CERTIFICAZIONE UNICA 2018 – MODULISTICA E ADEMPIMENTI

( Fisco e Diritto d’Impresa )

CERTIFICAZIONE UNICA 2018 – MODULISTICA E ADEMPIMENTI

Le principali novità sulle attestazioni per il lavoro dipendente e autonomo. Consegna entro il 31 marzo e invio telematico entro il 7 marzo 2018, ovvero entro il 31 ottobre per le certificazioni che non possono essere dichiarate con il mod. 730.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2018, è stato approvato il nuovo Mod. “CU 2018” relativo alle seguenti erogazioni effettuate dal sostituto di imposta nel corso del 2017:

  • Redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;
  • Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • Dati previdenziali e assistenziali;
  • Dati relativi alle locazioni brevi.

La certificazione dovrà quindi essere utilizzata non solo per attestare i redditi da lavoro dipendente e assimilati, ma anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e qualsiasi importo corrisposto anche se escluso dalla base imponibile ai fini fiscali e previdenziali; la stessa va ora utilizzata anche per certificare i dati relativi alle locazioni brevi.

Il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare i seguenti adempimenti:

  • Consegna della certificazione Unica ai percettori dipendenti, equiparati e assimilati, nonché ai lavoratori autonomi e agenti e percettori redditi da locazioni brevi, entro il 31 marzo 2018;
  • Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle predette certificazioni, entro il 7 marzo 2018, ovvero entro il 31 ottobre 2018 per le certificazioni che contengono redditi esenti o che non possono essere dichiarati con il mod. 730 (non utilizzabili dalla Agenzia per la predisposizione della dichiarazione precompilata).

Analogamente a quanto previsto lo scorso anno, le CU contenenti i predetti dati sono equiparate a tutti gli effetti ad una dichiarazione. Conseguentemente il mod. 770 è “drasticamente” ridotto e andrà presentato (entro il 31 ottobre) limitatamente alle ritenute operate/versate e alle compensazioni effettuate.

Si evidenzia che tutti i campi della CU Sintetica sono presenti nella CU Ordinaria nella quale sono richieste ulteriori informazioni.  A livello grafico, nella CU Ordinaria i campi presenti  in entrambi  i modelli sono tratteggiati.

Di seguito si esaminano le principali novità della Certificazione Unica 2018:

FRONTESPIZIO E QUADRO CT

Il Frontespizio non ha subito variazioni di rilievo e si segnala solo che il campo “Eventi eccezionali” va compilato se il sostituto d’imposta si avvale della sospensione del termine per la presentazione della dichiarazione a seguito del verificarsi di un evento eccezionale, che va indicato con uno specifico codice.

Nel Frontespizio sono riportati i dati anagrafici del “Sostituto” e del “Percettore” Come lo scorso anno, con il quadro CT il sostituto d’imposta indica l’utenza telematica (propria o di un intermediario) presso la quale ricevere i modd. 730-4.

È confermato che tale quadro va presentato dai sostituti d’imposta che non hanno presentato, dal 2011, il mod. CSO (“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”) ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica degli scorsi anni (2015–2016-2017), e che trasmettono almeno una Certificazione di redditi di lavoro dipendente e assimilato. Tale quadro CT non deve essere compilato dai sostituti che intendono variare i dati comunicati in precedenza. Le variazioni (ad esempio, sede Entratel/indicazione dell’intermediario) devono infatti essere comunicate obbligatoriamente con il predetto mod. CSO; il quadro CT non deve essere inoltre compilato se la Certificazione Unica è trasmessa per annullarne o sostituirne una precedente e se la Certificazione Unica contiene esclusivamente certificazioni di lavoro autonomo.

DATI ANAGRAFICI DEL SOSTITUTO E DEL PERCETTORE

La struttura del quadro è sostanzialmente confermata rispetto allo scorso anno.

Come lo scorso anno se la CU è riferita a fattispecie non interessate dal mod. 730 precompilato, dovrà esserne data indicazione con uno specifico codice, nel campo “Casi di esclusione della precompilata”.

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

Relativamente a tale Sezione sono da segnalare alcune novità che riguardano sia la parte “Dati fiscali” che la parte “Dati previdenziali ed assistenziali”.

