DAL 1° LUGLIO MODIFICHE ALL’ESTEROMETRO DA INVIARE VIA SDI

( Fisco e Diritto d’Impresa )

DAL 1° LUGLIO MODIFICHE ALL’ESTEROMETRO DA INVIARE VIA SDI

Il contenuto del file XML dal 1° luglio 2022 replica quello della fattura elettronica

Per le operazioni effettuate dallo scorso 1° luglio, il c.d. “esterometro” non è più costituito da una comunicazione trimestrale bensì da un invio “puntuale” dei dati riferiti alle cessioni e prestazioni con controparti non stabilite in Italia. La trasmissione dei dati avviene mediante il Sistema di Interscambio, come previsto dall’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.

Alcune modifiche hanno interessato – di recente – la comunicazione sul piano soggettivo (includendo, tra gli altri, i forfetari i cui ricavi o compensi superano i 25.000 euro annui), oggettivo (escludendo gli acquisti non rilevanti ai fini IVA di importo inferiore a 5.000 euro per singola operazione) e sanzionatorio (prolungando l’efficacia del precedente regime sino al 30 giugno 2022). Tuttavia, il maggiore impatto, per gli operatori, è dato dalle nuove modalità di trasmissione e dai nuovi termini entro cui effettuare la comunicazione. Si ravvisa, difatti, un’evoluzione con riferimento al contenuto dei dati da trasmettere in formato XML al Sistema di Interscambio (SdI).  Il provv. Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757, in materia di fattura elettronica ed esterometro, è stato aggiornato con il provv. 23 dicembre 2021 n. 374343, al fine di implementare le nuove modalità di invio dei dati delle operazioni transfrontaliere ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015. In precedenza, per le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia (sia attive sia passive) era richiesto il solo invio di specifiche informazioni, individuate dal punto 9.1 del provvedimento n. 89757/2018, vale a dire: i dati identificativi del cedente o prestatore; i dati identificativi del cessionario o committente; la data del documento comprovante l’operazione; la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti); il numero del documento; la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta (oppure, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione). L’attuale versione del provv. n. 89757/2018, riferita alle operazioni decorrenti dal 1° luglio 2022, invece, si limita ad affermare che l’invio dei dati al SdI avviene “secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento”. La versione 1.7 delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, attualmente in vigore a seguito del provv. n. 374343/2021, quanto al contenuto del file XML, prevede diverse linee di dettaglio (campi della sezione 2.2.1).  Analizzandole, emerge la presenza di alcune informazioni che prima non erano contemplate nell’ambito dell’esterometro, tra cui la c.d. “descrizione” ossia: la “natura e qualità del bene/servizio oggetto della cessione/prestazione”. È un’implementazione che va nella direzione di arricchire la comunicazione con controparti non stabilite di tutte le indicazioni obbligatorie della fattura, come individuate dall’art. 21 comma 2 del DPR 633/72. Si evidenzia come, sino al 1° luglio, le informazioni “qualitative” legate alla descrizione del bene o servizio non dovevano essere rilevate (né nell’esterometro né nel documento cartaceo) per gli acquisti da soggetti stabiliti nell’Ue, non essendo tali dati richiesti per l’integrazione delle fatture ex art. 46 del DL 331/93.  Allo stesso modo, tali informazioni non erano richieste per le cessioni e prestazioni esonerate dall’obbligo di fatturazione.

In merito all’inserimento nell’esterometro della “descrizione” del servizio prestato o ricevuto, un’opportuna riflessione concerne le prestazioni a carattere sanitario. Ancora per il periodo d’imposta 2022, vige il divieto di emettere fatture elettroniche via SdI per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria (art. 10-bis del DL 119/2018, la cui efficacia è stata prorogata, da ultimo, dall’art. 5 comma 12-quater del DL 146/2021).  A livello più generale, il divieto riguarda tutte le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche, indipendentemente dal fatto che il soggetto emittente sia o meno obbligato a inviare i dati al Sistema TS (art. 9-bis comma 2 del DL 135/2018). L’indicazione della natura del servizio, nel file XML dell’esterometro, confliggerebbe con il divieto di fatturazione via SdI appena descritto, derivante dalla tutela dei dati personali di chi ha beneficiato della prestazione.  Per questa ragione, è da ritenersi ancora valido il chiarimento secondo cui è vietata la comunicazione nell’ambito dell’esterometro dei dati relativi alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non residenti (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 327/2019).

Rif.

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Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it