DECRETO LIQUIDITÀ – MISURE PER LA CRISI D’IMPRESA E LA CONTINUITÀ AZIENDALE.
L’analisi di Assonime sulle principali misure introdotte dal decreto liquidità sulla crisi d’impresa e la continuità aziendale nell’emergenza Covid-19.
Il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020) ha introdotto, tra le altre, alcune importanti misure dirette a salvaguardare la continuità aziendale delle imprese e ad evitare nei prossimi mesi un numero esponenziale di fallimenti causati dagli effetti economici dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Le nuove norme intervengono su più fronti prevedendo, in particolare:
1) il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi al 1° settembre 2021;
2) il blocco fino al 30 giugno 2020 delle nuove procedure di fallimento e delle altre procedure basate sullo stato di insolvenza;
3) il differimento dei termini dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti già pendenti;
4) la sospensione fino al 31 dicembre 2020 degli obblighi di ricapitalizzazione della società in caso di perdite rilevanti del capitale sociale e della relativa causa di scioglimento della società (art. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, 2482 ter del c.c.; 2484, comma primo, n. 4, e 2545 duodecies c.c.);
5) la previsione di alcune deroghe ai criteri generali di redazione del bilancio;
6) la sospensione fino al 31 dicembre 2020 della regola della postergazione del finanziamento soci e dei finanziamenti infragruppo effettuati in situazioni di squilibrio patrimoniale.
Si tratta di misure a carattere temporaneo che entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (9 aprile 2020) e trovano applicazione per un periodo limitato nel tempo, allo scopo di fronteggiare le conseguenze dell’emergenza sanitaria e contenere la perdita della capacità produttiva delle imprese.
In allegato si riproduce l’analisi sintetica predisposta da Assonime sulle principali novità introdotte da decreto.