Come in passato, vanno riportate, in dettaglio, le informazioni che consentono di ricostruire il reddito lordo del percipiente nonché le informazioni relative al rapporto di lavoro. In particolare si segnala che analogamente allo scorso anno, nei campi 1 e/o 2 vanno indicati anche:

  • i compensi corrisposti a soci di cooperative artigiane, che con le stesse hanno un rapporto di lavoro autonomo, in quanto, a seguito della Finanziaria 2016, detti compensi sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Si rammenta che in tali casi a campo 8 della Sezione “Dati anagrafici relativi al dipendente” va riportato il codice “Z3”;
  • i redditi percepiti dai lavoratori impatriati che usufruiscono del regime fiscale agevolato di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015. In merito si evidenzia che per il 2017, a seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2017, il reddito di lavoro dipendente prodotto dai lavoratori in esame concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del suo ammontare (per il 2016 era pari al 70%). A campo 1 e/o 2, a seconda della tipologia di rapporto di lavoro intrattenuto, deve essere, pertanto, indicato il 50% del reddito corrisposto ed assoggettato ad imposizione, mentre nei campi “Redditi esenti” della Sezione “Altri dati” va indicato il restante 50% del reddito da non tassare. Qualora il sostituto non abbia previsto l’abbattimento del 50%, nelle Annotazioni va riportato, con il codice “BD”, l’ammontare di tali somme al fine di consentire al percipiente di usufruire dell’agevolazione nella dichiarazione dei redditi.

Sezione “ASSISTENZA FISCALE 730/2017 …”

Con riferimento alla Sezione riservata alle informazioni relative all’assistenza fiscale prestata nel 2017, rispetto allo scorso anno si segnala l’introduzione del nuovo campo 55 “Presenza 730/4 rettificativo” nel quale va riportato il codice (1, 2 o 3) indicato nel mod. 730-4 rettificativo, che identifica il motivo della rettifica e si segnala  la diversa modalità di compilazione di campo 54 “Presenza 730/4 integrativo”. In luogo della barratura è infatti previsa l’indicazione del codice (1, 2 o 3), indicato nel mod. 730-4 integrativo, che identifica il motivo dell’integrazione;è inoltre introdotta la nuova sotto sezione “Imposta sostitutiva premi di risultato” sia per il dichiarante che per il coniuge, a seguito della reintroduzione a regime della c.d. “detassazione dei premi di risultato”. Tale reintroduzione ha comportato altresì l’aggiunta del nuovo campo 165 “Imposta sostitutiva” nella Sezione “Assistenza fiscale sospesa”.

Sezione “ONERI DETRAIBILI”

Come di consueto, gli oneri detraibili nella misura del 19% – 26% ex art. 15 del TUIR vanno esposti

nella Sezione “Oneri detraibili” indicando il corrispondente codice ed il relativo ammontare, tenuto conto dei limiti massimi di spesa normativamente previsti, al lordo dell’eventuale franchigia. A tal fine preme evidenziare che le istruzioni ora specificano che gli importi vanno indicati al netto della quota rimborsata dal sostituto d’imposta che rilascia la CU o da altri sostituti nel caso in cui se ne sia tenuto conto in sede di conguaglio e vanno considerati i soli rimborsi degli oneri che non sono stati assoggettati a tassazione.

Sezione “DETRAZIONI E CREDITI”

Sia la struttura che la compilazione della Sezione non presentano novità se non per l’introduzione del nuovo campo 398 “Bonus recuperato”, nella sotto sezione “Credito Bonus IRPEF”, che va compilato esclusivamente in caso di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto, nel caso in cui quest’ultimo abbia recuperato il bonus IRPEF. Nel caso più “ordinario” in cui, in sede di conguaglio, si debba recuperare il bonus IRPEF precedentemente riconosciuto, l’ammontare recuperato va indicato a campo 394 “Bonus recuperato” e l’importo da indicare a campo 392 “Bonus erogato” deve intendersi “nettizzato” dell’importo recuperato.

 Sezione “ONERI DEDUCIBILI”

Analogamente allo scorso anno, in tale Sezione vanno esposti gli oneri deducibili di cui all’art. 10, TUIR nonché gli oneri che, sebbene deducibili, non hanno ridotto l’imponibile fiscale nel periodo d’imposta; la contribuzione versata ad Enti e Casse aventi esclusivamente fini assistenziali e  le assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituito.

