CERTIFICAZIONE UNICA 2016 – NUOVA MODULISTICA E ADEMPIMENTI

( Fisco e Diritto d’Impresa )

CERTIFICAZIONE UNICA 2016 – NUOVA MODULISTICA E ADEMPIMENTI

Nuove attestazioni per il lavoro dipendente e autonomo. Consegna entro il 29 febbraio e invio telematico entro il 7 marzo 2016.

Con provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate n.7786 del 15 gennaio 2016, è stato approvato il nuovo Mod. “CU 2016” relativo alle seguenti erogazioni effettuate dal sostituto di imposta nel corso del 2015:

  • Redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;
  • Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • Redditi corrisposti che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile;
  • Dati previdenziali e assistenziali.

La certificazione dovrà quindi essere utilizzata non solo per attestare i redditi da lavoro dipendente e assimilati, ma anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e qualsiasi importo corrisposto anche se escluso dalla base imponibile ai fini fiscali e previdenziali.

Il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare i seguenti adempimenti:

  • Consegna della certificazione Unica ai dipendenti, equiparati e assimilati, nonché ai lavoratori autonomi e agenti, entro il 28 febbraio (quest’anno il 29 febbraio coincidendo il 28 febbraio con la giornata di domenica);
  • Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle predette certificazioni, entro il 7 marzo.

La Finanziaria 2016 ha previsto l’implementazione dei dati da riportare nella Certificazione Unica rispetto a quelli richiesti lo scorso anno. In particolare, il comma 949 dispone che con la stessa dovranno essere comunicati anche “gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle

operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata”.

Le CU contenenti i predetti dati sono equiparate a tutti gli effetti ad una dichiarazione. Conseguentemente il mod. 770 è “drasticamente” ridotto e va presentato, entro il 31 luglio, limitatamente alle ritenute operate/versate e alle compensazioni effettuate.

Con il Provvedimento 15.1.2016 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2016 che risulta articolato nella versione Sintetica e in quella Ordinaria. In particolarela Certificazione Unica Sintetica ripropone sostanzialmente la CU 2015 e va consegnata, ai sensi dell’art. 4, comma 6-quater, DPR n. 322/98 agli interessati entro il 28.2 dell’anno successivo a quello di corresponsione. La Certificazione Unica 2016 relativa al 2015 deve quindi essere consegnata ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi entro il 29.2.2016 (il 28 cade di domenica), ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

La Certificazione Unica Ordinaria va trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello di corresponsione e comprende maggiori dati rispetto alla Certificazione Unica Sintetica (con l’invio della Certificazione Unica Ordinaria il sostituto assolve l’adempimento dichiarativo relativamente ai dati in essa contenuti con la conseguente inutilità di “riproporli” nel mod. 770).

Entrambe le versioni si compongono dei seguenti 3 prospetti:

  • DATI ANAGRAFICI del sostituto e del percettore;
  • CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI E ASSISTENZA FISCALE per i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati ed i connessi dati previdenziali ed assistenziali;
  • CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI contenente i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

FRONTESPIZIO E QUADRO CT

Il Frontespizio, che non ha subito variazioni di rilievo, riporta i dati anagrafici del del “Sostituto” e del “Percettore” Come lo scorso anno, con il quadro CT il sostituto d’imposta indica l’utenza telematica (propria o di un intermediario) presso la quale ricevere i modd. 730-4.

È confermato che tale quadro va presentato dai sostituti d’imposta che non hanno presentato, dal 2011, il mod. CSO (“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”) ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica 2015, nonché dai sostituti che trasmettono almeno una Certificazione di redditi di lavoro dipendente e assimilato. Tale quadro non deve essere compilato dai sostituti che intendono variare i dati comunicati in precedenza. Le variazioni (ad esempio, sede Entratel/indicazione dell’intermediario) devono infatti essere comunicate obbligatoriamente con il predetto mod. CSO;non deve essere inoltre compilato se la Certificazione Unica è trasmessa per annullarne o sostituirne una precedente.

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

Relativamente a tale Sezione sono da segnalare alcune novità che riguardano sia la parte “Dati fiscali” che la parte “Dati previdenziali ed assistenziali”.

Nella parte relativa ai dati fiscali (presenti sia nella CU Sintetica che nella CU Ordinaria), è prevista la indicazione, in 2 distinti campi, dei redditi da lavoro dipendente e assimilato, riferiti a contratti a tempo indeterminato e a termine. In particolare nella CU 2016, qualora siano stati conguagliati contestualmente redditi derivanti da rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, il sostituto deve compilare un unico modulo indicando a campo 1 l’imponibile derivante dal rapporto a tempo indeterminato e a campo 2 quello derivante dal rapporto a tempo determinato. Inoltre, nella Sezione “Rapporto di lavoro” si segnala l’inserimento dei nuovi campi “In forza al 31/12” (campo 10) e “Periodi particolari” (campo 11).

