia l’art. 2 del DL 21/2022, conv. L. 51/2022) non viene difatti modificata e pertanto, in virtù del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, il bonus carburante 2022 dovrebbe rimanere esente anche sotto il profilo previdenziale (fermo restante il rispetto del limite).

Sul punto giova ricordare come, considerate le novità apportate in materia di fringe benefit per l’anno d’imposta 2022, con l’incremento della soglia di esenzione a 3.000 euro e l’estensione a ulteriori tipologie (quali il rimborso delle bollette di acqua, luce e gas), l’Istituto previdenziale abbia previsto delle istruzioni specifiche per le operazioni di conguaglio previdenziale, aggiuntive rispetto alla consueta circolare di fine anno.

In particolare, con il messaggio n. 4616/2022, l’INPS aveva affermato che se il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante superavano i limiti previsti per il periodo d’imposta 2022 (3.000 euro per i fringe benefit e 200 euro per il bonus carburante), il datore di lavoro avrebbe dovuto provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

In sostanza, sulla base delle regole dettate dall’Istituto di previdenza, i datori di lavoro non hanno quindi sottoposto a contributi INPS il valore dei buoni benzina erogati nel 2022 rientranti nel limite, mentre hanno versato i contributi previdenziali, sia la quota a proprio carico che quella a carico del lavoratore, nell’ipotesi in cui tale limite fosse stato superato.

Per l’anno d’imposta 2023 la norma, se confermata la modifica introdotta, dovrebbe invece prevedere espressamente la rilevanza ai fini contributivi dei buoni benzina, che di conseguenza dovranno essere sottoposti a contribuzione previdenziale (a prescindere dall’importo). Sul punto è comunque auspicabile un intervento dell’INPS che confermi le indicazioni impartite ai datori di lavoro per l’anno 2022 e fornisca indicazioni per l’anno 2023.

Rif.  Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it