CERTIFICAZIONE UNICA 2017 – MODULISTICA E ADEMPIMENTI

( Fisco e Diritto d’Impresa )

CERTIFICAZIONE UNICA 2017 – MODULISTICA E ADEMPIMENTI

Le nuove attestazioni per il lavoro dipendente e autonomo. Consegna entro il 31 marzo e invio telematico entro il 7 marzo 2017.

Con provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate n.10044 del 16 gennaio 2017, è stato approvato il nuovo Mod. “CU 2017” relativo alle seguenti erogazioni effettuate dal sostituto di imposta nel corso del 2015:

  • Redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;
  • Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • Dati previdenziali e assistenziali.

La certificazione dovrà quindi essere utilizzata non solo per attestare i redditi da lavoro dipendente e assimilati, ma anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e qualsiasi importo corrisposto anche se escluso dalla base imponibile ai fini fiscali e previdenziali.

Il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare i seguenti adempimenti:

  • Consegna della certificazione Unica ai dipendenti, equiparati e assimilati, nonché ai lavoratori autonomi e agenti, entro il 31 marzo 2017;
  • Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle predette certificazioni, entro il 7 marzo.

 L’art. 7-quater, commi 14 e 15, DL n. 193/2016, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, ha  modificato l’art. 4, comma 6-quater, DPR n. 322/98, fissando a regime al 31.3 il termine di consegna della CU ai soggetti percipienti. Il nuovo termine opera “a decorrere dall’anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d’imposta 2016”.

Analogamente a quanto previsto lo scorso anno, le CU contenenti i predetti dati sono equiparate a tutti gli effetti ad una dichiarazione. Conseguentemente il mod. 770 è “drasticamente” ridotto e va presentato, entro il 31 luglio, limitatamente alle ritenute operate/versate e alle compensazioni effettuate.

Con il Provvedimento 16.1.2017 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2017 che risulta articolato nella versione Sintetica e in quella Ordinaria. In particolare la Certificazione Unica Sintetica ripropone sostanzialmente la CU 2016 e va consegnata, ai sensi dell’art. 4, comma 6-quater, DPR n. 322/98 agli interessati entro il 31.3 dell’anno successivo a quello di corresponsione. La Certificazione Unica 2017 relativa al 2016 deve quindi essere consegnata ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi entro il 31.3.2017, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

La Certificazione Unica Ordinaria va trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello di corresponsione e comprende maggiori dati rispetto alla Certificazione Unica Sintetica (con l’invio della Certificazione Unica Ordinaria il sostituto assolve l’adempimento dichiarativo relativamente ai dati in essa contenuti con la conseguente inutilità di “riproporli” nel mod. 770).

Si evidenzia che tutti i campi della CU Sintetica sono presenti nella CU Ordinaria nella quale sono richieste ulteriori informazioni.  A livello grafico, nella CU Ordinaria i campi presenti  in entrambi  i modelli sono tratteggiati.

Di seguito si esaminano le principali novità della Certificazione Unica 2017:

FRONTESPIZIO E QUADRO CT

Il Frontespizio non ha subito variazioni di rilievo e si segnala solo l’inserimento del nuovo campo “Eventi eccezionali” che va compilato se il sostituto d’imposta si avvale della sospensione del termine per presentazione della dichiarazione a seguito del verificarsi di un evento eccezionale, che va indicato con uno specifico codice.

Nel Frontespizio sono riportati i dati anagrafici del “Sostituto” e del “Percettore” Come lo scorso anno, con il quadro CT il sostituto d’imposta indica l’utenza telematica (propria o di un intermediario) presso la quale ricevere i modd. 730-4.

È confermato che tale quadro va presentato dai sostituti d’imposta che non hanno presentato, dal 2011, il mod. CSO (“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”) ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica degli scorsi anni (2015 – 2016), nonché dai sostituti che trasmettono almeno una Certificazione di redditi di lavoro dipendente e assimilato. Tale quadro non deve essere compilato dai sostituti che intendono variare i dati comunicati in precedenza. Le variazioni (ad esempio, sede Entratel/ndicazione dell’intermediario) devono infatti essere comunicate obbligatoriamente con il predetto mod. CSO; il quadro CT non deve essere inoltre compilato se la Certificazione Unica è trasmessa per annullarne o sostituirne una precedente e se la Certificazione Unica contiene esclusivamente certificazioni di lavoro autonomo.

DATI ANAGRAFICI DEL SOSTITUTO E DEL PERCETTORE

Nelle informazioni relative al sostituto d’imposta e al soggetto percipiente, rispetto allo scorso  anno, si evidenziano l’inserimento del “Fusione comuni” e alcune modifiche/implementazioni alle modalità di compilazione.

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

Relativamente a tale Sezione sono da segnalare alcune novità che riguardano sia la parte “Dati fiscali” che la parte “Dati previdenziali ed assistenziali”.