Come per gli oneri detraibili, anche per gli oneri deducibili in esame, le istruzioni precisano ora che gli importi vanno indicati al netto della quota rimborsata dal sostituto d’imposta che rilascia la CU o da altri sostituti nel caso in cui se ne sia tenuto conto in sede di conguaglio e che vanno considerati i soli rimborsi degli oneri che non sono stati assoggettati a tassazione.

 Sezione “ALTRI DATI”

In tale Sezione si evidenzia la soppressione delle sottosezioni “Contributo di solidarietà” e “Contributo trattamenti pensionistici” a seguito del venir meno degli stessi a decorrere dal 2017 e si segnala l’introduzione dei nuovi campi 460 “Pensione orfani” e 461 “Pensione orfani non Campione d’Italia, nei quali va esposta la pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato corrisposte agli orfani (residenti a Campione d’Italia o in altri Comuni) al lordo della quota esente.

 Sezione “DATI RELATIVI A CONGUAGLI”

La Sezione presenta la medesima struttura dello scorso anno. AI fini della compilazione si evidenzia che sono state apportate modifiche ai codici da utilizzare nel campo 537 “Causa”. In particolare è stata modificata la causale corrispondente al codice “1” ed è stata introdotto il nuovo codice “9” .

Sezione “SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO …”

La sezione Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali va compilata nel caso in cui, nel 2017, siano stati erogati premi di risultato assoggettati a imposta sostitutiva del 10% ovvero a tassazione ordinaria (ma potenzialmente detassabili) o nel caso in cui, su richiesta del lavoratore, il premio sia stato convertito in tutto o in parte in benefit. La Sezione presenta i seguenti nuovi campi:

  • 574 e 584 per l’ammontare di premio detassabile convertito in contributi alla previdenza complementare;
  • 575 e 585 per l’ammontare di premio detassabile convertito in contributi di assistenza sanitaria;
  • 579 e 589 riservati alle somme e ai valori di cui all’art. 51, comma 4, TUIR che, per scelta del lavoratore, sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di risultato;
  • 602 della sottosezione relativa ai premi di risultato erogati da altri soggetti, in cui evidenziare le somme e i valori di cui all’art. 51, comma 4, TUIR che, per scelta del lavoratore, sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di risultato.

Per quanto concerne i limiti della detassazione 2017, si ricorda che l’imposta sostitutiva del 10% trova applicazione, per la generalità dei premi (fatto salvo il caso del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro), su un imponibile massimo di € 3.000.

Sezione “DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO”

Come di consueto in questa Sezione, da compilare esclusivamente in presenza di redditi di lavoro dipendente e assimilati, devono essere indicati i dati relativi ai familiari che nel 2017 sono stati fiscalmente a carico del sostituito.

Le istruzioni alla compilazione della CU 2018 precisano che l’indicazione dei dati è richiesta anche nel caso in cui “non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico” e precisano inoltre che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, Legge n. 76/2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o parole equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Sezione “RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE – ART. 51 TUIR”

Tale Sezione, introdotta lo scorso anno per consentire il monitoraggio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dei rimborsi riconosciuti dal datore di lavoro al lavoratore, per spese per istruzione / asilo nido / addetti all’assistenza personale di soggetti non autosufficienti / servizi di interpretariato per sordi / contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all’assistenza personale di familiari non autosufficienti, si articola ora in 2 sottosezioni:

  • la prima, denominata “Sezione sostituto dichiarante”, è riservata al sostituto d’imposta che rilascia la certificazione ed è presente sia nella CU 2018 sintetica che in quella ordinaria;
  • la seconda, introdotta ex novo, denominata “Sezione altri sostituti”, va utilizzata per esporre i rimborsi effettuati da precedenti sostituti d’imposta ed è presente esclusivamente nella CU 2018 ordinaria. Tali campi vanno quindi compilati in caso di unico conguaglio che comprende anche redditi corrisposti da altri sostituti d’imposta.