È stata implementata la Sezione “Oneri deducibili” nella quale il sostituto deve indicare ogni singolo onere considerato (nella Certificazione Unica 2015 tali informazioni erano fornite nelle Annotazioni).

Nella Sezione “Altri dati” sono state inserite alcune seguenti Sottosezioni (“Reddito frontalieri”, “Campione d’Italia” e “Redditi esenti”). È inoltre presente il nuovo campo “Quota TFR” per evidenziare l’importo di TFR erogato mensilmente sotto forma di quota integrativa della retribuzione c.d. Qu.I.R. (campo 477).

Per quanto riguarda la sola CU Ordinaria, è da segnalare l’inserimento, nei Dati Fiscali, di nuovi campi relativamente all’assistenza fiscale prestata dal sostituto nel 2015, sia con riferimento al dichiarante (campi da 51 a 153) che al coniuge (campi da 261 a 333). Tali informazioni erano fornite nella Parte D del mod. 770 Semplificato, con alcune differenze di denominazione/collocazione dei campi.

È presente la nuova Sottosezione “Identificativo del Fondo” nella quale va indicato il codice fiscale dei fondi presso i quali è stata versata la contribuzione relativa alla Previdenza Complementare.

Fra gli Oneri deducibili, sono stati inseriti 2 nuovi campi per l’esposizione dei dati relativi alle somme restituite al soggetto erogatore e precedentemente assoggettate a tassazione, ex art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR. È inoltre prevista l’indicazione del codice fiscale dell’Ente/Cassa assistenziale al quale il sostituto ha versato la contribuzione (tale dato era in precedenza comunicato tramite il mod. 770 Semplificato).

È stata inserita, fra gli “Altri Dati”, la nuova Sottosezione “Bonus e stock option” (campi 470 e 471) per il solo settore finanziario, e fra i “Casi particolari operazioni straordinarie” è stata inserita la nuova Sezione, riservata appunto, alla gestione delle operazioni straordinarie.

Nella parte relativa ai “Dati previdenziali e assistenziali”, presenti sia nella CU Sintetica che nella CU Ordinaria, è stata inserita la nuova Sezione 4 “ALTRI ENTI”, destinata all’indicazione dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata/dovuta agli Enti previdenziali diversi dall’INPS/INPS Gestione dipendenti pubblici ex INPDAP, quali ad esempio, ENPAB, ENPAM, ENPAP, ENPAI, ANPAV, INPGI.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Analogamente alla Certificazione Unica 2015, il prospetto in esame è riservato al sostituto che nel 2015 ha erogato compensi riferiti a redditi di lavoro autonomo ex art. 53, TUIR, assoggettati a ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/73, che devono essere indicati nella Certificazione Unica, ancorché non assoggettati a ritenuta, i redditi diversi ex art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta ex artt. 25, DPR n. 600/73 e 33, comma 4, DPR n. 42/88 (lavoro autonomo occasionale, attività sportive dilettantistiche, ecc.). Relativamente ai compensi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati a sportivi dilettanti) è confermato che non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Vanno inoltre indicate le provvigioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d’affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta ex art. 25-bis, DPR n. 600/73 e le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma ex art. 17, comma 1, lett. d), e) ed f), TUIR. Va evidenziato che il prospetto interessa anche i condomini che hanno operato la ritenuta del 4% sui corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti di appalto, d’opera e/o servizi svolte nell’esercizio di un’attività d’impresa.

  • Oltre alla modifica della Sezione “Dati fiscali”, il prospetto in esame è stato “ristrutturato” e si compone delle seguenti Sezioni: (*) Sezione presente solo nella CU Ordinaria
  • Tipologia reddituale
  • Dati fiscali
  • Dati previdenziali (Nuovo)
  • Fallimento e liquidazione coatta amministrativa (*) (Nuovo)
  • Redditi erogati da altri soggetti (*) (Nuovo)
  • Casi particolari – Operazioni straordinarie (*) (Nuovo)
  • Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (Nuovo)
  • Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi (Nuovo)

FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE (SOLO NELLA CU ORDINARIA)

Tale Sezione va compilata nel caso in cui il “Rappresentante firmatario della dichiarazione” sia un curatore fallimentare / commissario liquidatore.

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI (SOLO NELLA CU ORDINARIA)

Tale Sezione va compilata dal soggetto subentrante sia nel caso di operazioni straordinarieche comportino l’estinzione del soggetto preesistente e la prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto, sia qualora il soggetto estinto non abbia rilasciato alcuna certificazione a fronte degli emolumenti erogati e vi abbia provveduto il subentrante.

E’ peraltro da precisare che qualora i redditi siano stati erogati da più soggetti, vanno utilizzati più righi, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto.

