DECRETO FISCALE: PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA FISCALE E DI AGEVOLAZIONI.

( Fisco e Diritto d’Impresa )

DECRETO FISCALE: PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA FISCALE E DI AGEVOLAZIONI.

Il DL 21.10.2021 n. 146, entrato in vigore il 22 ottobre, contiene importanti misure urgenti in materia economica, fiscale e di tutela del lavoro.

 

 

Con il DL 21.10.2021 n. 146 (c.d. “decreto fiscale”), sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro; di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel provvedimento.

DILAZIONE DEI RUOLI: Il DL 146/2021 introduce alcune agevolazioni per le dilazioni in essere all’8.3.2020, (trattasi della dilazione disciplinata dall’art. 19 del DPR 602/73). In base alla disciplina generale, per quanto rileva ai nostri fini,    la dilazione viene concessa senza dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria per debiti di importo sino a 60.000,00 euro;   la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive e,   se si è decaduti, la riammissione può avvenire solo se si pagano, in unica soluzione, le rate scadute.

 

1. dilazioni in essere all’8.3.2020: Per le dilazioni in essere all’8.3.2020, grazie al DL 146/2021, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive. Relativamente a tali dilazioni, va detto che, in ragione delle diverse proroghe disposte dalla legislazione emergenziale, le rate sono state sospese dall’8.3.2020 al 31.8.2021. Queste rate vanno pagate in unica soluzione entro il 31.10.2021 (in sostanza ai debitori è stato concesso un mese in più, posto che prima del DL 146/2021 la scadenza era al 30.9.2021).

2. dilazioni decadute all’8.3.2020: Coloro i quali, all’8.3.2020, erano decaduti da una dilazione dei ruoli, possono essere riammessi senza la necessità di pagare le rate scadute se presentano domanda entro il 31.12.2021. La decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.

3. dilazioni domandate dopo l’8.3.2020: Le dilazioni chieste dopo l’8.3.2020, in base alle FAQ pubblicate da Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 22.10.2021, continuano ad avere come termine di pagamento il 30.9.2021 (si rammenta che sono state sospese le rate con scadenza dall’8.3.2020 al 31.8.2021). Inoltre, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.

4. dilazioni domandate dal 30.11.2020 al 31.12.2021: Per le domande di dilazione presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021,  la dilazione viene concessa senza dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria per debiti di importo sino a 100.000,00 euro e la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E SALDO E STRALCIO DEGLI OMESSI PAGAMENTI – PROROGA DELLE RATE: Le rate da rottamazione dei ruoli (inclusa la rottamazione dei dazi doganali e dell’IVA all’impor­tazione), nonché quelle relative al saldo e stralcio degli omessi pagamenti, scadute nel corso del 2020 e del 2021, vanno pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2021. Rimane ferma la tolleranza dei cinque giorni di ritardo.

CARTELLE DI PAGAMENTO NOTIFICATE DALL’1.9.2021 AL 31.12.2021 – TERMINI DI PAGAMENTO: Le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021 vanno pagate entro 150 giorni dalla data di notifica, e non entro i consueti 60 giorni.

CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO – RIVERSAMENTO – STRALCIO DI SANZIONI E INTERESSI: Viene introdotta una speciale sanatoria per le indebite compensazioni del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, che si concretizza nella presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2022 e nel pagamento delle somme (senza possibilità di compensazione) in un’unica soluzione entro il 16.12.2022 oppure in tre rate annuali di pari importo (con applicazione degli interessi legali). Essa riguarda le indebite compensazioni eseguite entro il 22.10.2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021) del credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013.  I crediti che rientrano nella sanatoria devono essere maturati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (anni 2015 – 2019 per i soggetti “solari”)La sanatoria è preclusa se al 22.10.2021 è presente un avviso di recupero del credito d’imposta ormai definitivo, ove invece, l’avviso non sia definitivo è possibile avvalersi della procedura, ma senza pagamento rateale e versando l’intero importo del credito compensato.

ABROGAZIONE DEL PATENT BOX E INTRODUZIONE DI UNA MAGGIORE DEDUZIONE DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO: Viene abrogato il regime del Patent box e sostituito con una nuova “super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo per i titolari di reddito d’impresa.  Il nuovo regime prevede una maggiorazione del 90% dell’importo deducibile dei costi di ricerca e sviluppo relativi a determinati beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili), utilizzati direttamente o indirettamente nell’attività propria dell’impresa.  L’opzione per la “super deduzione”  ha una durata per cinque periodi d’imposta,  è irrevocabile,  è rinnovabile ed  è efficace sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IRAP.  Le modalità di esercizio dell’opzione saranno definite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ TEATRALI E SPETTACOLI DAL VIVO: Con una modifica all’art. 36-bis co. 5 del DL 41/2021, è stata eliminata la possibilità di utilizzare il credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo nella dichiarazione dei redditi.  L’agevolazione può quindi essere utilizzata esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI DI STATO:  Viene integrato l’art. 1 co. 13 del DL 41/2021, comprendendo nel quadro normativo che consente di fruire dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 o 3.12 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato anche i seguenti aiuti: a) contributo a fondo perduto per le start up di cui all’art. 1-ter del DL 41/2021; b)  definizione agevolata degli avvisi bonari ex art. 5 del DL 41/2021; c)  esenzione prima rata IMU ex art. 6-sexies del DL 41/2021; d)  contributo a fondo perduto ex art. 1 del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”); e)  proroga del credito d’imposta locazioni ex art. 4 del DL 73/2021.

RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’- ESTENSIONE AGLI ISCRITTI SOLO NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI:  Per effetto della modifica operata alla lett. a) del co. 3 dell’art. 3 del DPR 322/98, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, che non siano anche iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro, diventano abilitabili al rilascio del visto di conformità.

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI, NUOVI O USATI – STANZIAMENTO DI ULTERIORI RISORSE:  Vengono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2021 per proseguire nella concessione del­le previste agevolazioni per l’acquisto di veicoli ecologici, che sarebbero venute meno anticipata­mente per esaurimento delle precedenti risorse.

 

 

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it

Lavinia Linguanti – Tel. 057539941 – e-mail: l.linguanti@confindustriatoscanasud.it