CERTIFICAZIONE UNICA 2022: INVIO AGENZIA ENTRATE E CONSEGNA AL CONTRIBUENTE

( Fisco e Diritto d’Impresa )

CERTIFICAZIONE UNICA 2022: INVIO AGENZIA ENTRATE E CONSEGNA AL CONTRIBUENTE

I modelli CU 2022 devono essere trasmessi in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16.03.2022 e consegnati, entro lo stesso termine, ai soggetti sostituiti

L’Agenzia delle En­tra­te, con il provv. 14.1.2022 n. 11169, ha approvato i modelli di “Certificazione Unica 2022” (CU 2022), relativi all’anno 2021, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e al­le informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:

·       trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2022, utilizzando il model­lo “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agen­zia, dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022 e in funzione sostitutiva della dichiarazio­ne dei sostituti d’imposta (modello 770/2022);

·       utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro lo stesso termine del 16.3.2022, utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.

Le Certificazioni Uniche 2022 che non contengono dati da utilizzare per l’elabo­razione della dichia­ra­zione precompilata possono continuare ad essere trasmesse all’A­genzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2022.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Unica 2022”.

AMBITO APPLICATIVO DELLA “CERTIFICAZIONE UNICA 2022”

La “Certificazione Unica 2022” riguarda:

·       i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, cor­risposti nel 2021 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a rite­nuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;

·       i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d’au­tore o d’inventore, ecc.), corrisposti nel 2021;

·       le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procaccia­men­­­to d’affari, corrisposte nel 2021, soggette alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73;

·       le provvigioni derivanti da vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114, as­sog­gettate a ritenuta a titolo d’imposta;

·       i corrispettivi erogati dal condominio nel 2021 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR 600/73;

·       i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (“locazioni brevi”), di cui all’art. 4 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017);

·       alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di la­voro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.), corrisposti nel 2021;

·       le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da fun­zio­ni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;

·       l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2021 a seguito di procedure di pigno­ra­mento presso terzi, di cui all’art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;

·       l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all’art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;

·       le relative ritenute operate;

·       le detrazioni d’imposta effettuate;

·       i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e ad altri Enti;

·       i dati assicurativi INAIL.

La Certificazione Unica 2022 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei redditi cor­­­ri­­sposti nell’anno 2021 che non hanno concorso alla formazione del reddito im­po­nibile ai fini fiscali e contributivi; deve altresì essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei ricavi e com­pensi corrisposti nel 2021alle persone fisiche che ap­pli­cano il regime age­volato re­lativo ai c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011) e dei compensi che non sono stati assoggettati alla prevista ritenuta d’acconto a seguito del rilascio al sostituto d’imposta che eroga tali ricavi o com­­pensi di un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le som­me afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva prevista per tale regi­me (art. 5 co. 2 del provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820).

Analogamente, la Certificazione Unica 2022 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei ricavi e compensi corrisposti nel 2021alle persone fisiche che ap­pli­cano il regime age­volato re­lativo ai “contribuenti forfettari” (art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) e dei compensi che non sono stati assoggettati alla prevista ritenuta d’acconto a seguito del rilascio al sostituto d’imposta che eroga tali ricavi o com­­pensi di un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le som­me afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva prevista per tale regi­me (art. 1 co. 67 della L. 190/2014).

I contribuenti in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, ad eccezione, dall’1.1.2019, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 (art. 1 co. 69 della L. 190/2014, come modificato dall’art. 6 del DL 34/2019, conv. L. 58/2019). Tali soggetti sono quindi obbligati a utilizzare la Certificazione Unica anche ai fini fiscali e non solo più ai fini previdenziali (interpello DRE Campania 19.5.2017 n. 954-881/2017). In relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2021, i “contribuenti forfettari” devono quindi compilare la Certificazione Unica 2022, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e da consegnare ai lavoratori. Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, i soggetti in regime forfettario hanno comunque la facoltà di operare le ritenute alla fonte, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfettario (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 4.2). Se tali ritenute rientrano nell’ambito applicativo della Certificazione Unica, il “contribuente forfettario” deve quindi compilare la Certificazione Unica 2022, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e da consegnare ai contribuenti-sostituiti.

La Certificazione Unica 2022 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assisten­ziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro che non sono sostituti d’im­posta e che erano tenuti alla compilazione del modello 01/M, anteriormente al DLgs. 314/97 che ha introdotto il mo­dello CUD, ovvero alla presentazione del modello DAP/12, in relazione ai dirigenti di aziende industriali.

