COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI E OBBLIGO INVIO TELEMATICO MOD. F24

( Fisco e Diritto d’Impresa )

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI E OBBLIGO INVIO TELEMATICO MOD. F24

Abbassamento dei limiti (da 15.000 a 5.000) per la compensazione dei crediti tributari e introduzione obbligo di invio telematico dei mod. F24 contenenti compensazioni a prescindere dell’importo.

Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, contenente una serie di misure in materia di lavoro e previdenza, nonché interventi a supporto delle aree colpite dai recenti eventi sismici, al fine di contrastare le indebite compensazioni nel Mod. F24 da parte dei sostituti d’imposta, ha abbassato da 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale, per poter compensare i crediti di ritenute, imposte, Iva e IRAP, è obbligatoria l’apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità ed ha introdotto l’obbligo, per i soggetti titolari di partita IVA, di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline i Modd. F24 contenenti compensazioni di crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal relativo importo.

Tali disposizioni sono in vigore dal 24 aprile 2017 e, conseguentemente, esplicano i relativi effetti sulle deleghe di pagamento che saranno presentate a partire dalla predetta data.

La prima misura contenuta nel Decreto n. 50/2017, volta a contrastare le indebite compensazioni di crediti di ritenute, imposte, Iva e IRAP, consiste nella riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite oltre il quale, per poter compensare i suddetti crediti nel Mod. F24, è obbligatoria l’apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità (o, in alternativa, la firma del collegio sindacale).

Con specifico riferimento ai sostituti d’imposta, la modifica in oggetto produrrà effetti già sul Mod. 770/2017, il cui termine di trasmissione è, ad oggi, fissato al 31 luglio 2017.

Nel caso specifico, qualora l’eventuale credito d’imposta residuo al 31 dicembre 2016, evidenziato nel Quadro SX del Mod. 770/2017 (rigo SX4, colonna 6), risultasse d’importo superiore a euro 5.000 (e non più, dunque, 15.000 come in precedenza), il relativo utilizzo, nel corso del 2017, in compensazione orizzontale (Mod. F24) mediante i codici tributo 6781, 6782 o 6783 sarà necessariamente subordinato all’apposizione del visto di conformità nel Frontespizio della dichiarazione in oggetto ovvero, in alternativa, per le società di capitali soggette al controllo contabile ex art. 2049-bis c.c., alla sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo incaricato di effettuare il controllo contabile.

È espressamente previsto che nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l’Amministrazione finanziaria procederà al relativo recupero comprensivo di interessi e sanzioni.

Una ulteriore misura contenuta nel DL n. 50/2017 volta a contrastare le indebite compensazioni nel Mod. F24 è rappresentata dall’introduzione dell’obbligo, per i soggetti titolari di partita IVA, di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline le deleghe di pagamento contenenti il credito IVA ovvero i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal relativo importo.

A tale riguardo, preme evidenziare che, fino al 23 aprile 2017, l’obbligo, per i soggetti titolari di partita IVA, di inviare i Modd. F24 tramite Entratel/Fisconline sussisteva solo per le compensazioni di crediti IVA superiori a 5.000 euro. Con l’entrata in vigore del DL n. 50/2017, si assiste, dunque, ad un ampliamento significativo delle ipotesi in cui i soggetti in questione sono obbligati a fare ricorso ai canali di trasmissione messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) dal momento che il predetto obbligo è esteso a tutte le ipotesi di utilizzo in compensazione nel Mod. F24, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs n. 241/1997, di crediti IVA nonché di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e di crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal relativo importo.

Un dubbio emerso riguarda l’obbligo, per i contribuenti titolari di partita IVA, di trasmettere il Mod. F24 tramite Entratel/Fisconline anche nell’ipotesi di recupero del bonus Renzi che, come noto, viene riconosciuto, al verificarsi delle condizioni previste, in busta paga dal datore di lavoro. Il bonus Irpef – quale credito erogato al lavoratore – è recuperato dal datore di lavoro mediante compensazione nel Mod. F24. Pertanto, seppur in assenza di specifici chiarimenti di prassi, si ritiene che i titolari di partita IVA siano tenuti a trasmettere il Mod. F24 tramite Entratel/Fisconline anche nell’ipotesi di recupero del bonus Renzi alla stregua dei crediti e debiti oggetto di compensazione a norma del comma 2, art. 17, D.Lgs n. 241/1997.

FD 20 – 10.5.2017

Rif.
P.
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