La Sezione Dati previdenziali e assistenziali non è stata modificata e prevede quindi le seguenti Sottosezioni:

–  Sezione 1 – “INPS lavoratori subordinati”;

–  Sezione 2 – “INPS lavoratori subordinati gestione dipendenti pubblici

–  Sezione 3 – “INPS Gestione separata parasubordinati”.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Come lo scorso anno, le istruzioni riportano i codici tributo utilizzati nel mod. F24 per il versamento

delle somme (ritenute, addizionali, ecc.) da esporre in ciascun campo del prospetto in esame, riservato al sostituto che nel 2017 ha erogato compensi riferiti a:

  •  redditi di lavoro autonomo ex art. 53, TUIR, assoggettati a ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/73. Nella CU vanno indicati anche i compensi erogati nel 2017 a contribuenti forfetari / minimi, ancorché gli stessi non siano assoggettati a ritenuta;
  •  redditi diversi ex art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta ex artt. 25, DPR n. 600/73 e 33, comma 4, DPR n. 42/88 (lavoro autonomo occasionale, attività sportive dilettantistiche, ecc.). Relativamente ai compensi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati a sportivi dilettanti) è confermato che non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;
  • provvigioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d’affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta ex art. 25-bis, DPR n. 600/73. Si ritiene che la CU debba essere compilata anche per le predette somme erogate a contribuenti minimi / forfetari, nei confronti dei quali non è stata operata la prescritta ritenuta di cui al citato art. 25-bis;
  • indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma ex art. 17, comma 1, lett. d), e) ed f), TUIR;
  • corrispettivi erogati dai condomini, che hanno operato la ritenuta del 4%, per prestazioni relative a contratti di appalto, d’opera e/o servizi svolte nell’esercizio di un’attività d’impresa.

Qualora il sostituto abbia erogato redditi di lavoro autonomo a soggetti esteri privi di codice fiscale, gli stessi vanno riportati esclusivamente nel quadro SY del mod. 770/2018.

TIPOLOGIA REDDITUALE

Come lo scorso anno le tipologie reddituali sono suddivise in 2 elenchi di cui il primo relativo alle tipologie reddituali che possono essere indicate nel mod. 730 ed eventualmente nel mod. REDDITI e in tale elenco è presente la nuova causale “F” per le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari e il secondo relativo alle tipologie reddituali che possono essere dichiarate esclusivamente con il mod. REDDITI.

Pluralità di compensi erogati al medesimo percipiente

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente è possibile sommare gli importi e compilare 1 sola certificazione se le somme hanno la stessa causale, ovvero compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno numerando progressivamente le singole certificazioni riguardanti lo stesso percipiente. In caso di operazioni straordinarie che hanno comportato l’estinzione di soggetti preesistenti con prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto e di più compensi erogati allo stesso percipiente, è possibile compilare più comunicazioni, secondo la modalità sopra illustrata, esponendo distintamente la situazione riferibile “direttamente” al sostituto d’imposta e la situazione riferibile a ciascuno dei soggetti estinti.

Tale distinzione è obbligatoria se il soggetto estinto ha consegnato al percipiente la CU.

DATI FISCALI

La Sezione presenta la medesima struttura dello scorso anno. Si evidenzia che, in presenza di importi da riportare a campo 5 “Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale”, per la compilazione del campo 6 “Codice”: è stato introdotto il codice “5”, riferito alle somme corrisposte ai lavoratori “impatriati” e il “vecchio” codice “6”, destinato all’indicazione degli altri redditi non soggetti a ritenuta o esenti, è stato sostituito dal codice “7.

DATI PREVIDENZIALI

Si ritiene che la Sezione in esame sia riservata soltanto all’indicazione dei dati previdenziali degli Enti e degli iscritti espressamente previsti (ENPAM per medici di assistenza primaria/pediatri di libera scelta/medici specialisti esterni individuati, rispettivamente, dai codici “O”/“P”/“Q”; ENPAPI per gli infermieri d’opera occasionali individuati con il codice “U”) e INPS Gestione  ex Enpals individuati con il codice “V”.