La Certificazione Unica 2022 non deve invece essere consegnata ai lavoratori domestici (es. colf, ba­dan­ti), ai quali va consegnata una “dichiarazione sostitutiva” semplificata.

La Certificazione Unica 2022 non riguarda inoltre la certificazione dei dividendi e dei proventi equiparati, nonché delle relative ritenute operate o delle imposte so­stitutive applicate, che deve continuare ad avvenire me­dian­­te l’apposito modello CUPE (ap­­­­­provato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663; le relative istru­zio­ni sono state aggiornate l’11.2.2021) e non riguarda la certificazione dei capital gain, per i quali rimane la certificazione in forma “libera”, nonchè quella relativi agli interessi e altri redditi di capitale, per i quali rimane la certificazione in forma “libera”, purché attesti l’ammontare delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali dedu­zioni spet­­­tanti e delle ritenute operate.

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA “CU 2022” ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF), i sostituti d’imposta de­vono trasmet­tere le certifica­zio­ni delle somme e dei valori corri­sposti all’Agen­zia delle Entrate, in via telematica, direttamente, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato (es. dottori commercialisti, esperti contabili, con­su­lenti del lavoro, società del gruppo, ecc.). Per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2022, il sostituto d’impo­sta deve utilizzare il modello “ordinario” che ha un contenuto più dettagliato rispetto alla versione “sintetica” da consegnare al con­tri­buente, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2022).  

Nel caso in cui la Certificazione Unica 2022 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, deve essere inviata all’Agenzia delle En­trate esclusivamente la parte della Cer­tificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate.

DATI FISCALI RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questa parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2022 devono essere indicati:

·       i dati relativi ai redditi corrisposti nel 2021;

·       i dati del rapporto di lavoro;

·       le ritenute a titolo di IRPEF e di addizionali regionale e comunale;

·       i dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2021 (modelli 730/2021), sia in relazione al di­chiarante che al coniuge (in caso di modello 730/2021 congiunto);

·       gli oneri detraibili e deducibili;

·       le detrazioni e i crediti d’imposta;

·       i dati relativi al “trattamento integrativo”, applicabile dall’1.7.2020 in sostituzione del c.d. “bonus IRPEF” o “bonus Renzi” (nella Certificazione Unica 2022 non sono quindi più presenti i campi relativi al “bonus IRPEF”);

·       i dati relativi alla previdenza complementare;

·       i dati relativi ai lavoratori “frontalieri”, ai redditi esenti, ai bonus e stock option soggetti all’ad­di­zionale del 10%;

·       i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;

·       i redditi erogati da altri soggetti (es. in caso di conguaglio complessivo di fine anno o di operazioni straordinarie);

·       i dati relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata (TFR e indennità equipollenti, altre in­dennità, prestazioni in forma di capitale dei fondi pensione, compensi relativi ad anni pre­cedenti, ecc.); deve essere indicata anche l’imposta sostitutiva sulle rivalu­tazioni del TFR maturate nell’anno, indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro;

·       i dati relativi alle somme erogate ai dipendenti privati per premi di risultato o partecipazione agli utili dell’impresa, soggette all’imposta sostitutiva del 10%;

·       i dati relativi ad operazioni straordinarie;

·       i dati relativi ai familiari fiscalmente a carico, anche qualora non ci siano le condizioni per usu­­fruire delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia; l’indicazione del codice fisca­le del coniuge non fiscalmente a carico è facoltativa; per “coniuge” si intende anche ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;

·       i dati relativi ai rimborsi di alcuni beni e ai servizi non soggetti a tassazione ai sensi del­l’art. 51 co. 2 del TUIR, nell’ambito del c.d. “welfare aziendale”;

·       i dati relativi ad al­cune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
all’art. 50 co. 1 del TUIR, per dare distinta indicazione di particolari tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale non sempre coincidente con quello previdenziale;

·       i dati relativi ai contribuenti residenti a Campione d’Italia.

Fra le principali novità si segnalano le seguenti:

Trattamento integrativo e ulteriore detrazione d’imposta: sono applicabili per tutto l’anno 2021 le disposizioni contenute nel DL 5.2.2020 n. 3, conv. L. 2.4.2020 n. 21, come modificato dalla L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), riguardanti:

·       il “trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”, che ha sostituito il c.d. “bonus Renzi” a decorrere dall’1.7.2020, spettante ai titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti, in presenza di un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro, che non concorre alla formazione del reddito;

·       una ulteriore detrazione fiscale per i titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di taluni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, anch’essa applicabile dall’1.7.2020.

