COMPENSAZIONE DELLE CARTELLE PER I CREDITORI DELLA P.A. ANCHE NEL 2021.

( Fisco e Diritto d’Impresa )

COMPENSAZIONE DELLE CARTELLE PER I CREDITORI DELLA P.A. ANCHE NEL 2021.

La L. 69/2021 di conversione del DL 41/2021 “Sostegni” ha prorogato la possibilità per le imprese di compensare i debiti per iscrizione a ruolo con i crediti vantati verso la pubblica amministrazione.

Anche nel 2021 le imprese e i lavoratori autonomi che vantano crediti commerciali e professionali nei confronti della Pubblica Amministrazione possono compensarli con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. La novità è prevista dal nuovo comma 17-bis dell’art. 1 del DL 41/2021 (c.d. “Sostegni”), inserito in sede di conversione nella L. 69/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio scorso.

A decorrere dal 22 maggio 2021, data di entrata in vigore della L. 69/2021  e fino al 31 dicembre 2021, possono quindi essere utilizzati in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, i crediti:
– maturati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;
– vantati da imprese, per somministrazioni, forniture e appalti, oppure da lavoratori autonomi, per prestazioni professionali;
– non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore, secondo le modalità previste dal DM 22 maggio 2012 e dal DM 25 giugno 2012, mediante l’apposita piattaforma elettronica.

Possono essere utilizzati in compensazione i crediti maturati nei confronti delle seguenti Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del DLgs. 30 marzo 2001 n. 165:
– amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
– Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
– istituzioni universitarie;
– istituti autonomi case popolari;
– Camere di commercio e loro associazioni;
– enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
– amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
– Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio);
– Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
– CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore).

Analogamente alla precedente proroga per gli anni 2019 e 2020, disposta con l’art. 37 comma 1-bis del DL 124/2019, l’applicazione anche nel 2021 della disciplina in esame non è subordinata all’emanazione di uno specifico decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ma vengono direttamente richiamate le modalità attuative previste dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2014 n. 236, stabilendo che la compensazione è possibile con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020.

La compensazione dei crediti commerciali e professionali potrà essere esercitata:
– in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all’Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione, relativi ai carichi affidati entro il 31 ottobre 2020;
– qualora la somma affidata all’agente della riscossione sia inferiore o pari al credito vantato.

Non è necessario che il carico sia stato formato e consegnato all’agente della riscossione anteriormente alla data prevista per il pagamento del credito da parte della Pubblica Amministrazione (risposta interrogazione parlamentare 20 settembre 2018 n. 5-00395).

La compensazione in esame avviene a richiesta del creditore, che dovrà presentare all’agente della riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica Amministrazione debitrice.

L’agente della riscossione dovrà verificare l’esistenza e la validità di tale certificazione e, in caso di esito positivo della verifica, estinguerà il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi, limitatamente all’importo corrispondente al credito certificato che si intende utilizzare in compensazione. L’utilizzo in compensazione dell’importo del credito certificato, infatti, potrà avvenire anche parzialmente.

Per le somme che non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina in esame, in quanto superiori al credito vantato, resta ferma la possibilità di compensazione “ordinaria” ai sensi dell’art. 28-quater del DPR 602/73 e dei relativi provvedimenti attuativi (DM 25 giugno 2012 e DM 19 ottobre 2012), qualora si tratti di somme dovute relative a cartelle di pagamento e atti esecutivi, notificati entro il 30 settembre 2013 (limite così stabilito dall’art. 40 del DL 66/2014).

 

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it