Nella parte relativa ai dati fiscali (presenti sia nella CU Sintetica che nella CU Ordinaria), come in passato, è prevista la indicazione, in 2 distinti campi, dei redditi da lavoro dipendente e assimilato, riferiti a contratti a tempo indeterminato e a termine. In particolare nella CU 2017, qualora siano stati conguagliati contestualmente redditi derivanti da rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, il sostituto deve compilare un unico modulo indicando a campo 1 l’imponibile derivante dal rapporto a tempo indeterminato e a campo 2 quello derivante dal rapporto a tempo determinato. Inoltre, nella Sezione “Rapporto di lavoro” si segnala l’inserimento dei nuovi campi “In forza al 31/12” (campo 10) e “Periodi particolari” (campo 11).

È stata implementata la Sezione “Oneri deducibili” nella quale il sostituto deve indicare ogni singolo onere considerato e sono inseriti nuovi codici.

Nella Sezione “Altri dati” è stato inserito il nuovo codice “5”  nella Sottosezione “Redditi esenti” e il nuovo campo 472 “ritenute” nella Sottosezione “Bonus e stock option” .

Ai fini della compilazione della Sezione Compensi relativi agli anni precedenti, le istruzioni prevedono quest’anno che, in presenza di emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti, totalmente o parzialmente esenti, nei campi 511 Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni” e 512 Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni” va riportato esclusivamente l’ammontare assoggettato a tassazione. Nelle Annotazioni va evidenziato con il nuovo codice CM” l’importo del reddito non assoggettato a tassazione.

Le istruzioni quest’anno specificano che la Sezione Dati relativi ai conguagli va compilata anche dai sostituti d’imposta che dispongono il pagamento degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo qualora conguaglino somme precedentemente comunicate da altri sostituti ai sensi dell’art. 29, comma 2, DPR n. 600/73 (compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato). A tal fine è stato introdotto il nuovo codice 8”, da riportare a campo “Causa”, presente solo nella CU Ordinaria, al fine di individuare il conguaglio effettuato ai sensi del citato comma 2.

La nuova Sezione Somme erogate per premi di risultato in esame va compilata riportando i dati relativi ai premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva (10% nel limite di € 2.000 annui lordi/2.500 per le aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori) ovvero ad imposta ordinaria, nonché i dati relativi ad eventuali benefit fruiti dai lavoratori in sostituzione di tali premi (583 e 584 nella CU Sintetica). Nei campi da 583 a 591 vanno riportati i dati dei premi di risultato erogati da altri soggetti, per i quali si intende modificare la tassazione operata.

Nella Sezione Dati relativi al coniuge e familiari a carico, utilizzabile per l’indicazione dei dati dei familiari che nel 2016 sono stati fiscalmente a carico del sostituito, l’indicazione del coniuge non fiscalmente a carico è divenuta facoltativa. In particolare è precisato che “per permettere all’Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accurato, i sostituti potranno inserire anche il codice fiscale … del coniuge anche se non fiscalmente a carico”.

La nuova Sezione Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione art. 51 TUIR è destinata all’indicazione dei rimborsi al lavoratore, da parte del datore di lavoro, di determinati oneri, ai sensi della lett. f-bis) del comma 1 dell’art. 51, TUIR introdotta dalla Finanziaria 2016.

Nel campo 703 Codice onere deducibile” va riportato il codice 3” se trattasi di rimborso dei contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti all’assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti.

Nella Sezione “Trattamento di fine rapporto” è stato introdotto il nuovo campo 920 “Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sul TFR” nel quale va riportata l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno versata in acconto entro il 16.12 e a saldo entro il 16.2 dell’anno successivo. Il campo in esame va compilato anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dall’erogazione di somme da indicare a campo 801 “Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell’anno”.

In caso di erogazione di indennità ex art. 2122, C.c. o di leggi speciali, di eredità nonché di erogazione di somme a favore dell’ex coniuge ai sensi dell’art. 12-bis, Legge n. 898/70, il campo va compilato relativamente alla certificazione intestata a ciascun avente diritto/erede.