Nella Certificazione Unica 2022 i dati relativi al “trattamento integrativo” sono contenuti nei punti da 390 a 403, rispetto ai punti da 400 a 410 della Certificazione Unica 2021; sono infatti state eliminate le indicazioni relative al c.d. “bonus Renzi”; è invece confermato il punto 368 per l’indicazione dell’ammontare dell’ulteriore detrazione.

Inoltre, poiché, come detto, le suddette agevolazioni si applicano in relazione a tutto l’anno 2021, nella Certificazione Unica 2022 sono stati eliminati i punti 13 e 14, che erano stati inseriti nella Certificazione Unica 2021 per indicare i giorni di lavoro che ricadevano nel primo o nel secondo semestre del 2020, in modo da parametrare il “bonus Renzi”, il trattamento integrativo o l’ul­te­riore detrazione al relativo periodo di applicazione.

Clausola di salvaguardia: nella Certificazione Unica 2022 sono stati inoltre eliminati i punti 478, 479 e 480, che erano stati inseriti nella Certificazione Unica 2021 al fine di applicare nel 2020, a causa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la speciale clausola di salvaguardia prevista dall’art. 128 del DL 34/2020 con riferimento al “bonus Renzi” (in relazione al primo semestre 2020) e al nuovo “trattamento integrativo” (in relazione al secondo semestre 2020). Tale clausola di salvaguardia, infatti, non è più applicabile in relazione all’anno 2021.

Premio ai lavoratori dipendenti che hanno continuato a lavorare presso la propria sede di lavoro: nella Certificazione Unica 2022 (punto 476) non deve più essere indicato il premio di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che hanno continuato a lavorare presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020, disciplinato dall’art. 63 del DL 18/2020.

Indennità NASPI erogata in unica soluzione per sottoscrivere capitale sociale di cooperativa: nel punto 476 della Certificazione Unica 2022 deve invece essere indicato l’ammontare non imponibile ai fini IRPEF dell’indennità di disoccupazione (NASPI), liquidata in un’unica soluzione in via anticipata e destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio (art. 1 co. 12 della L. 160/2019 e provv. Agenzia delle Entrate 17.6.2021 n. 155130). La medesima informazione deve essere riportata nelle annotazioni, con il nuovo codice “GL”.

Lavoratori impatriati prima del 30.4.2019 che hanno esercitato l’opzione di estendere il beneficio: In relazione ai lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero prima del 30.4.2019 e che hanno esercitato l’opzione di estendere il beneficio per ulteriori cinque periodi d’imposta, ai sensi dell’art. 5 co. 2-bis del DL 34/2019 (introdotto dall’art. 1 co. 50 della L. 178/2020, legge di bilancio 2021) e del provv. Agenzia delle Entrate 3.3.2021 n. 60353, sono stati previsti:

·       i nuovi codici “13” e “14” da indicare nel punto 462, in relazione, rispettivamente, al 50% e al 90% dell’ammontare corrisposto che non ha concorso a formare il reddito (da indicare nel successivo punto 463);

·       i nuovi codici “CT” e “CU”, da utilizzare nelle annotazioni nelle ipotesi in cui il sostituto d’im­posta non abbia previsto l’abbattimento dell’imponibile (50% ovvero 90%); nelle annotazioni, con i suddetti codici “CT” e “CU” deve essere indicato l’ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell’agevola­zione in sede di dichiarazione dei redditi.

Sostituzione e/o annullamento di una Certificazione Unica da parte del sostituto subentrante: In caso di sostituzione e/o annullamento, da parte del sostituto subentrante per conto del sostituto estinto, di una Certificazione Unica 2022 prece­dentemente inviata, nella sezione “Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione”:

·       occorre barrare la nuova casella “Casi particolari”;

·       occorre riportare nella casella “Codice fiscale” il codice fiscale del nuovo rappresentante firmatario;

·       non deve essere compilata la casella “Codice carica”;

·       occorre riportare nella casella “Codice fiscale società o ente dichiarante” il codice fiscale del nuovo sostituto;

·       nelle caselle “Cognome” e “Nome” devono essere riportati i dati anagrafici del nuovo rappresentante firmatario.