CASI PARTICOLARI – OPERAZIONI STRAORDINARIE (SOLO NELLA CU ORDINARIA)

Tale Sezione va compilata nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto

d’imposta e con prosecuzione dell’attività da parte di un altro sostituto.

REGIME SANZIONATORIO

Come noto, il D.Lgs. n. 158/2015 ha ridefinito il sistema sanzionatorio, così come previsto dalla Riforma fiscale tributaria. In particolare, l’art. 21 del citato Decreto ha modificato le sanzioni relative

alla Certificazione Unica. La Finanziaria 2016 ha disposto l’anticipazione all’1.1.2016 dell’entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015.

 

Tipo Violazione

 

Sanzione

Art. 2, comma 6-quinquies, DPR n. 322/98

Fino al 31.12.2015 Dall’1.1.2016
 

 

 

Omessa/tardiva/errata

Presentazione Certificazione Unica

– € 100 per ogni CU omessa/tardiva/errata

 

– in caso di errata trasmissione la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine

 

– € 100 per ogni CU, con un massimo di € 50.000 in caso di errata trasmissione la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine

– € 33,33 per ogni CU, con unmassimo di € 20.000 se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione

Relativamente all’invio dei dati utili per il mod. 730 precompilato, la Finanziaria 2016 ha introdotto il nuovo comma 5-ter all’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, in base al quale per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle CU effettuate nel 2015, relative al 2014, nonché nel primo anno previsto per la trasmissione, non sono applicabili le predette sanzioni in caso di lieve tardività e nel caso di errori nella trasmissione dei dati, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni/deduzioni nel mod. 730 precompilato.

Tutte le Certificazioni Uniche rilasciate ai percipienti, sia quelle relative a redditi di lavoro dipendente, assimilati che quelle relative a redditi di lavoro autonomo e diversi, dovranno essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

La Certificazione Unica deve, come detto, essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica direttamente, ovvero tramite intermediari abilitati.

Il sostituto d’imposta ha facoltà di suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al Quadro CT (comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod.730/4 resi disponibili dall’Agenzia), le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Pertanto, il sostituto d’imposta può adempiere all’obbligo di comunicazione effettuando un unico invio di tutte le certificazioni rilasciate, ovvero invii separati.

Trasmissione telematica diretta

Il sostituto d’imposta può provvedere a trasmettere direttamente la propria dichiarazione avvalendosi delle modalità telematiche. I sostituti d’imposta che optano per la trasmissione telematica diretta devono avvalersi del servizio telematico ENTRATEL, qualora la comunicazione sia presentata in relazione ad un numero superiore a 20 soggetti, ovvero FISCONLINE, qualora la comunicazione sia presentata in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20.

Per la determinazione del numero di soggetti in relazione ai quali deve essere utilizzato l’uno o l’altro servizio telematico occorre far riferimento al numero di certificazioni indicate nel riquadro “firma della comunicazione” contenuta nel frontespizio.

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova è data dalla comunicazione rilasciata telematicamente dall’Agenzia delle Entrate, che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Il servizio telematico rilascia immediatamente un messaggio di conferma dell’avvenuta trasmissione del file; tuttavia la conferma dell’avvenuta presentazione della dichiarazione è data solo dalla successiva comunicazione dell’Agenzia che attesta l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti e costituisce prova di presentazione. Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti ma scartate dal servizio telematico, a condizione che vengano ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

Trasmissione telematica tramite soggetti abilitati

I soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica sono quelli individuati dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998.

Qualora la trasmissione delle certificazioni venga effettuata da un intermediario, quest’ultimo può inviare in un unico file le comunicazioni relative a più sostituti d’imposta. Pertanto, con le stesse regole sopra evidenziate per il sostituto d’imposta, l’intermediario potrà effettuare un unico invio di tutte le comunicazioni relative a più sostituti d’imposta, ovvero invii separati. Resta ferma la possibilità per il sostituto d’imposta di affidare la trasmissione telematica delle proprie certificazioni a più intermediari, ovvero parte ad un intermediario e parte da inviare direttamente.

Prima della scadenza del termine di presentazione (7 marzo) è possibile procedere alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già trasmessa ed accolta. È necessario procedere con la predisposizione di un nuovo invio riservato esclusivamente alle sole certificazioni da annullare e/o sostituire.

È possibile inviare contemporaneamente sia certificazioni da annullare che certificazioni da sostituire, in questo caso dovrà risultare barrata sia la casella “Annullamento” che la casella “Sostituzione”. Nell’ipotesi di sostituzione, la nuova certificazione inviata sostituisce integralmente la precedente.

FD 6 – 1/2016

Rif.
P. Marraghini – Tel. 0575 399428 – e-mail: marraghini@assindar.it