La Sezione Dati previdenziali e assistenziali è stata modificata e prevede ora le seguenti Sottosezioni:

Sezione 1 – “INPS lavoratori subordinati”, sostanzialmente invariata rispetto allo scorso anno;

Sezione 2 – “INPS lavoratori subordinati gestione dipendenti pubblici”, implementata con nuovi campi che consentono, ad esempio, l’indicazione separata della quota di contributi a carico del lavoratore nonché dei dati previdenziali riferibili all’ENPDEP e all’ENAM;

Sezione 3 – “INPS Gestione separata parasubordinati”, che sostituisce la “vecchia” Sezione riguardante le co.co.co.. La stessa prevede ora i seguenti 2 nuovi campi:

campo 47, “Tipo rapporto”, nel quale va riportato lo specifico codice e campo 48, “Codice fiscale PPAA/Azienda”, nel quale va riportato il codice fiscale dell’Amministrazione/azienda indicata

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Analogamente alla Certificazione Unica 2016, il prospetto in esame è riservato al sostituto che nel 2016 ha erogato compensi riferiti a redditi di lavoro autonomo ex art. 53, TUIR, assoggettati a ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/73, che devono essere indicati nella Certificazione Unica, ancorché non assoggettati a ritenuta, i redditi diversi ex art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta ex artt. 25, DPR n. 600/73 e 33, comma 4, DPR n. 42/88 (lavoro autonomo occasionale, attività sportive dilettantistiche, ecc.). Relativamente ai compensi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati a sportivi dilettanti) è confermato che non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Vanno inoltre indicate le provvigioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d’affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta ex art. 25-bis, DPR n. 600/73 e le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma ex art. 17, comma 1, lett. d), e) ed f), TUIR. Va evidenziato che il prospetto interessa anche i condomini che hanno operato la ritenuta del 4% sui corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti di appalto, d’opera e/o servizi svolte nell’esercizio di un’attività d’impresa.

 

TIPOLOGIA REDDITUALE

A campo 1 “Causale” va riportato il codice che identifica la tipologia di reddito corrisposto.

Da quest’anno le tipologie reddituali sono state suddivise in 2 elenchi, al fine di distinguere quelle che possono essere indicate nel mod. 730 da quelle per le quali va utilizzato esclusivamente il mod. REDDITI 2017 PF.

Pluralità di compensi erogati al medesimo percipiente

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente è possibile sommare gli importi e compilare 1 sola certificazione se le somme hanno la stessa causale, ovvero compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno numerando progressivamente le singole certificazioni riguardanti lo stesso percipiente. In caso di operazioni straordinarie che hanno comportato l’estinzione di soggetti preesistenti con prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto e di più compensi erogati allo stesso percipiente, è possibile compilare più comunicazioni, secondo la modalità sopra illustrata, esponendo distintamente la situazione riferibile “direttamente” al sostituto d’imposta e la situazione riferibile a ciascuno dei soggetti estinti.

Tale distinzione è obbligatoria se il soggetto estinto ha consegnato al percipiente la CU.

DATI FISCALI

La Sezione presenta la medesima struttura dello scorso anno. Si evidenzia che, in presenza di importi da riportare a campo 5 “Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale”, per la compilazione del campo 6 “Codice”: è stato introdotto il nuovo codice “5”, riferito alle somme corrisposte ai lavoratori “impatriati” e il “vecchio” codice “3”, destinato all’indicazione degli altri redditi non soggetti a ritenuta o esenti, è stato sostituito dal codice “6

DATI PREVIDENZIALI

È stato eliminato il campo 31 “Ente previdenziale” nel quale doveva essere riportato il codice dell’Ente destinatario del relativo contributo. Si ritiene che la Sezione in esame sia riservata soltanto all’indicazione dei dati previdenziali degli Enti e degli iscritti espressamente previsti (ENPAM per medici di assistenza primaria/pediatri di libera scelta/medici specialisti esterni individuati, rispettivamente, dai codici “O”/“P”/“Q”; ENPAPI per gli infermieri d’opera occasionali individuati con il codice “U”). Pertanto la stessa non va utilizzata per comunicare, ad esempio, i dati previdenziali ENASARCO.

SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

La Sezione in esame, nella quale il soggetto erogante deve indicare i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedura di pignoramento presso terzi ex art. 21, comma 15, Legge n. 449/97, è stata modificata sopprimendo il campo “Ritenute non operate”, la cui barratura era richiesta nel caso in cui la ritenuta non fosse stata operata in quanto il credito vantato dal percipiente era riferibile a somme/valori non assoggettabili a ritenuta alla fonte, ai sensi delle disposizioni del Titolo III, DPR n. 600/73, nell’art. 11, commi 5, 6 e 7, Legge n. 413/91 e nell’art. 33, comma 4, DPR n. 42/88;è stato inoltre sostituito il predetto campo con il nuovo campo “Somme erogate non tassate” nel quale va riportato l’ammontare delle somme per le quali non è stata operata la predetta ritenuta.

FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE (SOLO NELLA CU ORDINARIA)

Tale Sezione va compilata nel caso in cui il “Rappresentante firmatario della dichiarazione” sia un curatore fallimentare/commissario liquidatore.

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI (SOLO NELLA CU ORDINARIA)

Tale Sezione va compilata dal soggetto subentrante sia nel caso di operazioni straordinarie che comportino l’estinzione del soggetto preesistente e la prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto, sia qualora il soggetto estinto non abbia rilasciato alcuna certificazione a fronte degli emolumenti erogati e vi abbia provveduto il subentrante.