Inoltre, nella sezione dei dati relativi al sostituto d’imposta, nel nuovo punto 12, denominato “Codice fiscale sostituto subentrante”, deve essere indicato il codice fiscale del sostituto che ha effettuato la sostituzione e/o l’annullamento della Certificazione Unica precedentemente inviata.

Altre principali novità: Tra le altre novità che rilevano nella compilazione della Certificazione Unica 2022, si segnalano:

·       l’incremento da 258,23 a 516,46 euro, anche per il periodo d’imposta 2021, dell’importo complessivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorrono a formare il reddito (art. 51 co. 3 del TUIR e art. 112 del DL 104/2020 come modificato dal DL 41/2021), da indicare nel punto 474;

·       il nuovo codice “P”, da indicare nei punti 841 e 863, se si tratta di importi di TFR richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle coope­rative costituite ai sensi dell’art. 23 co. 3-quater del DL 83/2012, i quali non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori come previsto dall’art. 1 co. 271 della L. 178/2020;

·       il nuovo codice “P”, da indicare nei punti 850 e 870, se si tratta di prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, coope­rativo e della società Poste italiane Spa, per le quali è prevista l’esclusione della riliquidazione dell’imposta da parte degli uffici finanziari, ai sensi dell’art. 47-bis co. 2 del DL 73/2021.

Comunicazione all’INPS dei dati dei fringe benefit e delle stock option del personale cessato nel 2021: ai fini del rilascio delle Certificazioni Uniche 2022, i datori di lavoro devono comunicare all’INPS:

·       i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’im­po­sta 2021 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2021 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta;

·       entro il 21.2.2022, mediante l’apposita applicazione telematica disponibile sul relativo sito internet (si veda il messaggio INPS 26.1.2022 n. 401).

DATI CONTRIBUTIVI INPS E ENTI DIVERSI

In questa parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2022 devono essere indicati i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta al­l’INPS, suddivisi tra:

·       lavoratori subordinati del settore privato;

·       dipendenti pubblici (gestioni ex INPDAP);

·       collaboratori coordinati e continuativi, altri lavoratori “parasubordinati” e lavoratori autonomi oc­casionali, iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95;

·       soci di cooperative artigiane.

Nella sezione 5 “Altri Enti” dei dati previdenziali e assistenziali della Certificazione Unica 2022 devono essere indi­ca­ti i dati relativi alla contribuzione afferente ad Enti diversi dal­l’INPS (es. Casse di previdenza e as­sistenza di medici, infermieri, psicologi, biologi, vete­rinari e giornalisti).

Nella Certificazione Unica 2022 devono essere indicati anche i dati assicurativi INAIL, riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del DPR 1124/65, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. 63/93.  In particolare, il punto 71 (“Qualifica”) deve essere compilato nell’ipotesi in cui il lavoratore appar­tenga ad una delle “Ulteriori categorie” previste dalla specifica tabella riportata nelle istruzioni, utilizzando i relativi codici in essa indicati.

DATI RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, ALLE PROV­VIGIONI E AI REDDITI DIVERSI

Nella parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2022 relativa ai redditi di lavoro auto­no­mo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati:

·       la tipologia reddituale, sulla base delle previste causali;

·       l’ammontare lordo corrisposto;

·       le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta;

·       l’imponibile;

·       le ritenute a titolo d’acconto o d’imposta effettuate, nonché le ritenute sospese per effetto di eventi eccezionali;

·       i dati relativi alle addizionali IRPEF regionali e comunali (trattenute a titolo d’acconto o d’im­posta oppure sospese);

·       le spese rimborsate e le ritenute rimborsate;

·       le somme restituite al soggetto erogatore al netto delle ritenute subite, in base a quanto stabilito dall’art. 150 del DL 34/2020, che non costituiscono oneri deducibili;

·       i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;

·       le somme corrisposte in caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa;

·       i redditi erogati da altri soggetti;

·       i dati relativi a casi particolari in presenza di operazioni straordinarie;

·       le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;

·       le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indenni­tà e interessi.

Nuovi codici relativi alle somme non assoggettate a ritenuta

Le istruzioni della Certificazione Unica 2022 prevedono una rinumerazione e un ampliamento dei codici da indicare nel punto 6, in relazione alle “altre somme non soggette a ritenuta” da indicare nel successivo punto 7.

