CODICE TRIBUTO CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE GASIVORE 1° TRIMESTRE 2022

( Fisco e Diritto d’Impresa )

CODICE TRIBUTO CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE GASIVORE 1° TRIMESTRE 2022

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6966” per l’utilizzo, tramite F24, del credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nel primo trimestre del 2022.

 

Con la ris. n. 28/2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6966” per l’utilizzo, tramite F24, del credito d’imposta maturato nel primo trimestre 2022  a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gas naturale.  L’art. 15.1 del DL n. 4/2022, introdotto dall’art. 4 del DL n. 50/2022, ha infatti riconosciuto alle imprese “gasivore” – come definite dal secondo comma del medesimo articolo – un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel primo trimestre solare del 2022.
Tale agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Tale credito d’imposta, entro il 31 dicembre 2022, va utilizzato in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, oppure ceduto solo per intero a terzi.
In sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, il codice tributo “6966” va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”). Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. La ris. n. 28 ricorda che per la fruizione dell’analogo credito d’imposta riferito al secondo trimestre 2022 (ai sensi dell’art. 5 del DL 17/2022) dev’essere utilizzato il codice tributo “6962”, istituito con la ris. n. 18/2022.

 

 

 

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it