CERTIFICAZIONE REDDITI – LOCAZIONI BREVI

Nella CU 2018 è stato inserito il nuovo prospetto “Certificazione redditi – Locazioni brevi” riservato all’indicazione dei dati relativi alle “locazioni brevi”, ossia locazioni di immobili abitativi da parte di persone fisiche “privati” di durata non superiore a 30 giorni per le quali l’art. 4, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico regime fiscale. In particolare si rammenta che, in base a detto regime i redditi derivanti da tali locazioni brevi, stipulate dall’1.6.2017, possono essere assoggettati alla cedolare secca (21%) e il soggetto che agisce come intermediario immobiliare, se interviene anche nel pagamento dei canoni / corrispettivi derivanti dalla locazione breve, è tenuto ad operare una ritenuta del 21% all’atto del pagamento al beneficiario (locatore). Tale ritenuta si considerata a titolo d’imposta, in caso di applicazione della cedolare secca, ovvero a titolo d’acconto, in caso di assoggettamento ad IRPEF.

SANZIONI RELATIVE ALLA CU

 

Tipo Violazione

 

Sanzione

Art. 2, comma 6-quinquies, DPR n. 322/98

 

 

 

 

 

Omessa/tardiva/errata

Presentazione Certificazione Unica

– € 100 per ogni CU con un massimo di €. 50.000.

 

– in caso di errata trasmissione la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine

 

– € 33,33 per ogni CU, con un massimo di € 20.000

 

-se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

la Finanziaria 2016 ha introdotto il nuovo comma 5-ter all’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, in base al quale per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle CU effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione, non sono applicabili le predette sanzioni in caso di lieve tardività e nel caso di errori nella trasmissione dei dati, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni/deduzioni nel mod. 730 precompilato.

Tutte le Certificazioni Uniche rilasciate ai percipienti, sia quelle relative a redditi di lavoro dipendente, assimilati che quelle relative a redditi di lavoro autonomo e diversi, dovranno essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

La Certificazione Unica deve, come detto, essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica direttamente, ovvero tramite intermediari abilitati.

Il sostituto d’imposta ha facoltà di suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al Quadro CT (comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod.730/4 resi disponibili dall’Agenzia), le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Pertanto, il sostituto d’imposta può adempiere all’obbligo di comunicazione effettuando un unico invio di tutte le certificazioni rilasciate, ovvero invii separati.

Trasmissione telematica diretta

Il sostituto d’imposta può provvedere a trasmettere direttamente la propria dichiarazione avvalendosi delle modalità telematiche. I sostituti d’imposta che optano per la trasmissione telematica diretta devono avvalersi del servizio telematico ENTRATEL, qualora la comunicazione sia presentata in relazione ad un numero superiore a 20 soggetti, ovvero FISCONLINE, qualora la comunicazione sia presentata in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20.

Per la determinazione del numero di soggetti in relazione ai quali deve essere utilizzato l’uno o l’altro servizio telematico occorre far riferimento al numero di certificazioni indicate nel riquadro “firma della comunicazione” contenuta nel frontespizio.

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova è data dalla comunicazione rilasciata telematicamente dall’Agenzia delle Entrate, che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Il servizio telematico rilascia immediatamente un messaggio di conferma dell’avvenuta trasmissione del file; tuttavia la conferma dell’avvenuta presentazione della dichiarazione è data solo dalla successiva comunicazione dell’Agenzia che attesta l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti e costituisce prova di presentazione. Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti ma scartate dal servizio telematico, a condizione che vengano ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

Trasmissione telematica tramite soggetti abilitati

I soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica sono quelli individuati dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998.

Qualora la trasmissione delle certificazioni venga effettuata da un intermediario, quest’ultimo può inviare in un unico file le comunicazioni relative a più sostituti d’imposta. Pertanto, con le stesse regole sopra evidenziate per il sostituto d’imposta, l’intermediario potrà effettuare un unico invio di tutte le comunicazioni relative a più sostituti d’imposta, ovvero invii separati. Resta ferma la possibilità per il sostituto d’imposta di affidare la trasmissione telematica delle proprie certificazioni a più intermediari, ovvero parte ad un intermediario e parte da inviare direttamente.

Prima della scadenza del termine di presentazione (7 marzo) è possibile procedere alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già trasmessa ed accolta. È necessario procedere con la predisposizione di un nuovo invio riservato esclusivamente alle sole certificazioni da annullare e/o sostituire.

È possibile inviare contemporaneamente sia certificazioni da annullare che certificazioni da sostituire, in questo caso dovrà risultare barrata sia la casella “Annullamento” che la casella “Sostituzione”. Nell’ipotesi di sostituzione, la nuova certificazione inviata sostituisce integralmente la precedente.

 

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it