In particolare:

·       il codice “24” (ex codice “12”) deve essere utilizzato nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfettario di cui all’art. 1 della L. 190/2014;

·       il codice “21” (ex codice “7”) deve essere utilizzato nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta, ad esempio in relazione ai compensi corrisposti ai c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 del DL 98/2011;

·       il codice “22” (ex codice “8”) deve essere utilizzato per indicare i redditi esenti o le somme che non costituiscono reddito (es. le spese anticipate in nome e per conto del cliente, le deduzioni forfettarie per diritti d’autore).

Sono inoltre stati introdotti i codici “13” e “14” da utilizzare nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente, il 50% o il 90% dell’ammontare erogato), in relazione ai lavoratori autonomi impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero prima del 30.4.2019 e che hanno esercitato l’opzione di estendere il beneficio per ulteriori cinque periodi d’imposta, ai sensi dell’art. 5 co. 2-bis del DL 34/2019 (introdotto dall’art. 1 co. 50 della L. 178/2020, legge di bilancio 2021) e del provv. Agenzia delle Entrate 3.3.2021 n. 60353.

Si ricorda che nella Certificazione Unica 2021 il codice “13” doveva invece essere utilizzato nel caso di compensi corrisposti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020 e non assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (redditi di lavoro autonomo e provvigioni), per effetto delle disposizioni emanate a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 19 del DL 23/2020).

DATI RELATIVI ALLE “LOCAZIONI BREVI”

Nel modello “ordinario” della Certificazione Unica 2022 è inoltre presente il prospetto per indi­care i dati dei contratti di “locazione breve” e le ritenute operate sui relativi corrispettivi. L’art. 4 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), attuato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.7.2017 n. 132395, ha infatti introdotto una ritenuta del 21% sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, sti­pulati dall’1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.

L’obbligo di applicazione della ritenuta riguarda gli intermediari immobiliari e i soggetti che gesti­scono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che di­spongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o corrispettivi relativi ai sud­detti contratti o intervengano nel loro pagamento (si vedano anche i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2017 n. 24).

Tuttavia, in base a quanto previsto dall’art. 1 co. 595 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), a decorrere dal periodo d’imposta 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi è ricono­sciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’im­posta. Negli altri casi, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale, ai sensi dell’art. 2082 c.c. Le disposizioni del predetto comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Nel prospetto in esame devono quindi essere indicati:

·       i dati relativi all’indirizzo dell’immobile;

·       la durata del contratto nell’anno di riferimento;

·       l’importo del corrispettivo;

·       la ritenuta operata.

Se il corrispettivo è stato percepito da un soggetto non proprietario, in caso di sublocazione o di concessione in godimento da parte del comodatario, occorre barrare l’apposita casella.

Nel prospetto relativo alle locazioni brevi del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2022 sono stati inseriti i “nuovi” punti 14, 15, 16, 17 e 18, in cui indicare i dati catastali dell’immobile locato (sezione urbana o Comune catastale, foglio, particella, subalterno), con slittamento della numerazione dei successivi punti già previsti. Con ri­ferimento alla Certificazione Unica 2022, le istruzioni precisano che l’indicazione di tali dati è facoltativa.

I dati riferiti ai contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo soggetto locatore possono essere comunicati anche in forma aggregata, indicando nell’apposita casella il numero complessivo dei contratti stipulati.

Per ogni singola unità immobiliare, l’esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve es­sere effettuata adottando sempre il medesimo criterio, cioè in forma aggregata o in forma analitica.

TERMINE DI TRASMISSIONE

La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2022 deve avvenire entro il 16.3.2022. Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16-bis co. 2 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019, il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è stato infatti differito a regime dal 7 al 16 marzo.

Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata:

Resta ferma la possibilità di dif­­ferire l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, che dal 2022 devono es­sere rese disponibili ai contribuenti entro il 30 aprile, entro il maggior termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770. Potranno quindi essere trasmesse entro il 31.10.2022 (termine per la presentazione del modello 770/2022) le Certificazioni Uniche 2022 riguardanti, ad esempio i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quel­le relative ai “contribuenti forfettari” (ex L. 190/2014) o ai c.d. “contribuenti minimi” (ex art. 27 del DL 98/2011); le provvigioni; i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di ap­palto; i redditi esenti.