E’ peraltro da precisare che qualora i redditi siano stati erogati da più soggetti, vanno utilizzati più righi, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto.

CASI PARTICOLARI – OPERAZIONI STRAORDINARIE (SOLO NELLA CU ORDINARIA)

Tale Sezione va compilata nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta e con prosecuzione dell’attività da parte di un altro sostituto.

REGIME SANZIONATORIO

Come noto, il D.Lgs. n. 158/2015 ha ridefinito il sistema sanzionatorio, così come previsto dalla Riforma fiscale tributaria. In particolare, l’art. 21 del citato Decreto ha modificato le sanzioni relative alla Certificazione Unica

 

Tipo Violazione

 

Sanzione

Art. 2, comma 6-quinquies, DPR n. 322/98

 

 

 

Omessa/tardiva/errata

Presentazione Certificazione Unica

 

 

– € 100 per ogni CU con un massimo di €. 50.000.

 

– in caso di errata trasmissione la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine

 

– € 33,33 per ogni CU, con un massimo di € 20.000

 

-se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

Relativamente all’invio dei dati utili per il mod. 730 precompilato, la Finanziaria 2016 ha introdotto il nuovo comma 5-ter all’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, in base al quale per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle CU effettuate nel 2015, relative al 2014, nonché nel primo anno previsto per la trasmissione, non sono applicabili le predette sanzioni in caso di lieve tardività e nel caso di errori nella trasmissione dei dati, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni/deduzioni nel mod. 730 precompilato.

Tutte le Certificazioni Uniche rilasciate ai percipienti, sia quelle relative a redditi di lavoro dipendente, assimilati che quelle relative a redditi di lavoro autonomo e diversi, dovranno essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

La Certificazione Unica deve, come detto, essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica direttamente, ovvero tramite intermediari abilitati.

Il sostituto d’imposta ha facoltà di suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al Quadro CT (comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod.730/4 resi disponibili dall’Agenzia), le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Pertanto, il sostituto d’imposta può adempiere all’obbligo di comunicazione effettuando un unico invio di tutte le certificazioni rilasciate, ovvero invii separati.

Trasmissione telematica diretta

Il sostituto d’imposta può provvedere a trasmettere direttamente la propria dichiarazione avvalendosi delle modalità telematiche. I sostituti d’imposta che optano per la trasmissione telematica diretta devono avvalersi del servizio telematico ENTRATEL, qualora la comunicazione sia presentata in relazione ad un numero superiore a 20 soggetti, ovvero FISCONLINE, qualora la comunicazione sia presentata in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20.

Per la determinazione del numero di soggetti in relazione ai quali deve essere utilizzato l’uno o l’altro servizio telematico occorre far riferimento al numero di certificazioni indicate nel riquadro “firma della comunicazione” contenuta nel frontespizio.

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova è data dalla comunicazione rilasciata telematicamente dall’Agenzia delle Entrate, che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Il servizio telematico rilascia immediatamente un messaggio di conferma dell’avvenuta trasmissione del file; tuttavia la conferma dell’avvenuta presentazione della dichiarazione è data solo dalla successiva comunicazione dell’Agenzia che attesta l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti e costituisce prova di presentazione. Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti ma scartate dal servizio telematico, a condizione che vengano ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

Trasmissione telematica tramite soggetti abilitati

I soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica sono quelli individuati dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998.

Qualora la trasmissione delle certificazioni venga effettuata da un intermediario, quest’ultimo può inviare in un unico file le comunicazioni relative a più sostituti d’imposta. Pertanto, con le stesse regole sopra evidenziate per il sostituto d’imposta, l’intermediario potrà effettuare un unico invio di tutte le comunicazioni relative a più sostituti d’imposta, ovvero invii separati. Resta ferma la possibilità per il sostituto d’imposta di affidare la trasmissione telematica delle proprie certificazioni a più intermediari, ovvero parte ad un intermediario e parte da inviare direttamente.

Prima della scadenza del termine di presentazione (7 marzo) è possibile procedere alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già trasmessa ed accolta. È necessario procedere con la predisposizione di un nuovo invio riservato esclusivamente alle sole certificazioni da annullare e/o sostituire.

È possibile inviare contemporaneamente sia certificazioni da annullare che certificazioni da sostituire, in questo caso dovrà risultare barrata sia la casella “Annullamento” che la casella “Sostituzione”. Nell’ipotesi di sostituzione, la nuova certificazione inviata sostituisce integralmente la precedente.

FD 11 – 16.2.2017

Rif.
P. Marraghini – Tel. 0575 399428 – e-mail: marraghini@assindar.it
M. Bambagini – Tel. 0564 468806 – e-mail:
m.bambagini@confindustriagrosseto.it