Devono invece essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate, entro l’ordinaria scadenza del 16.3.2022, le Certificazioni Uniche 2022 riguardanti, ad esempio:

·       i redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

·       i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno (diritti d’autore e d’inven­tore);

·       gli utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;

·       i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ovvero da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere ammini­stra­tivo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

·       le “locazioni brevi”.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA

Il sostituto d’imposta deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate i modelli “ordinari” delle Certifica­zio­ni Uniche 2022:

·       in via telematica;

·       direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato (è ammesso il c.d. “impegno cumulativo” all’invio di più dichiarazioni e comunicazioni, ai sensi dell’art. 3 co. 6-bis del DPR 322/98, inserito dall’art. 4-ter del DL 34/2019 conv. L. 58/2019);

·       nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

Nell’ambito del flusso telematico (c.d. “fornitura”) è possibile:

·       da parte dello stesso sostituto d’im­posta, invia­re più certificazioni relative a singoli dipenden­ti e lavoratori autonomi;

·       da parte dell’intermediario, inviare le certificazioni relative a diversi sostituti d’imposta.

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando, oltre al frontespizio e all’eventuale quadro CT, le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, separatamente rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvi­gioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi.

Pertanto, nel caso di coinvolgimento di più professionisti nella gestione delle certificazioni (es. con­­sulente del lavoro per i dipendenti e dottore commercialista per i lavoratori autonomi), ognuno di essi può trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche di propria competenza.

Inoltre, è possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora questo risulti più agevole per il so­sti­tut­o.

Gli invii possono essere:

·       ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti;I

·       sostitutivi, con i quali si opera la sostituzione di una certificazione già inviata e acquisita dal sistema telematico;

·       di annullamento, con cui si richiede l’annullamento di una certificazione precedentemente tra­smessa e acquisita dal sistema telematico.

Qualora il sostituto d’imposta o l’intermediario debba procedere alla sostituzione e/o all’annulla­men­­­­to di certificazioni validamente accolte, dovrà procedere ad inviare un apposito flusso com­pren­­sivo delle sole certificazioni da sostituire e/o da annullare.

Se il flusso contiene sia invii ordinari che sostitutivi o di annullamento, tale anomalia comporta lo scarto dell’intera comunicazione.

Software: per compilare e inviare in via telematica le Certificazioni Uniche 2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito un apposito software.

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile anche il software di controllo della Certificazione Uni­ca 2022, che consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incon­gruenze riscontrate tra i dati contenuti e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche.

Il flusso telematico si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento dei dati e rilasciata per via telematica all’utente che ha effettuato l’invio.

COMUNICAZIONE DELLA “SEDE TELEMATICA” PER LA RICEZIONE DEI DATI DEI CON­GUAGLI DEI MODELLI 730

Unitamente alle Certificazioni Uniche 2022, i sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia del­­le Entrate anche la “sede telematica (propria o di un intermediario incaricato) per la ricezione dall’Agenzia stessa delle comu­nicazioni relative ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4), compilando il “quadro CT” del modello “ordinario”.

Il “quadro CT” deve essere compilato dai sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede telematica” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipen­dente o assimilati con compilazione dei dati fiscali.

Deve invece essere utilizzato l’apposito modello “CSO” (approvato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168) nel periodo dal 26 marzo al 22 gennaio dell’anno successivo, in cui non è più consentita la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche con il “quadro CT” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 1).

In ogni caso, il modello “CSO” deve essere utilizzato per comunicare le successive variazioni, ad esempio la variazione della sede Entratel, l’indicazione dell’intermediario o la modifica dello stesso (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 24.4.2017 n. 51 e circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4).

REGIME SANZIONATORIO

L’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è soggetto ad un pesante regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla pre­com­pilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uni­che, infatti, è prevista l’ap­pli­ca­zione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97, con un massimo di 50.000,00 euro per sostituto d’imposta.

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla sca­den­za, la san­zione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

Le suddette sanzioni si applicano in relazione a tutte le certificazioni che devono essere trasmesse all’A­genzia delle Entrate, anche se riguardano tipologie reddi­tuali che non rilevano ai fini della pre­com­­pilazione delle dichiarazioni dei redditi (es. redditi di lavoro autonomo professionale, provvi­gio­ni).

Nei casi di errata trasmis­sio­ne, la sanzione non si applica se la sostituzione o l’annullamento della precedente certificazione avviene entro i 5 giorni suc­ces­sivi alla scadenza. Pertanto, per evitare l’applicazione di sanzioni, la trasmissione delle certificazioni corrette deve av­venire entro il 21.3.2022 (5 giorni dal 16.3.2022).

Il provv. Agenzia delle Entrate 14.1.2022 n. 11169 stabilisce inoltre che, nel caso di:

·       scarto dell’intero file contenente le Certificazioni Uniche 2022, inviato entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi alla scadenza;

·       scarto di singole Certificazioni Uniche 2022, inviate entro il previsto termine, la sanzione non si ap­plica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certifi­ca­zioni rettificate, entro i 5 giorni successivi alla scadenza (non devono, invece, essere ritra­smesse le certificazioni già accolte).

Ravvedimento operoso: l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 19.2.2015 n. 6 (§ 2.6), ha affermato che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l’elaborazione della dichiara­zione precompilata, che dal 2022 deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 30 aprile. La posizione dell’Agenzia delle Entrare appare tuttavia discutibile, in quanto l’esclusione del ravve­di­mento non è prevista a livello normativo.

CONSEGNA DELLA “CU 2022” AL CONTRIBUEN­TE-SOSTI­TUITO

Il sostituto d’imposta deve compilare il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2022, secondo le istruzioni approvate dall’Agenzia delle Entrate e rilasciarla al contribuente-sostituito, unitamente alle relative informazioni ap­provate dall’A­gen­zia delle Entrate.

Il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2022, da rilasciare al contribuente-sostituito, è costi­tuito:

·       dalla parte relativa ai dati del sostituto d’imposta e del contribuente-sostituito (lavoratore di­pen­­dente o autonomo, pensionato o altro percettore delle somme);

·       dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all’assi­sten­za fiscale, suddivisa tra:

       dati fiscali;

       dati previdenziali e assistenziali;

       dati assicurativi INAIL;

       annotazioni;

·       dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;

·       dalla parte relativa alla certificazione dei redditi derivanti dalle “locazioni brevi” ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017;

·       dalla scheda (non presente nel modello “ordinario”) per la scelta della destinazione:

       dell’8 per mille dell’IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta oppure allo Stato (per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);

       del 5 per mille dell’IRPEF per il sostegno del settore no profit, delle associazioni sportive di­lettantistiche, degli enti gestori delle aree protette, degli enti di tutela dei beni culturali e paesaggistici, delle Università e della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria o delle attività sociali svolte dal Comune di residenza;

       del 2 per mille dell’IRPEF al finanziamento di un partito politico iscritto nell’ap­posito Regi­stro nazionale.

Nella scheda contenuta nella Certificazione Unica 2022 non è più presente la possibilità di destinare il 2 per mille dell’IRPEF a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto introdotta con riferimento al solo periodo d’imposta 2020 (art. 97-bis del DL 104/2020 e DPCM 16.4.2021) e non prorogata.

Nel caso in cui la Certificazione Unica 2022 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, il sostituto d’im­posta deve rilasciare al contribuente esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.

DATI RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questa parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2022 devono essere indicati:

·       i dati relativi ai redditi corrisposti nel 2021;

·       i dati del rapporto di lavoro;

·       le ritenute a titolo di IRPEF e di addizionali regionale e comunale;

·       gli acconti 2021 versati a seguito della presentazione del modello 730/2021, sia in relazione al dichiarante che al coniuge;

·       i crediti non rimborsati a seguito della presentazione del modello 730/2021, sia in relazione al dichiarante che al coniuge;

·       gli oneri detraibili e deducibili;

·       le detrazioni e i crediti d’imposta;

·       i dati relativi al “trattamento integrativo”, applicabile dall’1.7.2020 in sostituzione del c.d. “bonus IRPEF” o “bonus Renzi” (nella Certificazione Unica 2022 non sono quindi più presenti i campi relativi al “bonus IRPEF”);

·       i dati relativi alla previdenza complementare;

·       i dati relativi ai lavoratori “frontalieri” e ai redditi esenti;

·       i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;

·       i redditi erogati da altri soggetti (es. in caso di conguaglio complessivo di fine anno o di ope­ra­zioni straordinarie);

·       i dati relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata (TFR e indennità equipollenti, altre indennità, prestazioni in forma di capitale dei fondi pensione, compensi relativi ad anni pre­ce­­denti, ecc.); deve essere indicata anche l’imposta sostitutiva sulle rivaluta­zioni del TFR maturate nell’anno, indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro;

·       i dati relativi alle somme erogate ai dipendenti privati per premi di risultato o partecipazione agli utili dell’impresa, soggette all’imposta sostitutiva del 10%;

·       i dati relativi ai familiari fiscalmente a carico, anche qualora non ci siano le condizioni per usu­fruire delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia; l’indicazione del codice fisca­le del co­niuge non fiscalmente a carico è facoltativa; per “coniuge” si intende anche ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;

·       i dati relativi ai rimborsi di beni e ai servizi non soggetti a tassazione ai sensi dell’art. 51
co. 2 del TUIR, nell’ambito del c.d. “welfare aziendale”;

·       i dati relativi ai contribuenti residenti a Campione d’Italia.

La parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2022 riguardante i dati relativi alla con­tribuzione dovuta al­l’INPS e ad altri Enti e i dati assicurativi INAIL, invece, è identica a quella del modello “ordinario” (si vedano i precedenti § 3.2, 3.3 e 3.4).

Anche  la parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2022 relativa ai redditi di lavoro auto­no­­mo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi, deve essere compilata in maniera analoga al mo­dello “ordinario”:

A differenza del modello “ordinario”, non sono invece previsti i riquadri relativi all’indicazione delle somme corrisposte in caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa, dei redditi erogati da altri soggetti, nonché dei dati relativi a casi particolari in presenza di operazioni straordinarie.

Nel modello “sintetico” non è inoltre prevista l’indicazione delle somme restituite al soggetto erogatore al netto delle ritenute subite.

Nel modello “sintetico” della Certificazione Unica 2022 è presente anche il prospetto per indicare i dati dei contratti di locazione breve e le ritenute operate sui relativi corrispettivi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017. Nel prospetto relativo alle locazioni brevi del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2022 non sono stati inseriti i “nuovi” punti 14, 15, 16, 17 e 18, in cui indicare in via facoltativa i dati catastali dell’immobile locato (sezione urbana o Comune catastale, foglio, particella, subalterno).

Il sostituto d’imposta può sottoscrivere la Certificazione Unica 2022 anche me­diante sistemi di ela­bo­ra­zione automatica.

I sostituti d’imposta devono consegnare ai con­tri­­buenti-sostituiti le Certificazioni Uniche 2022 entro il 16.3.2022.

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16-bis co. 2 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019, il termine per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche è stato infatti anticipato a regime dal 31 al 16 marzo, venendo quindi a coincidere con quello previsto per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

I sostituti d’imposta, in luogo del­la consegna della Certificazione Unica 2022 in formato cartaceo, pos­sono tra­smetterla al contribuente in formato elettronico, a condizione che il contribuente:

·       abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;

·       sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

Qualora il sostituto d’imposta abbia già rilasciato al sostituito la certificazione relativa ai redditi ero­gati nel 2021, prima dell’approvazione della Certificazione Unica 2022, ad esempio la Certi­fica­zio­ne Unica 2021 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso an­no, deve rilasciare:

·       la nuova Certificazione Unica 2022, comprensiva dei dati già certificati, in sostituzione della certificazione già rilasciata;

·       entro il suddetto termine del 16.3.2022.

Nel caso in cui il sostituto d’imposta rilasci una Certificazione Unica 2022 diversa da quella tra­smes­­sa all’Agenzia delle Entrate, deve comunicare al contri­buen­te che, se inten­de avvalersi della dichiarazione pre­com­pilata fornita dall’Agenzia delle Entrate, dovrà:

·       verificare i dati forniti dalla Certificazione Unica rilasciata;

·       procedere a modificare il contenuto della dichiarazione precompilata.

La Certificazione Unica 2022, relativa al 2021, può essere utilizzata anche per certificare i dati re­la­­tivi all’anno 2022, fino all’approvazione di una nuova certificazione.

In tal caso, i riferimenti agli anni 2021 e 2022 contenuti nella Certificazione Unica 2022 e nelle re­la­tive istruzioni devono intendersi riferiti ai periodi successivi.

È il caso, ad esempio, della certificazione da rilasciare a seguito della cessazione del rapporto di la­­­voro dipendente nel 2022, entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore ces­sato.

SANZIONI PER OMESSA, INFEDELE O TARDIVA CONSEGNA DELLA CERTIFI­CA­ZIONE

Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’omesso, tardivo, incompleto o infedele ri­lascio al contri­­buen­­te-sostituito della certificazione da parte del sostituto d’imposta è punito con la sanzione am­mi­ni­stra­tiva da 250,00 a 2.000,00 euro (ai sensi del­l’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97, come modi­ficato dal DLgs. 158/2015).

Tuttavia, si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito, non ostacola l’attività di controllo, non incide sulla determinazione della base impo­nibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia “me­ramente formale” e quindi non sanzionabile.

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it